Cassazione Penale, Ordinanza n. 26522/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la prescrizione, rilevando che, per l'epoca del fatto, non era maturata in applicazione del regime introdotto dalla l. n. 103/2017. Ha quindi ritenuto i motivi privi di specificità estrinseca e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002. Nel ricorso ha dedotto, con due motivi poi ribaditi anche in motivi aggiunti, da un lato la carenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che la condotta integrasse al più un omesso controllo e non il dolo richiesto dalla fattispecie; dall'altro il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo la tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano aspecifici perché non confrontavano realmente la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la tipologia dei redditi non dichiarati e la loro titolarità in capo all'imputato e alla coniuge convivente, escludendo il mero omesso controllo, e aveva escluso la particolare tenuità per la non lieve offensività della condotta.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna; il testo non ne specifica il contenuto, ma la Corte ne ribadisce la punibilità in presenza del dolo proprio accertato in appello.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la Corte territoriale ha valorizzato la non lieve offensività della condotta.
art. 616 c.p.p.
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
l. n. 103/2017
richiamata per escludere la maturazione della prescrizione secondo il regime applicabile all'epoca del fatto.
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo; non incluso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche e non si confronti specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, mancando così il requisito della specificità estrinseca dei motivi.
- La censura sull'elemento soggettivo non è ammissibile se non confronta la motivazione di merito che abbia accertato il dolo proprio sulla base di elementi fattuali concreti, come la tipologia e la titolarità dei redditi non dichiarati.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede un effettivo confronto con la valutazione di offensività compiuta dal giudice di merito; in difetto di tale confronto, la doglianza è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo ragioni di esonero, con pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
- La verifica della prescrizione va effettuata secondo il regime normativo applicabile ratione temporis; se, in base a tale regime, il termine non è maturato, il giudizio può essere definito nel merito dell'ammissibilità senza declaratoria estintiva.
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