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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7825/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alfano ha impugnato il decreto che ha rigettato la richiesta di autorizzazione permanente ai colloqui in carcere con la sua compagna Maria Ruotolo. Il rigetto si fondava sulla ritenuta mancata prova della qualifica di convivente (more uxorio), nonostante la produzione di un'autocertificazione anteriore all'arresto, un certificato di residenza attestante la convivenza e il fatto che Alfano fosse stato rinvenuto in compagnia della Ruotolo al momento dell'arresto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in diversa persona fisica, perché la motivazione del decreto impugnato è risultata carente. In particolare, il GIP non ha indicato i concreti elementi, riferimenti spazio-temporali o risultanze degli accertamenti della polizia giudiziaria che avrebbero giustificato lo scostamento dall'autocertificazione e dal certificato di residenza.

Norme richiamate

  • art. 18, legge 26 luglio 1975, n. 354

    fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede, individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4

    Stabilisce la competenza dell'autorità giudiziaria ad autorizzare colloqui e comunicazioni del detenuto; valorizza i congiunti e i familiari come aventi titolo a colloqui ordinari.

  • art. 37, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Prevede che, oltre ai congiunti, anche i conviventi siano ammessi in via ordinaria ai colloqui, mentre le persone diverse richiedono ragionevoli motivi; distingue quindi categorie di soggetti con diverso titolo di accesso.

  • dlgs 2 ottobre 2018, n. 123 (modifica art. 18)

    Indica le regole di competenza procedurale (es. provvedimento del presidente se collegiale, il GIP prima dell'esercizio dell'azione penale).

  • legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 38

    i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario

    Riconosce ai conviventi di fatto diritti analoghi al coniuge nell'ordinamento penitenziario, rafforzando la posizione dei conviventi ai fini dell'accesso ai colloqui.

  • Circolare Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 8 luglio 1998, n. 3478

    Accoglie una nozione ampia di convivente includendo tutti coloro che coabitavano con il detenuto prima della carcerazione e ammette l'autocertificazione quale mezzo probatorio, con possibilità di controlli a campione da parte delle direzioni carcerarie.

  • art. 2, legge 15/1968 (autocertificazione)

    Consente l'uso dell'autocertificazione per attestare stati e fatti (es. convivenza) in assenza di altra documentazione probatoria.

  • art. 495, cod. pen.

    La falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione; l'autocertificazione mendace può avere conseguenze penali.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione, qui invocato per violazione di legge in materia di autorizzazioni ai colloqui e prova della convivenza.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e al corretto esercizio della giurisdizione, rilevante per la motivazione dei provvedimenti restrittivi.

Massime di principio

  • L'autocertificazione e il certificato di residenza sono, in astratto, elementi di prova idonei a dimostrare la convivenza e l'accesso ordinario ai colloqui; l'autorità giudiziaria o l'amministrazione penitenziaria possono comunque eseguire verifiche, ma se escludono la validità di tali documenti devono motivare in modo concreto e specifico.
  • La qualifica di convivente di fatto deve essere valutata con una nozione ampia (coabitazione antecedente alla carcerazione) e non può essere discriminata rispetto al coniuge; la legge 76/2016 rafforza il trattamento analogo per i conviventi.
  • Gli accertamenti negativi svolti dalla polizia giudiziaria o dall'amministrazione devono essere documentati con riferimenti spazio-temporali e con indicazione delle risultanze puntuali; motivazioni generiche non sono sufficienti e possono comportare l'annullamento del provvedimento.
  • I provvedimenti che incidono sulla libertà personale (inclusi quelli sull'accesso ai colloqui) sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge, per cui il difensore può contestare carenze di motivazione o errata applicazione delle norme penitenziarie.
  • La limitazione del diritto del detenuto a mantenere relazioni familiari e sociali è ammessa solo per specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica, intramuraria o d'ordine processuale; l'onere di motivazione grava sull'autorità che limita il diritto.
  • L'uso dell'autocertificazione comporta l'obbligo per il dichiarante di attestare la verità: la falsità integra responsabilità penale ai sensi dell'art. 495 c.p.

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