Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione volta a censurare la sentenza d'appello per: 1) carenza e genericità della motivazione sulla valutazione della prova in ordine al reato di riciclaggio ascritto al capo 2); 2) errata o illogica riqualificazione del fatto del capo 2) nei reati previsti dagli artt. 477 e 482 c.p. invece che nel delitto di falso in certificazione (riguardo all'adesivo sulla targa vs. falsa firma sull'atto di intestazione); 3) mancata o errata qualificazione del fatto come violazione amministrativa ex art. 100 CdS comma 12; 4) omissione di motivazione circa l'individuazione del reato "presupposto" e sulla richiesta di applicazione della forma attenuata di cui al comma 3 dell'art. 648-bis; 5) assenza dell'elemento materiale del reato di riciclaggio in quanto la condotta contestata sarebbe inidonea a recidere il nesso con la provenienza del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la sentenza della Corte di Appello (che aveva assorbito il capo 1) nel capo 2) e rideterminato la pena a 2 anni e 8 mesi di reclusione e Euro 2.667 di multa). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la Procura Generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevando la genericità di alcuni motivi e la manifesta infondatezza di altri (in particolare, ha ritenuto che l'adesivo sulla targa fosse funzionale a nascondere il reato presupposto di falsificazione dell'intestazione al PRA). La sentenza osserva inoltre la disciplina sulla rinuncia e sulle conseguenze in tema di spese (la rinuncia comporta condanna alle spese processuali e può escludere l'obbligo verso la Cassa delle Ammende se tempestiva).
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
Presente nella contestazione di primo grado come reato presupposto; i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti elementi probatori riguardanti la ricettazione come fattispecie collegata alle successive condotte.
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
Contestato al capo 2); la Corte di merito ha ritenuto che gli elementi descritti (compreso l'adesivo sulla targa e l'intestazione al PRA) fossero idonei a integrare il reato di riciclaggio; la Cassazione ha giudicato il ricorso verso tale valutazione inammissibile.
artt. 477 e 482 c.p. (falsità)
Richiamati dalla difesa come possibile diversa qualificazione della condotta contestata (falso in certificazione vs. altre ipotesi di falso). La Corte di merito ha operato una diversa qualificazione ritenendola infondata la proposta dalla difesa, decisione non ribaltata in Cassazione.
art. 483 c.p.
Richiesto dalla difesa in relazione all'individuazione del reato "presupposto" e alla possibile applicazione della forma attenuata di cui all'art. 648-bis; la Corte di appello non avrebbe sviluppato una motivazione specifica sul punto, ma la Cassazione ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 100 Cod. Strada (comma 12)
La difesa aveva prospettato la riconduzione della condotta a una violazione amministrativa del Codice della Strada (apposizione dell'adesivo), ma la Corte di merito ha ritenuto che non emergessero elementi probatori per sostenere tale qualificazione; la Cassazione non ha accolto il motivo.
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Norma che ha consentito alla Procura Generale di trasmettere la requisitoria scritta; il PG ha utilizzato tale strumento per concludere sull'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le doglianze generiche sulla 'carenza' della motivazione sono spesso inammissibili: il ricorso deve indicare con precisione le ragioni per cui la motivazione dei giudici di merito sarebbe insufficiente o illogica e collegare ciò agli elementi di fatto o di diritto contestati.
- La riqualificazione del fatto da parte del giudice di merito è possibile se adeguatamente motivata; chi impugna deve spiegare puntualmente perché la qualificazione alternativa sarebbe più coerente con gli elementi istruttori.
- Per il reato di riciclaggio è decisivo l'accertamento del reato 'presupposto' e del nesso tra la condotta e la provenienza del bene: la difesa che sostiene l'assenza dell'elemento materiale deve contestare specificamente gli elementi che i giudici hanno ritenuto idonei a interrompere il nesso.
- Distinguere tra illecito amministrativo (es. violazioni del Codice della Strada) e reato penale richiede prove specifiche sulla natura e sull'autore dell'azione: l'assenza di elementi che colleghino l'imputato alla condotta amministrativa può legittimare la qualificazione penale operata dal giudice.
- La rinuncia o la tempestiva rinuncia all'impugnazione ha conseguenze economiche (condanna alle spese processuali; possibile esclusione dell'obbligo verso la Cassa delle Ammende se la rinuncia è tempestiva): considerare queste conseguenze strategicamente prima di proseguire con il gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7236/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7237/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7240/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7242/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →