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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05637/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di appartamento confinante lamentava immissioni acustiche intollerabili provenienti da un immobile adibito a palestra e piscina. In sede cautelare aveva ottenuto l'ordine di eseguire opere di bonifica, tra cui l'installazione di pannelli fonoassorbenti e altre modifiche strutturali indicate dal consulente tecnico. Nel giudizio di merito chiedeva la conferma del provvedimento cautelare e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d'appello aveva accolto l'appello della società convenuta, ritenendo il difetto di legittimazione passiva della proprietaria dell'immobile sul presupposto che le attività e gli interventi fossero riferibili al conduttore/gestore della palestra, e non alla proprietaria. Con il ricorso per cassazione si denunciava nullità del procedimento e violazione degli artt. 81, 112, 844 e 2697 c.c., sostenendo che la domanda non era solo risarcitoria ma anche reale, diretta a ottenere la conferma dell'ordine di eseguire opere strutturali necessarie a far cessare le immissioni; si contestava inoltre la ricostruzione della Corte d'appello sul riparto dell'onere della prova e sulla titolarità del rapporto locatizio/di affitto d'azienda.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva della proprietaria del fondo, senza considerare che la domanda proposta dal danneggiato aveva contenuto reale ex art. 844 c.c., poiché mirava sia all'accertamento dell'illegittimità delle immissioni sia all'esecuzione di modifiche strutturali necessarie per farle cessare. La Corte ha ribadito che, quando la domanda sia volta a ottenere un effetto reale e interventi strutturali sul bene, la legittimazione passiva spetta al proprietario del fondo da cui le immissioni provengono; la sola azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. può invece essere proposta contro l'autore materiale delle immissioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato come base del provvedimento cautelare inizialmente richiesto e accolto

  • art. 844 c.c.

    disciplina l'azione reale a tutela contro le immissioni, proponibile contro il proprietario del fondo quando si chiedano accertamento dell'illegittimità e modifiche strutturali necessarie a far cessare le immissioni

  • art. 2043 c.c.

    fondamento della domanda risarcitoria per il pregiudizio personale causato dalle immissioni, da rivolgere all'autore materiale

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale, senza specifiche ulteriori ricavabili dal testo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per censurare la qualificazione della domanda da parte della Corte d'appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al riparto dell'onere della prova

  • art. 32 Cost.

    evocato come tutela del diritto alla salute, in cumulo con la tutela proprietaria

Massime di principio

  • L'azione ex art. 844 c.c. ha natura mista: è reale quando mira all'accertamento definitivo dell'illegittimità delle immissioni e all'ordine di modifiche strutturali del fondo, ma può avere anche profili personali quando si limita alla cessazione di attività moleste.
  • Se la domanda del proprietario del fondo danneggiato richiede la realizzazione di opere strutturali necessarie a eliminare le immissioni, la legittimazione passiva spetta al proprietario del fondo da cui esse provengono, non al solo conduttore o autore materiale dell'attività molesta.
  • La domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. per i danni personali o patrimoniali derivanti dalle immissioni può cumularsi con l'azione reale ex art. 844 c.c., ma non sostituisce la legittimazione del proprietario rispetto alla pretesa reale principale.
  • Nel decidere sulle immissioni, il giudice deve qualificare correttamente il petitum sostanziale della domanda, distinguendo tra richiesta di cessazione dell'attività molesta e richiesta di interventi strutturali sul bene.
  • Il soggetto non proprietario del fondo non è legittimato passivo rispetto a una condanna a eseguire modifiche strutturali dell'immobile, perché non è in grado di disporre del bene per realizzarle.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàProve
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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