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Sentenza

Sentenza del 10/10/2022 n. 946 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Ricorso - Inammissibilità ricorso in formato analogico e notificato via pec - Inesistenza e non nullità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello per inammissibilità: ha ritenuto che il ricorso introduttivo, essendo un documento analogico scannerizzato e inviato via PEC privo di firma digitale, sia da considerare inesistente (non semplicemente nullo) ai sensi delle norme tecniche richiamate. Di conseguenza il Merito non è stato esaminato. L'appellante è condannato alle spese di lite, liquidate in €2.000,00.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione n.2019 contestando la corretta applicazione dell'imposta di registro (aliquota proporzionale 3% anziché tassa fissa di €200 per sentenza che riguarda crediti derivanti da operazioni soggette a IVA) e la natura degli interessi (corrispettivi ed esenti vs moratori). Procedimentalmente, il ricorso di primo grado era stato redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato via PEC senza firma digitale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 16, comma 3

    "Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche... In casi eccezionali ... possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche"

    Norma primaria che impone la modalità telematica per notifiche e depositi nei processi tributari, rinviando alle disposizioni tecniche del D.M. n.163/2013; le deroghe sono possibili solo con provvedimento motivato.

  • D.M. MEF 23/12/2013 n. 163, art. 5

    "le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A-1a o pdf/A-1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale"

    Stabilisce i requisiti tecnici del documento informatico da utilizzare per notifiche telematiche; la mancata osservanza impedisce di considerare l'atto come documento informatico valido.

  • D.M. Finanze 04/08/2015, art. 10, comma 1

    "Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; b) sono privi di elementi attivi...; c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software...; d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale"

    Specifica i requisiti tecnici dettagliati per la validità degli atti informatici processuali; vieta espressamente la mera copia per immagine di documento analogico.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), art. 20, comma 1-bis

    "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata..."

    Collega la firma digitale (o equivalente) al requisito della forma scritta e all'efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c.; senza tale firma il documento non raggiunge la forma scritta valida.

  • Codice Civile, art. 2702

    Riferimento al valore probatorio della sottoscrizione scritta; la sentenza interpreta che senza firma digitale manca l'efficacia prevista da questa norma.

  • Codice di Procedura Civile, art. 156

    Richiamata per l'eccezione della cura dell'atto (art.156 c.p.c. sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo): il giudice ha escluso l'applicazione perché la violazione tecnica non determina nullità ma inesistenza.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 46

    Norma citata nella fase seduta di discussione dall'Ufficio in relazione all'estinzione del giudizio per il versamento da parte di altro coobbligato; è norma che disciplina l'estinzione della materia del contendere per pagamento.

Massime di principio

  • Un ricorso inviato via PEC deve essere un documento informatico nativo in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e sottoscritto con firma digitale (o firma elettronica qualificata) per essere valido: la mera scansione di un atto cartaceo senza firma digitale può essere considerata inesistente.
  • La mancata osservanza delle regole tecniche richiamate dalla normativa primaria (D.Lgs. 546/1992) non configura soltanto un'irregolarità formale ma può comportare l'inesistenza dell'atto, impedendo l'esame del merito.
  • L'eccezione di raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.) non è sufficiente a sanare l'assenza dei requisiti del documento informatico quando la violazione riguarda la forma digitale essenziale (firma digitale): la violazione è ritenuta insanabile in termini di forma scritta.
  • Le deroghe alla modalità telematica sono possibili solo nei casi espressamente previsti e autorizzati (provvedimento motivato del Presidente o del collegio); pertanto, in assenza di autorizzazione preventiva, non è ammesso il deposito analogico.
  • In presenza di problemi formali del ricorso (inesistenza), il giudice può dichiarare l'inammissibilità o l'estinzione del procedimento senza entrare nel merito; ciò comporta rischio di condanna alle spese per il ricorrente.
  • Prima di notificare via PEC è fondamentale verificare i requisiti tecnici (formato PDF/A, assenza di immagini scansite non selezionabili, firma digitale) e, in caso di rilievo di pagamento da parte di terzi, valutare separatamente l'interesse all'impugnazione (es. azione di regresso) e le conseguenze processuali.

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