Sentenza del 10/10/2022 n. 4356 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Imposte ipocatastali - Trust - Presupposto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sull'imponibilità delle imposte ipocatastali in occasione della costituzione del trust e del trasferimento di beni immobili al trustee: il contribuente sosteneva che la costituzione del vincolo di destinazione e il trasferimento al trustee non integrano autonomo presupposto impositivo, mentre l'Amministrazione riteneva dovute le imposte già al momento del trasferimento al trustee
La decisione
la Corte ha ritenuto che le imposte ipocatastali sono dovute solo al momento in cui il trustee trasferisce i beni ai beneficiari finali, perché solo allora si realizza la liberalità a favore dei beneficiari e si manifesta la capacità contributiva richiesta dall'art. 53 Cost.; la mera costituzione del vincolo di destinazione (art. 2 comma 47 d.l. 262/2006 conv. in legge n. 286/2006) e gli atti tra disponente e trustee, essendo strumentali alla segregazione del patrimonio, non costituiscono un autonomo presupposto impositivo. La decisione è conforme all'orientamento della Cassazione (cfr. Cass. 22754/19, 410/22).
Norme richiamate
art. 2 comma 47, d.l. 262/2006 conv. in legge n. 286/2006
la costituzione del vincolo di destinazione non integra di per sé un autonomo e sufficiente presupposto impositivo ai fini delle imposte ipocatastali; gli atti istitutivi e di dotazione sono strumentali alla segregazione patrimoniale e non costituiscono liberalità imponibile
art. 53 Costituzione
la capacità contributiva, principio costituzionale, si manifesta quando sorge effettiva disponibilità economica del beneficiario (ossia al momento dell'attribuzione finale da parte del trustee), e non già al momento della costituzione del trust
Cass. 22754/2019 (giurisprudenza)
orientamento secondo cui non è imponibile il trasferimento al trustee in quanto atto meramente strumentale e non corrispondente a una liberalità
Cass. 410/2022 (giurisprudenza)
conferma della tesi che l'imposta ipocatastale matura al momento dell'attribuzione definitiva ai beneficiari e non alla semplice segregazione patrimoniale
Massime di principio
- La semplice costituzione del trust e il trasferimento del patrimonio al trustee, se attuati con funzione di segregazione e senza immediata attribuzione a favore di terzi, normalmente non costituiscono fatto imponibile per le imposte ipocatastali.
- L'elemento decisivo per l'imponibilità è la realizzazione della liberalità: l'atto tassabile è l'attribuzione finale del bene al beneficiario quando si manifesta la capacità contributiva.
- È importante distinguere atti strumentali (dotazione al trustee, atto istitutivo) da atti dispositivi finali (attribuzione al beneficiario): solo questi ultimi generano l'obbligo fiscale ipocatastale.
- Occorre verificare la concreta natura degli atti e le clausole del trust: clausole che conferiscono diritti immediati ai beneficiari o trasferimenti di disponibilità economica potrebbero anticipare il presupposto impositivo.
- Documentazione chiara che attesti l'intento segregativo e la mancanza di liberalità immediata è utile per difendere la non imponibilità in caso di contestazioni dell'Amministrazione.
- Questo principio si applica alle imposte ipocatastali; rimane necessario valutare separatamente effetti fiscali in materia di imposte di successione/donazione o di reddito, che possono avere regole proprie.
- Nonostante l'orientamento delle Sezioni Unite indicato, possono esistere casi specifici o valutazioni diverse da parte di uffici tributari: è prudente ottenere pareri e considerare eventuali istanze di interpello o contenzioso se l'Erario contesta l'imposizione.
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