Sentenza del 10/10/2022 n. 4363 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Riassunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la natura e gli effetti della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione: la riassunzione non è un atto di impugnazione ma un atto/processo di impulso volto a riattivare il giudizio che era terminato con la sentenza cassata. Ne consegue che il giudizio di riassunzione è un processo 'chiuso' rispetto alla formazione del giudicato interno del precedente grado, per cui alle parti è preclusa la possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove e conclusioni diverse; il sindacato del giudice di rinvio è limitato ai motivi già dedotti nel giudizio di appello che si è concluso con la sentenza cassata e che determinano l'effetto devolutivo del gravame.
La decisione
La Corte ha affermato che la riassunzione serve soltanto a far proseguire il processo riamesso al giudice di rinvio, senza consentire alle parti di modificare la posizione processuale assunta nel giudizio di appello risultante dalla sentenza cassata. Il giudice di rinvio non può esaminare nuovi motivi, né può ammettere nuove domande, eccezioni, prove o conclusioni. Le parti mantengono nel nuovo procedimento la medesima qualità e limiti processuali che avevano nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata.
Massime di principio
- La riassunzione dopo cassazione non va trattata come nuovo grado di impugnazione: serve solo a riattivare il giudizio rimesso al giudice di rinvio.
- Le parti non possono introdurre nel giudizio di riassunzione nuove domande, eccezioni, prove o conclusioni che non fossero già dedotte nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata.
- Il potere del giudice di rinvio è limitato alle questioni devolute dall'appello originario: non può sindacare motivi nuovi o differenti rispetto a quelli già formulati e decisi nel precedente giudizio di appello.
- Le posizioni processuali (status delle parti, oneri probatori, domande e difese) restano invariate rispetto al giudizio di appello che ha preceduto la cassazione.
- In prospettiva strategica, i ricorrenti devono curare l'articolazione delle domande, delle eccezioni e delle prove già nel giudizio di appello, perché non potranno essere integralmente ampliati o modificati in riassunzione.
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