Sentenza n. 4683/2026 - Milano, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 141/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 609/2022, pubblicata in data 19/04/2023, notificata in data 08/02/2026, passata in giudicato. nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sezione lavoro, n. 141/2023, passata in giudicato, sul riconoscimento dell’anzianità di servizio, degli scatti retributivi e della corretta fascia stipendiale, con riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, pubblicata il 19 aprile 2023 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al computo dell’anzianità di servizio e degli scatti retributivi secondo il CCNL di settore e alla corretta fascia stipendiale a decorrere dal 7 ottobre 2019. La sentenza è stata notificata al Ministero l’8 febbraio 2026; secondo il ricorso, dopo la notificazione non è seguito alcun adempimento e risultava inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero l’8 febbraio 2026, la rituale notificazione del ricorso il 14 giugno 2026 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, salvo che abbia già provveduto nelle more, di dare completa esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini indicati dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice. Il TAR ha respinto la domanda di astreinte: pur non essendovi un’inammissibilità astratta della misura nei confronti della pubblica amministrazione, ha ravvisato nel caso concreto «altre ragioni ostative», considerando la complessità e la pluralità di soggetti coinvolti nell’attivazione della Carta, la mole eccezionale del contenzioso seriale e la natura del beneficio, non destinato al sostentamento del lavoratore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena /e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari in coerenza con il contenuto della pronuncia da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente, nel caso esaminato, di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la stessa va respinta in considerazione innanzitutto dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La penalità di mora può essere negata quando, per il caso di persistente inottemperanza, sia già stato nominato un commissario ad acta e sussistano ulteriori ragioni ostative valutate concretamente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il meccanismo del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio applicabile, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente dovuta per l’inadempimento dell’amministrazione: oltre al limite della manifesta iniquità, possono operare autonome «altre ragioni ostative», da valutare in concreto anche considerando la nomina del commissario ad acta, la complessità dell’adempimento, i soggetti coinvolti e la natura del beneficio da attuare.
- Quando l’amministrazione è incapiente, il commissario ad acta può dare esecuzione alla pronuncia avvalendosi dei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento e del pagamento in conto sospeso, nei termini previsti dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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