Sentenza n. 3932/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del 9 ottobre 2025 emesso dal Questore della -OMISSIS- -OMISSIS- (n. prot. -OMISSIS-) nei confronti della ricorrente e ad essa notificato in pari data in forza dell'art. 13 bis co. 1 del D.L. n. 14/2017 così come modificato dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123; - di tutti gli altri presupposti, conseguenti o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore del 9 ottobre 2025, adottato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, d.l. 14/2017, recante divieto annuale di accesso e stazionamento presso pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento in un’ampia area comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria DASPO)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il DASPO urbano antirissa adottato dopo la sua denuncia, da parte della DIGOS, per il reato di cui all’art. 518-duodecies c.p., in relazione all’imbrattamento con vernice rossa di un bassorilievo in bronzo durante un corteo non formalmente preavvisato. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e insussistenza di ragioni di urgenza; eccesso di potere, carenza istruttoria e difetto di motivazione quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi dell’art. 13-bis d.l. 14/2017; violazione del principio di proporzionalità per l’estensione eccessiva dell’area oggetto del divieto, comprendente anche zone prossime all’università frequentata dalla ricorrente. In particolare, ha sostenuto che la vernice fosse lavabile, che non vi fosse stata lesione del patrimonio culturale, che il corteo fosse pacifico e che mancassero sia una denuncia per un reato rientrante nell’art. 13-bis sia un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo e il secondo motivo e accolto il terzo. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta legittima perché la manifestazione era avvenuta senza preavviso formale e la Questura aveva indicato specifiche esigenze di celerità connesse alla necessità di prevenire la reiterazione di condotte analoghe; in materia è stata ritenuta configurabile un’urgenza in concreto adeguatamente giustificata. Quanto ai presupposti dell’art. 13-bis d.l. 14/2017, il Collegio ha ritenuto sufficiente una sola denuncia, non essendo necessarie denunce reiterate, e ha ricondotto il delitto di cui all’art. 518-duodecies c.p. tra i delitti non colposi contro il patrimonio, valorizzando la continuità normativa con la precedente aggravante del danneggiamento di beni di interesse storico o artistico. In ogni caso, la condotta risultava commessa nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e in occasione di gravi disordini. Anche il requisito soggettivo è stato ritenuto sussistente: la Questura aveva formulato una prognosi non irragionevole di pericolo per la sicurezza pubblica, considerando il contesto della manifestazione, la sua consistenza numerica, l’orario, il luogo centrale e la condotta di imbrattamento del monumento. È stato invece accolto il motivo relativo all’ampiezza dell’area interdetta. Pur sussistendo un collegamento funzionale tra la condotta e il luogo dei fatti, il divieto era stato esteso a tutti gli esercizi e locali ricadenti in un’area assai vasta, comprendente luoghi distanti e non specificamente collegati alla condotta contestata. L’art. 13-bis impone invece di individuare specificamente i locali collegati ai luoghi dei fatti o alle persone frequentate dall’interessato, nel rispetto della proporzionalità. Il provvedimento è stato pertanto annullato nei limiti indicati in motivazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 14/2017
divieto di accesso “a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati”
La misura richiede una denuncia recente per una delle fattispecie previste e una prognosi concreta e attuale di pericolo per la sicurezza; i locali vietati devono essere specificamente individuati e collegati ai luoghi dei fatti o alle persone frequentate dall’interessato.
art. 7 l. 241/1990
ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato
La comunicazione di avvio può essere omessa quando sussistano particolari esigenze di celerità; nel caso esaminato tali esigenze sono state ravvisate nella necessità di prevenire la reiterazione di condotte analoghe dopo una manifestazione non preavvisata.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato quanto alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica, mentre è risultato illegittimo per l’estensione sproporzionata dell’area interdetta.
art. 518-duodecies c.p.
Il delitto di distruzione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici è stato ricondotto, ai fini dell’art. 13-bis d.l. 14/2017, tra i delitti non colposi contro il patrimonio; in subordine, la condotta è stata ritenuta commessa nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e in occasione di gravi disordini.
art. 55 c.p.a.
La ricorrente aveva proposto anche domanda cautelare, precedentemente respinta per mancanza di periculum in mora.
Massime di principio
- Il DASPO urbano antirissa previsto dall’art. 13-bis d.l. 14/2017 può essere adottato sulla base di una sola denuncia, purché riferita a una delle fattispecie previste dalla norma e accompagnata da una prognosi concreta e attuale di pericolo per la sicurezza pubblica.
- Ai fini dell’art. 13-bis d.l. 14/2017, il requisito della denuncia rileva come fatto storico del deferimento all’autorità giudiziaria e non richiede che il destinatario abbia subito più denunce per fatti analoghi.
- La prognosi di pericolosità richiesta per il DASPO antirissa ha natura preventiva e probabilistica: non occorre una prova definitiva della responsabilità penale, ma sono necessari elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati in relazione al contesto concreto della condotta.
- Il divieto di accesso e stazionamento deve riguardare soltanto pubblici esercizi o locali specificamente individuati e ragionevolmente collegati ai luoghi in cui sono stati commessi i fatti o alle persone con cui l’interessato si associa; un’estensione a un’area vasta e comprendente luoghi distanti rende il provvedimento sproporzionato e illegittimo.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è legittima quando l’amministrazione motivi su particolari esigenze di celerità connesse alla prevenzione della reiterazione di condotte pericolose, purché tali esigenze risultino ragionevoli alla luce delle circostanze concrete.
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