Sentenza n. 215/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Comune di Verbania - Dirigente II dipartimento Infrastrutture e cura del territorio Area Organizzativa Stazione appaltante –centrale unica di committenza, numero 1280 del 28 luglio 2025, comunicata a Sodexo a mezzo pec – in data 7 agosto 2025 ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 (di seguito il “Codice”), avente ad oggetto “centrale di committenza per conto del Comune di Arona. Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica e affini del Comune di Arona CIG B6A7C8F18D - aggiudicazione”, in favore di SIR della gara in oggetto; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti i verbali di gara; - ed altresì, in via subordinata e per quanto di interesse, del chiarimento reso dalla CUC al punto 7, in data 19 maggio 2025; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato nelle more del giudizio ex art. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma: i) della reintegrazione in forma specifica, con affidamento del servizio a Sodexo per l’intero periodo di durata previsto dalla lex specialis con subentro nel contratto ove nelle more stipulato; ii) o, in subordine, per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la Stazione Appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito; il danno professionale (id est curriculare) conseguente all’impossibilità di indicare nel prosieguo dell’attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella di cui è gravame; il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l’aggiudicazione dell’appalto. nonchè per l’accesso ex art. 116 c.p.a. agli atti e documenti della procedura di affidamento da esibire, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del Codice, contestualmente all’aggiudicazione, che non sono stati resi disponibili in quanto non leggibili e, in particolare: agli Allegati all’offerta tecnica di SIR; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27.10.2025: per l’annullamento dei medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato nelle more del giudizio ex art. 121 e 122 c.p.a; e per la condanna al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma già specificata nel citato atto introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore dell'impresa controinteressata della gara per il servizio di ristorazione scolastica e affini del Comune di Arona
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo l'inammissibilità dell'offerta dell'aggiudicataria, l'erronea attribuzione dei punteggi e la violazione della lex specialis. In particolare, ha contestato: l'omessa indicazione, nel piano dei trasporti, di alcune strutture destinate alla somministrazione dei pasti, tra cui la Casa del Cuore e l'ex Asilo Bottelli presso il Centro diurno; l'omessa o incompleta indicazione delle località servite a domicilio; la mancata conformità dei tempi di somministrazione e delle modalità organizzative alle prescrizioni capitolari; la carenza dei requisiti e della documentazione relativi al direttore di sede, anche in ragione del suo livello di inquadramento e dell'assenza di un curriculum leggibile; ulteriori irregolarità concernenti la logistica, le caratteristiche del servizio e i costi della manodopera. Con i motivi aggiunti ha dedotto ulteriori vizi conosciuti a seguito della relazione depositata dalla centrale unica di committenza, che aveva confermato l'illeggibilità originaria di un allegato dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e il mancato esame di tale documento da parte della Commissione. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento del danno e, in via incidentale, l'accesso al documento illeggibile.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva la memoria del Comune di Verbania, depositata oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile: nel processo amministrativo telematico il deposito tecnico fino alle ore 24 non supera la scadenza processuale delle ore 12 prevista dall'art. 4 dell'allegato 2 al c.p.a. Ha invece respinto l'eccezione di tardività dei motivi aggiunti, ritenendo che la piena conoscenza dell'illeggibilità del documento e del suo mancato esame da parte della Commissione fosse stata acquisita solo con la relazione istruttoria depositata il 6 ottobre 2025. Nel merito ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, rilevando che il capitolato qualificava come inderogabili gli standard minimi e che la lex specialis imponeva un progetto organizzativo completo ed esaustivo, comprensivo del piano di trasporto per tutte le località di svolgimento del servizio. L'offerta dell'aggiudicataria ometteva le strutture afferenti al Centro diurno, sicché era incompleta e inammissibile; non era invece decisiva l'omessa indicazione di tutti i Comuni serviti a domicilio, poiché il chiarimento n. 7 e la dichiarazione relativa alla possibilità di incremento degli utenti rendevano il progetto non carente su tale profilo. Ha inoltre accolto le censure relative al direttore di sede. L'offerta indicava un dipendente inquadrato al III livello, mentre le prescrizioni della lex specialis, rapportate al contratto collettivo applicato, richiedevano un livello riconducibile al II; tale difformità avrebbe potuto essere superata solo mediante la dimostrazione, desumibile dall'offerta, dell'effettiva adeguatezza professionale del soggetto. La relazione tecnica, tuttavia, si limitava a indicare il possesso di una laurea quinquennale e oltre ventuno anni di esperienza, rinviando al curriculum contenuto in un allegato illeggibile, così impedendo la verifica delle mansioni svolte, della pertinenza del titolo di studio e dell'esperienza. L'assenza di un curriculum consultabile privava quindi l'offerta di un elemento essenziale e ne determinava l'inammissibilità. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti; il contratto, ove stipulato, è stato dichiarato inefficace, considerato che l'estromissione dell'aggiudicataria rendeva possibile il subentro della ricorrente senza necessità di rinnovare la gara. Le spese sono state poste a carico dei due Comuni e dell'aggiudicataria, in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000 per ciascuno, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 36/2023
Disciplina la comunicazione dell'aggiudicazione e la messa a disposizione della documentazione di gara ai concorrenti.
