Cassazione Penale, Sentenza n. 23301/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia della ricorrente (ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p.). Perciò il merito delle questioni sostanziali (tra cui l'effetto dell'appello del coimputato sull'irrevocabilità) non è stato esaminato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 20/05/2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 23/05/2019 (divenuta irrevocabile il 22/05/2020). La ricorrente deduceva violazione di legge, richiamando l'art. 587 c.p.p., sostenendo che non era manifestata l'irrevocabilità rispetto a un coimputato che aveva proposto appello (ancora pendente), e che l'appello non riguardava motivi esclusivamente personali; in sostanza, chiedeva che l'esistenza dell'impugnazione del coimputato impedisse la revoca per mancanza di irrevocabilità. Tuttavia, il 11/02/2022 la ricorrente, tramite difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art. 587 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'impugnazione del coimputato avrebbe impedito l'accertamento di irrevocabilità della sentenza; la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito di questa interpretazione perché il ricorso è risultato inammissibile per rinuncia.
art. 591, lett. d) cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte come norma che determina l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia dell'impugnante; la rinuncia intervenuta ha estinto il potere della Corte di esaminare il merito e ha comportato la declaratoria d'inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, anche se effettuata tramite difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di valutare il merito delle questioni sottoposte.
- Se un ricorrente vuole che la Corte si pronunci su questioni sostanziali (es. effetto dell'appello di un coimputato sull'irrevocabilità), deve evitare la rinuncia: la rinuncia estingue il contenzioso e rende inaccessibile il sindacato di legittimità.
- L'appello di un coimputato può, in linea di principio, incidere sull'irrevocabilità della sentenza se riguarda questioni non esclusivamente personali; tuttavia, tale questione va dimostrata e valutata nel merito, cosa che non avviene se il ricorso viene rinunciato.
- In caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero espressamente previste.
- Prima di rinunciare a un ricorso, è opportuno valutare le conseguenze processuali e patrimoniali (spese e ammenda) e verificare se tramite la prosecuzione dell'impugnazione sia possibile ottenere un pronunciamento favorevole su questioni rilevanti per la posizione personale del condannato.
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