Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23301/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia della ricorrente (ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p.). Perciò il merito delle questioni sostanziali (tra cui l'effetto dell'appello del coimputato sull'irrevocabilità) non è stato esaminato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 20/05/2022.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 23/05/2019 (divenuta irrevocabile il 22/05/2020). La ricorrente deduceva violazione di legge, richiamando l'art. 587 c.p.p., sostenendo che non era manifestata l'irrevocabilità rispetto a un coimputato che aveva proposto appello (ancora pendente), e che l'appello non riguardava motivi esclusivamente personali; in sostanza, chiedeva che l'esistenza dell'impugnazione del coimputato impedisse la revoca per mancanza di irrevocabilità. Tuttavia, il 11/02/2022 la ricorrente, tramite difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'impugnazione del coimputato avrebbe impedito l'accertamento di irrevocabilità della sentenza; la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito di questa interpretazione perché il ricorso è risultato inammissibile per rinuncia.

  • art. 591, lett. d) cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte come norma che determina l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia dell'impugnante; la rinuncia intervenuta ha estinto il potere della Corte di esaminare il merito e ha comportato la declaratoria d'inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, anche se effettuata tramite difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di valutare il merito delle questioni sottoposte.
  • Se un ricorrente vuole che la Corte si pronunci su questioni sostanziali (es. effetto dell'appello di un coimputato sull'irrevocabilità), deve evitare la rinuncia: la rinuncia estingue il contenzioso e rende inaccessibile il sindacato di legittimità.
  • L'appello di un coimputato può, in linea di principio, incidere sull'irrevocabilità della sentenza se riguarda questioni non esclusivamente personali; tuttavia, tale questione va dimostrata e valutata nel merito, cosa che non avviene se il ricorso viene rinunciato.
  • In caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero espressamente previste.
  • Prima di rinunciare a un ricorso, è opportuno valutare le conseguenze processuali e patrimoniali (spese e ammenda) e verificare se tramite la prosecuzione dell'impugnazione sia possibile ottenere un pronunciamento favorevole su questioni rilevanti per la posizione personale del condannato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.