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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21991/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agenzia per il lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società di somministrazione di lavoro contro il fallimento di una società in liquidazione. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato improcedibile l'opposizione perché la società opponente non era comparsa alle prime due udienze del procedimento. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo un unico motivo: erronea applicazione dell'art. 348 c.p.c. al giudizio di opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall., sostenendo che la disciplina dell'appello non fosse estensibile al rito dell'opposizione allo stato passivo e che la mancata comparizione a udienze successive alla prima non potesse determinare l'improcedibilità. Il fallimento intimato non si è costituito in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura, affermando che l'opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è equiparabile al giudizio d'appello e non è regolata dalle norme proprie del gravame. Di conseguenza, la mancata comparizione dell'opponente tempestivamente costituito a un'udienza successiva alla prima non può comportare improcedibilità. La Corte ha osservato che, nel caso di mancata comparizione di entrambe le parti, trovano applicazione gli artt. 181 e 307 c.p.c., salvo specifiche deroghe della legge fallimentare, che qui non ricorrevano. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    "Se l'appellante non compare alla prima udienza... Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio"

    La disciplina dell'improcedibilità per mancata comparizione dell'appellante è propria del giudizio di appello e non si applica analogicamente all'opposizione allo stato passivo.

  • artt. 98 e 99 l.fall.

    Regolano l'opposizione allo stato passivo con natura impugnatoria ma non assimilabile all'appello; contengono deroghe specifiche al rito ordinario, da interpretare restrittivamente.

  • art. 181 c.p.c.

    Nel giudizio di primo grado, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una nuova udienza; se nessuna compare anche alla nuova udienza, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

  • art. 307 c.p.c.

    La cancellazione dal ruolo può condurre all'estinzione del processo se la causa non è riassunta nel termine di un anno; l'estinzione opera di diritto ma va eccepita dalla parte interessata prima di ogni difesa.

  • art. 98 l.fall.

    Il termine di costituzione dell'opponente è perentorio; la sua inosservanza determina l'inammissibilità dell'opposizione, non l'improcedibilità per mancata comparizione a udienze successive.

  • art. 99 l.fall.

    Detta regole particolari per l'istruzione e la decisione dell'opposizione, ma non introduce una deroga agli artt. 181 e 307 c.p.c. tale da giustificare l'improcedibilità dichiarata dal Tribunale.

Massime di principio

  • L'opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, resta un procedimento autonomo rispetto all'appello e non consente l'applicazione analogica delle norme dettate per il gravame, salvo espressa previsione.
  • La mancata comparizione dell'opponente tempestivamente costituito a un'udienza successiva alla prima, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non determina improcedibilità; in difetto di specifiche deroghe fallimentari, si applicano le regole del processo di primo grado.
  • Le deroghe al rito ordinario contenute nella legge fallimentare devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • Nel giudizio disciplinato dalle norme del primo grado, la mancata comparizione delle parti è regolata dagli artt. 181 e 307 c.p.c., con eventuale cancellazione dal ruolo ed estinzione solo nei casi e nei modi ivi previsti.
  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, l'inosservanza del termine perentorio di costituzione dell'opponente comporta l'inammissibilità dell'opposizione, non una pronuncia di improcedibilità fondata sull'art. 348 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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