Sentenza del 10/10/2022 n. 6619 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
massima n. 54/2022 - ACCERTAMENTO - TERMINE DI DECADENZA - regime fiscale privilegiato - Raddoppio dei termini per l'accertamento - Art. 12, comma 2 bis, D.L. 78/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione di atti di accertamento fiscale fondati sulla presunzione di cui all'art. 12, comma 2, D.L. 78/2009 (investimenti/attività finanziarie in Stati o territori a regime fiscale privilegiato presumibilmente costituiti con redditi sottratti a tassazione) e contestuale applicazione del raddoppio dei termini di decadenza previsto dal comma 2-bis dello stesso art. 12 (come introdotto dall'art. 1, comma 3, D.L. 30.12.2009 n. 194). La questione principale era se l'ampliamento del termine di decadenza potesse operare anche per accertamenti i cui termini originari erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore della norma ampliativa.
La decisione
La Corte ha stabilito che l'estensione del termine di decadenza (raddoppio) opera soltanto quando il termine originario non sia già scaduto all'entrata in vigore della disposizione ampliativa. Ai fini dell'applicazione del raddoppio rileva se l'Amministrazione sia ancora legittimata ad esercitare il potere di accertamento: se questa è già decaduta (ossia il precedente termine è già decorso), la nuova normativa non riapre o estende il potere di accertamento. La sentenza richiama il principio consolidato secondo cui una nuova normativa che amplia i termini di decadenza si applica solo ai rapporti non ancora esauriti, salvo diversa espressa previsione di legge.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, D.L. 78/2009
presunzione che gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato siano costituite mediante redditi sottratti a tassazione
la norma istituisce una presunzione legale a sfavore del contribuente riguardo alla provenienza dei fondi impiegati in tali giurisdizioni
art. 12, comma 2-bis, D.L. 78/2009 (come introdotto dall'art.1, comma 3, D.L. 30.12.2009 n.194)
raddoppio dei termini per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2
prevede un ampliamento del termine di decadenza per gli accertamenti fondati sulla presunzione, ma la Corte interpreta che tale ampliamento si applichi solo se il termine originario non è già decorso all'entrata in vigore della norma
Principio della Corte Costituzionale
assenza di diversa espressa statuizione di legge
una legge che amplia termini di decadenza si applica soltanto ai rapporti non ancora esauriti; non ha effetto riapertorio sui rapporti per i quali il termine precedente è già decorso, salvo che la legge non disponga espressamente il contrario
Massime di principio
- Verificare sempre la data di entrata in vigore della norma ampliativa e la data di decorrenza/termine originario dell'accertamento: l'estensione dei termini opera solo se, alla data di entrata in vigore, l'amministrazione non era già decaduta dal potere di accertamento.
- Il criterio determinante non è la natura dell'accertamento ma lo stato del rapporto (se l'Amministrazione ha ancora il potere di accertare): se il termine originario è già decorso, la nuova disposizione non può rianimare il potere decaduto, salvo espressa normativa contraria.
- In caso di accertamento fondato su presunzioni fiscali (es. paradisi fiscali), occorre calcolare con precisione i termini originari e confrontarli con la data di entrata in vigore della norma ampliativa per stabilire se si applica il raddoppio.
- Se si agisce in contesti similari, il contribuente può invocare la perdita del potere dell'Amministrazione quando risulti che il termine di decadenza originario sia già decorso alla data dell'introduzione della norma ampliativa.
- È prudente controllare eventuali disposizioni transitorie o norme espressamente retroattive: solo una chiara previsione normativa può far sì che un ampliamento dei termini produca effetti su rapporti già estinti.
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