Cassazione Penale, Sentenza n. 41325/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cabras impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa che negava la concessione di permessi premio. L'istante, condannato all'ergastolo per reati di partecipazione ad associazione mafiosa e omicidio, deduceva la violazione di legge: sosteneva che il Tribunale avesse negato il permesso nonostante fossero soddisfatti i requisiti di legge e che la ritenuta assenza di "revisione critica" dei reati non possa costituire presupposto obbligatorio per la concessione del beneficio; lamentava quindi il diniego indebito di uno strumento rieducativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha confermato il principio che i permessi premio fanno parte del trattamento penitenziario e la loro concessione richiede una valutazione complessiva del percorso rieducativo; l'ammissione al beneficio non è un diritto automatico maturato col periodo di pena. La decisione impugnata era motivata sul mancato avvio di una seria revisione critica della condotta del detenuto, elemento ritenuto necessario per una prognosi favorevole; il ricorso non ha contrastato quella specifica motivazione. Perciò è stato dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa che determina l'obbligo o meno di versare una somma alla Cassa delle ammende; qui non sono emersi elementi tali da escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
disciplina dei permessi premio nell'ordinamento penitenziario (principio giurisprudenziale richiamato)
I permessi premio sono considerati parte del trattamento penitenziario e la loro concessione è discrezionale, subordinata alla valutazione dell'andamento complessivo del percorso rieducativo e alla concreta utilità del permesso ai fini rieducativi; non costituiscono un diritto automatico al compimento del periodo minimo di pena.
Massime di principio
- La concessione dei permessi premio è discrezionale e va valutata in base al percorso rieducativo complessivo: non è un diritto automatico al maturare del periodo di pena.
- La mancanza di una "revisione critica" della propria esperienza criminale può legittimamente costituire motivo per negare i permessi se ciò incide sulla prognosi di trattabilità e sul rischio di recidiva.
- In sede di impugnazione è necessario confrontarsi specificamente con le ragioni indicate dal giudice di merito: argomentazioni generiche o non confutanti le motivazioni concrete della decisione rendono il ricorso inammissibile.
- Un ricorso dichiarato inammissibile per genericità può comportare condanna alle spese e responsabilità verso la Cassa delle ammende se non si dimostra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per aumentare le possibilità di successo è utile produrre elementi concreti e specifici di cambiamento (percorsi trattamentali, relazioni psico-sociali, valutazioni multidisciplinari) che dimostrino la rieducazione e la modificazione critica del percorso criminale.
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