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Sentenza

Sentenza del 05/05/2022 n. 14329 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Calabria che aveva annullato l'avviso di accertamento che aveva recuperato a tassazione IRPEF, per l'anno 2010, le somme corrisposte dall'A.S.P. al dipendente (dirigente medico) a titolo di risarcimento del danno in esecuzione di transazione relativa a pronuncia del Tribunale del lavoro (danno da perdita di chance/omessa attivazione della retribuzione di risultato prevista dall'art. 52 CCNL). L'Agenzia sostiene che le somme avrebbero natura sostitutiva di redditi (lucro cessante) e dunque sarebbero imponibili — in particolare tassazione separata ex art. 17 TUIR — richiamando artt. 6 e 51 D.P.R. n. 917/1986.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato che le somme transatte erano risarcitorie per perdita di chance (danno emergente) e non costituivano reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 T.U.I.R., comma 2. La Corte ha ritenuto irrilevante che, ai fini della quantificazione, le parti abbiano fatto riferimento all'art. 52 del CCNL: tale riferimento è mero criterio di determinazione del quantum e non altera la natura risarcitoria del pagamento. Perciò la ripresa a tassazione era illegittima. Condanna dell'Agenzia alle spese di giudizio in favore del resistente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 6, comma 2

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (...)

    La Cassazione interpreta la norma nel senso che le somme risarcitorie sono imponibili solo se hanno la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante). Se, invece, riparano un pregiudizio di natura diversa (es. perdita di chance o danno emergente), non costituiscono reddito imponibile.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 51

    Richiamato in relazione alla classificazione dei redditi di lavoro dipendente; la pronuncia conferma che la qualificazione della somma come 'retributiva' o 'risarcitoria' rileva per la tassazione e va verificata sostanzialmente, non in base alla mera riferibilità a voci contrattuali.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 17, comma 1, lett. b

    Norma citata dall'Agenzia quale possibile regime di tassazione separata per somme percepite in anni successivi a quelli di competenza; la Corte ricorda però che l'applicabilità di tale regime dipende dalla natura reddituale della somma (se sostitutiva di reddito).

  • C.C.N.L., art. 52

    Ritenuto dalle parti e dal giudice del lavoro utile per la quantificazione della somma dovuta (retribuzione di risultato), ma la Corte afferma che il richiamo al CCNL per la determinazione dell'importo non cambia la qualificazione giuridica del danno: se il risarcimento è per perdita di chance resta non imponibile.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma citata solo ai fini processuali (esenzione/non applicabilità in caso di amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato); la Corte segnala che non si applica nel caso specifico.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra danno da lucro cessante (mancata percezione di redditi) e danno emergente/perdita di chance: solo il primo ha natura sostitutiva del reddito ed è generalmente imponibile ai sensi dell'art. 6 TUIR, mentre il secondo ha natura risarcitoria e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
  • La qualificazione giuridica del pagamento (se risarcitorio o retributivo) va accertata sulla base del contenuto della pronuncia giudiziale o dell'accordo transattivo e della causa del contendere: la denominazione contrattuale o il riferimento a voci negoziali (es. CCNL) non sono decisivi se sostanzialmente la somma ristora una perdita di chance.
  • Se il contribuente ottiene una sentenza del lavoro che accerta il danno come perdita di chance/danno emergente, tale qualificazione è rilevante e sufficiente per escludere l'imposizione fiscale, salvo prova contraria dell'Amministrazione che dimostri che la somma è effettivamente sostitutiva di retribuzione non erogata.
  • Nelle transazioni è utile esplicitare la natura risarcitoria (e la causa del danno) nel testo dell'accordo e allegare la pronuncia giudiziale che qualifica il danno, per difendersi da eventuali contestazioni fiscali.
  • La determinazione del quantum con riferimento a voci retributive (es. stipendio o riferimento al CCNL) può essere strumento di quantificazione e non muta automaticamente la natura risarcitoria: l'Amministrazione dovrà provare che l'indennizzo ha funzione di reintegrare redditi perduti per renderlo imponibile.
  • Quando l'Amministrazione fiscale contesta la natura non reddituale di somme percepite, il suo onere probatorio consiste nel dimostrare che l'indennizzo era diretto a compensare mancati compensi (lucro cessante); in assenza di tale prova prevale la qualificazione giudiziale/negoziale favorevole al contribuente.

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