Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1046/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato (Prot. n. P-NA/L/Q/2022/101573), comunicato in data 24 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202601995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, comunicato il 24 febbraio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la revoca era stata adottata in ragione della mancata instaurazione del rapporto di lavoro e della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, ritenuti adempimenti essenziali per il perfezionamento della procedura di ingresso per lavoro. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, almeno secondo quanto ricavabile dalla motivazione, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre lamentato un pregiudizio derivante dalla perdita del titolo abilitativo al soggiorno.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di sufficienti profili di fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, che la revoca del nulla osta avesse natura con ogni probabilità vincolata, conseguendo all'accertamento oggettivo della mancata instaurazione del rapporto di lavoro e della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tali circostanze impedivano il perfezionamento della procedura di ingresso e imponevano all'Amministrazione la revoca del titolo. L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non è stata ritenuta idonea a determinare l'illegittimità del provvedimento finale, poiché l'apporto partecipativo del ricorrente non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto; il TAR ha quindi ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il pregiudizio allegato è stato ritenuto sussistente in fatto, ma non meritevole di tutela cautelare, in quanto conseguenza legittima della perdita del titolo abilitativo, nell'ambito della disciplina rigorosa dei flussi di ingresso per lavoro. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni giuridiche, in particolare dell'applicabilità dell'art. 21-octies alla fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità dell'atto quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile l'atto il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La disposizione è stata applicata al provvedimento di revoca del nulla osta, ritenendo che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto incidere sull'esito fondato su dati oggettivi: mancata instaurazione del rapporto di lavoro e mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Quando la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato consegue all'accertamento oggettivo della mancata instaurazione del rapporto di lavoro e della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'attività amministrativa può essere qualificata come vincolata e la revoca come atto imposto dal mancato perfezionamento della procedura di ingresso.
  • Nell'attività amministrativa vincolata, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità del provvedimento se l'interessato non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale dell'atto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
  • Il pregiudizio derivante dalla perdita di un titolo abilitativo al soggiorno non è sufficiente, da solo, a fondare la tutela cautelare quando costituisce la conseguenza legittima dell'accertata mancanza dei presupposti per il perfezionamento della procedura di ingresso per lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.