Cassazione Penale, Sentenza n. 37314/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la convalida dei provvedimenti del Questore che imponevano il divieto di accesso alle competizioni calcistiche per 8 anni e, quale prescrizione aggiuntiva, l'obbligo di presentazione in Questura prima e dopo ogni incontro anche amichevole per 5 anni. I motivi principali sono: omissione nell'atto di notifica dell'avviso della facoltà di depositare memorie o deduzioni difensive al giudice della convalida (violazione dell'art.6 L.401/1989 nella parte richiesta dalla Corte costituzionale); carenza di motivazione circa l'obbligo di firma anche per le partite amichevoli; difetto di motivazione rispetto alla prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di firma e alla contestazione della recidiva amministrativa, considerate remote nel tempo (ultimo Daspo del 2003).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (omissione dell'avviso della facoltà di depositare memorie/deduzioni) e ha dichiarato che tale omissione integra una nullità ex art.178, lett. c) c.p.p., alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.144/1997 e della successiva integrazione legislativa (comma 2-bis dell'art.6 L.401/1989). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida e la declaratoria di inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione in Questura, dei provvedimenti del Questore del 20/02/2023. Per effetto rescindente di questa decisione, la Corte ha dichiarato ultronea la disamina degli ulteriori motivi e non si è pronunciata sulle questioni concernenti le partite amichevoli e la recidiva.
Norme richiamate
art. 6, legge 401/1989, comma 2-bis
la notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento
La Corte ha interpretato la norma come impone l'obbligo, a carico del Questore, di indicare nella notifica la facoltà di presentare memorie/deduzioni; l'omissione viola il diritto di difesa e comporta nullità dell'atto di convalida ex art.178, lett. c) c.p.p.
Sentenza Corte Costituzionale n.144/1997
dichiarata l'incostituzionalità dell'art.6 L.402/1989 nella parte in cui non prevedeva l'avviso della facoltà di depositare scritti difensivi
Questa pronuncia giustifica l'obbligo di tutela delle facoltà difensive anche nel procedimento cartolare di convalida dei provvedimenti amministrativi di polizia; ha determinato l'intervento del legislatore e l'introduzione del comma 2-bis.
art. 178, lett. c), codice di procedura penale
La Corte ritiene che l'omissione dell'avviso relativo alle memorie difensive leda le garanzie di intervento e assistenza difensiva e rientri nelle ipotesi di nullità rilevanti ai sensi di questa disposizione.
D.L. 20 agosto 2001, n.336, art.1, comma 1 lett. b) (convertito in L.377/2001)
Norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art.6 L.401/1989 in ottemperanza alla pronuncia della Corte costituzionale, precisando l'obbligo di avviso sulla facoltà di depositare memorie/deduzioni.
Massime di principio
- L'omissione nella notifica del provvedimento amministrativo dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida costituisce vizio grave: può determinare la nullità dell'ordinanza di convalida e l'inefficacia delle prescrizioni contestate nella parte affetta dalla omissione.
- La tutela del contraddittorio nel procedimento di convalida, pur essendo cartolare (assenza del contraddittorio orale in udienza), richiede l'effettiva possibilità di esercizio delle difese tramite la presentazione di scritti; perciò l'avviso nella notifica non è mero dettaglio formale ma condizione di legittimità.
- La declaratoria di nullità per omissione dell'avviso produce effetti rescindenti sulle prescrizioni interessate: il giudice può annullare senza rinvio e dichiarare l'inefficacia delle misure nella parte viziata, lasciando eventualmente impregiudicata la parte contestata correttamente notificata e motivata.
- Motivi sostanziali (es. mancata specificazione delle partite amichevoli o contestazione della recidiva amministrativa) devono essere dedotti e motivati ma, se la decisione si fonda su un vizio formale decisivo, il giudice di legittimità potrebbe non esaminare questi profili.
- In situazioni analoghe conviene verificare immediatamente la notifica formale del provvedimento questorile: se manca l'avviso sulla facoltà di presentare memorie/deduzioni, sussiste un forte motivo per chiedere l'annullamento della convalida e l'inefficacia della prescrizione impugnata.
- Quando si impugna, presentare memorie difensive tempestive e documentate e segnalare sia vizi formali nella notifica sia lacune motivazionali su prescrizioni aggiuntive (es. obbligo di firma per partite amichevoli) per preservare tutte le linee di difesa.
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