Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del Tribunale di Catania (che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari). Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 629 c.p. (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) e censura l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nell'estorsione ai danni di Giovanni Gullotta. Contestava in particolare: a) la valutazione della sua presenza a un incontro con il Comis e la persona offesa (che sarebbe stata casuale/abituale e non indiziaria); b) la ritenuta - poi inesatta secondo il ricorrente - evocazione della circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), che il G.i.p. aveva invece escluso; c) il valore indiziante delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Antonio D'Arrigo e Salvatore Scavone, ritenute inattendibili o riferite a periodo anteriore e non corroborate dagli atti d'indagine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato un errore formale del Tribunale di Catania nel ritenere che il G.i.p. avesse attribuito la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., mentre l'ordinanza "genetica" l'aveva esclusa. Tuttavia tale vizio non ha inciso sulla tenuta logica dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale aveva comunque motivato in modo coerente e non contraddittorio la sussistenza di gravi indizi a carico del De Luca: direttive del Comis e contatti telefonici per il recupero del credito, dichiarazioni della persona offesa che lo indicavano come "parte attiva" nelle minacce e l'effetto intimidatorio della sua presenza all'incontro, nonché riferimenti delle dichiarazioni del collaboratore D'Arrigo sul ruolo del De Luca nel recupero crediti. La Suprema Corte ha ritenuto che le argomentazioni del giudice di merito integrano quelle del G.i.p. e giustificano la misura cautelare così come modificata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per inquadrare i motivi di cassazione: lett. b) per errore nell'applicazione della legge penale (artt. 110 e 629 c.p.), lett. e) per vizio della motivazione (insufficienza e contraddittorietà). La Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha esaminato se le condotte attribuite al De Luca integrassero il concorso e ha ritenuto che gli indizi descritti giustificassero tale valutazione a livello cautelare.

  • art. 629 c.p.

    Norma sostanziale richiamata dal ricorrente (riguardante il delitto di estorsione). La Corte ha verificato la sussistenza dei gravi indizi in relazione agli elementi fattuali richiamati dal giudice di merito.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La questione dell'aggravante "metodo mafioso" è stata oggetto di valutazione: la Corte ha rilevato che il G.i.p. aveva escluso tale aggravante nell'ordinanza "genetica"; il Tribunale di merito aveva invece fatto riferimento a un'evocazione della vicinanza al gruppo mafioso. La Cassazione ha ritenuto l'erronea indicazione formale non incisiva sul piano logico, poiché il Tribunale aveva comunque motivato la gravità indiziaria anche senza ricorrere alla circostanza aggravante.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per disporre la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rifa valutazioni di merito o rivaluta il materiale probatorio: le censure che chiedono una diversa ponderazione degli elementi di fatto sono in sostanza inammissibili in sede di legittimità, salvo vizi logici o formali gravi.
  • Un errore formale del giudice di merito (es. l'attribuzione di una aggravante poi esclusa dal G.i.p.) non vizia automaticamente l'intero provvedimento se il giudice ha comunque fornito motivazioni autonome e coerenti che giustificano la decisione.
  • La sola presenza di una persona in un luogo abitualmente frequentato non esclude automaticamente valenza indiziaria: il contesto, il ruolo noto dell'indagato, le modalità di intervento e le dichiarazioni della persona offesa possono integrare elementi che rafforzano l'effetto intimidatorio e quindi il quadro indiziario.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono avere valore indiziante anche se riferite a periodi antecedenti, purché risultino coerenti, non manifestamente contraddette da elementi di prova e integrate da altri elementi fattuali; il loro peso spetta al giudice di merito.
  • Quando si contesta la motivazione in termini di insufficienza o contraddittorietà, è necessario dimostrare che il giudice ha omesso argomentazioni essenziali o ha compiuto illogicità manifeste; la semplice proposizione di una valutazione alternativa non è sufficiente in Cassazione.
  • In ordine alle misure cautelari, se il giudice di merito illustra adeguatamente i gravi indizi e le esigenze cautelari, l'annullamento in Cassazione è improbabile salvo vizi gravi di diritto o di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.