Cassazione Penale, Sentenza n. 25804/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari: il ricorrente contestava i gravi indizi di colpevolezza (sosteneva che le immagini video non provano il suo concorso allo sparo, evidenziando atteggiamenti di sorpresa o perplessità e movimenti non compatibili con l'idea che volesse agevolare l'azione omicidiaria) e la sussistenza/necessità della misura cautelare (sostenendo la sproporzione della misura e la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, anche per lo stato di incensuratezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio sulle misure cautelari, la Corte di legittimità possa limitarsi a verificare l'adeguatezza e la logicità delle ragioni addotte dal giudice di merito e non può reintegrare una rivalutazione di merito dei fatti o una diversa valutazione delle prove (quale quella prospettata dal ricorrente). Ha ritenuto adeguatamente motivate le conclusioni del Tribunale del riesame circa il concorso di BALSAMO nei fatti (accompagnamento consapevole, assenza di stupore all'estrazione dell'arma, azioni dirette ad ostacolare la vittima) e le esigenze cautelari (contesto conflittuale tra famiglie, gravità e modalità dell'azione come indicatori di pericolosità sociale). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre omesso gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. in considerazione che il ricorrente è sottoposto agli arresti domiciliari.
Norme richiamate
codice penale, art. 110
Richiamato per configurare il concorso di persone nel reato, ossia la partecipazione con altri soggetti alla condotta criminosa.
legge n. 865 del 1967, artt. 4 e 7
4 e 7 della legge n. 865 del 1967
Richiamata in relazione al porto e all'uso illegale di arma da fuoco; utilizzata per inquadrare le condotte di illecita detenzione/porto e impiego dell'arma.
codice penale, art. 61 n. 2
Usato come richiamo alla valutazione di circostanze aggravanti utili a ponderare la gravità del fatto e la responsabilità penale nell'ambito della motivazione.
codice penale, artt. 56 e 575
Art. 575 (omicidio) e art. 56 (tentativo): richiamati per l'inquadramento del fatto come tentativo di omicidio, dato che l'evento lesivo non si è verificato per la pronta reazione della vittima.
disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata: gli adempimenti ivi previsti sono stati omessi dalla Corte per effetto della concreta situazione detentiva del ricorrente (arresti domiciliari).
giurisprudenza (principio sul sindacato di legittimità)
Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione avverso misure cautelari può verificare la coerenza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, ma non può sostituirsi ad esso nella rivalutazione delle risultanze probatorie già esaminate.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione esercita un controllo limitato: verifica l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, ma non rianalizza i fatti né rivescica la valutazione delle prove.
- Le contestazioni che mirano solo a offrire una diversa interpretazione delle stesse immagini o circostanze già esaminate dal giudice di merito vengono normalmente dichiarate inammissibili: occorre dimostrare vizi di logica o di diritto nella motivazione, non semplicemente dissentire dalla valutazione fattuale.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare basata su registrazioni video è necessario indicare profili specifici e circostanziati che mettano in luce errori di percezione o valutazione compiuti dal giudice (es. censurare una lettura errata delle immagini, fornire perizie che contraddicano la ricostruzione), e non soltanto affermazioni generiche di innocenza o sorpresa.
- Sulle esigenze cautelari il ricorrente deve proporre argomentazioni concrete e provate circa l'assenza di rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio e l'efficacia di misure alternative, altrimenti la sussistenza di un contesto conflittuale e modalità gravi dell'azione possono giustificare misure restrittive anche in assenza di precedenti.
- Le decisioni motivate su elementi oggettivi (filmati, dinamiche dei fatti, condotte volte a ostacolare la vittima) trovano maggiore resistenza in sede di legittimità: per ottenerne la revoca è necessario evidenziare vizi logico-giuridici nella motivazione e non solo un diverso apprezzamento delle stesse prove.
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