art. 16 del disciplinare di gara
Imponeva, a pena di esclusione o inammissibilità, la presentazione di una relazione tecnica articolata secondo gli elementi qualitativi, compreso un progetto organizzativo e di gestione completo.
artt. 7 e 8 del capitolato speciale
Individuavano le località presso cui doveva essere svolto il servizio e qualificavano gli standard minimi di qualità come inderogabili.
art. 24 del disciplinare di gara
Prescriveva i requisiti, la presenza, i compiti e la professionalità del direttore di sede.
art. 18.1 del disciplinare di gara
Rilevava ai fini della valutazione della struttura organizzativa, della professionalità e del curriculum del direttore di sede.
art. 4, ultimo comma, allegato 2, d.lgs. 104/2010
Stabilisce che il deposito effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile si considera effettuato il giorno successivo, nonostante la possibilità tecnica di deposito telematico fino alle ore 24.
art. 73 c.p.a.
Individua i termini per il deposito delle memorie e degli atti difensivi, coordinati con la scadenza delle ore 12 dell'ultimo giorno utile.
art. 116 c.p.a.
Fondava l'istanza incidentale di accesso; la relativa controversia era stata dichiarata cessata in precedenza.
art. 122 c.p.a.
Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.
Consente di dichiarare inefficace il contratto quando l'annullamento dell'aggiudicazione e i vizi riscontrati rendono possibile il subentro del ricorrente senza rinnovazione della gara.
art. 124 c.p.a.
Era richiamato dalla domanda subordinata di risarcimento per equivalente, non esaminata per effetto dell'accoglimento della tutela demolitoria e conformativa.
Massime di principio
- Quando la lex specialis qualifica come inderogabili gli standard minimi del servizio e richiede un progetto organizzativo chiaro, esaustivo, coerente e fattibile, l'offerta tecnica deve indicare tutte le località e strutture presso cui il servizio deve essere svolto; l'omissione di una struttura espressamente prevista dal capitolato rende l'offerta incompleta e inammissibile se la disciplina di gara presidia tale completezza con una clausola escludente.
- Il rinvio dell'offerta tecnica a un allegato illeggibile equivale, ai fini della valutazione, alla mancata disponibilità del contenuto documentale richiamato. Se l'allegato contiene il curriculum o altra documentazione necessaria per verificare un requisito professionale oggetto di valutazione, l'offerta è inammissibile per carenza di un elemento essenziale.
- La previsione di un livello di inquadramento contrattuale inferiore rispetto a quello desumibile dalla lex specialis non determina automaticamente l'esclusione se l'offerta dimostra comunque l'effettiva competenza del soggetto; tuttavia, tale superamento richiede elementi concreti e verificabili nell'offerta circa mansioni svolte, titolo di studio ed esperienza pertinente, non essendo sufficiente una dichiarazione generica.
- I motivi aggiunti sono tempestivi quando introducono censure fondate su fatti o documenti divenuti pienamente conoscibili solo a seguito di un'attività istruttoria disposta dal giudice, purché sussista un nesso diretto tra la nuova conoscenza e le doglianze aggiunte.
- Nel processo amministrativo telematico, la possibilità tecnica di depositare atti fino alle ore 24 dell'ultimo giorno utile non elimina la scadenza processuale delle ore 12 prevista per il deposito degli scritti difensivi, posta a tutela del contraddittorio e dell'organizzazione del collegio.
- Annullata l'aggiudicazione, il giudice può dichiarare inefficace il contratto, ove stipulato, e disporre il subentro quando l'esclusione dell'aggiudicataria consente al ricorrente di conseguire l'affidamento senza rinnovare la gara e non risultano ostacoli derivanti dallo stato di esecuzione del rapporto.
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