Sentenza del 10/10/2022 n. 946 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Ricorso - Inammissibilità ricorso in formato analogico e notificato via pec - Inesistenza e non nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello per inammissibilità: ha ritenuto che il ricorso introduttivo, essendo un documento analogico scannerizzato e inviato via PEC privo di firma digitale, sia da considerare inesistente (non semplicemente nullo) ai sensi delle norme tecniche richiamate. Di conseguenza il Merito non è stato esaminato. L'appellante è condannato alle spese di lite, liquidate in €2.000,00.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione n.2019 contestando la corretta applicazione dell'imposta di registro (aliquota proporzionale 3% anziché tassa fissa di €200 per sentenza che riguarda crediti derivanti da operazioni soggette a IVA) e la natura degli interessi (corrispettivi ed esenti vs moratori). Procedimentalmente, il ricorso di primo grado era stato redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato via PEC senza firma digitale.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 16, comma 3
"Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche... In casi eccezionali ... possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche"
Norma primaria che impone la modalità telematica per notifiche e depositi nei processi tributari, rinviando alle disposizioni tecniche del D.M. n.163/2013; le deroghe sono possibili solo con provvedimento motivato.
D.M. MEF 23/12/2013 n. 163, art. 5
"le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A-1a o pdf/A-1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale"
Stabilisce i requisiti tecnici del documento informatico da utilizzare per notifiche telematiche; la mancata osservanza impedisce di considerare l'atto come documento informatico valido.
D.M. Finanze 04/08/2015, art. 10, comma 1
"Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; b) sono privi di elementi attivi...; c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software...; d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale"
Specifica i requisiti tecnici dettagliati per la validità degli atti informatici processuali; vieta espressamente la mera copia per immagine di documento analogico.
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), art. 20, comma 1-bis
"Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata..."
Collega la firma digitale (o equivalente) al requisito della forma scritta e all'efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c.; senza tale firma il documento non raggiunge la forma scritta valida.
Codice Civile, art. 2702
Riferimento al valore probatorio della sottoscrizione scritta; la sentenza interpreta che senza firma digitale manca l'efficacia prevista da questa norma.
Codice di Procedura Civile, art. 156
Richiamata per l'eccezione della cura dell'atto (art.156 c.p.c. sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo): il giudice ha escluso l'applicazione perché la violazione tecnica non determina nullità ma inesistenza.
D.Lgs. 546/1992, art. 46
Norma citata nella fase seduta di discussione dall'Ufficio in relazione all'estinzione del giudizio per il versamento da parte di altro coobbligato; è norma che disciplina l'estinzione della materia del contendere per pagamento.
Massime di principio
- Un ricorso inviato via PEC deve essere un documento informatico nativo in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e sottoscritto con firma digitale (o firma elettronica qualificata) per essere valido: la mera scansione di un atto cartaceo senza firma digitale può essere considerata inesistente.
- La mancata osservanza delle regole tecniche richiamate dalla normativa primaria (D.Lgs. 546/1992) non configura soltanto un'irregolarità formale ma può comportare l'inesistenza dell'atto, impedendo l'esame del merito.
- L'eccezione di raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.) non è sufficiente a sanare l'assenza dei requisiti del documento informatico quando la violazione riguarda la forma digitale essenziale (firma digitale): la violazione è ritenuta insanabile in termini di forma scritta.
- Le deroghe alla modalità telematica sono possibili solo nei casi espressamente previsti e autorizzati (provvedimento motivato del Presidente o del collegio); pertanto, in assenza di autorizzazione preventiva, non è ammesso il deposito analogico.
- In presenza di problemi formali del ricorso (inesistenza), il giudice può dichiarare l'inammissibilità o l'estinzione del procedimento senza entrare nel merito; ciò comporta rischio di condanna alle spese per il ricorrente.
- Prima di notificare via PEC è fondamentale verificare i requisiti tecnici (formato PDF/A, assenza di immagini scansite non selezionabili, firma digitale) e, in caso di rilievo di pagamento da parte di terzi, valutare separatamente l'interesse all'impugnazione (es. azione di regresso) e le conseguenze processuali.
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