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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37071/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguardava la condanna per il delitto di furto militare di cinque buoni carburante (valore €50 ciascuno), sottratti presso la Capitaneria di porto di Ravenna in data anteriore e prossima al 20 gennaio 2020. L'ipotesi accusatoria si fondava su: variazione del data base (da 100 a 95 buoni) alle ore 16:33 del 20/01/2020 tramite accesso informatico riservato al personale dell'ufficio; uso di due buoni (17:26 dello stesso giorno a Ravenna e il 25/01/2020 a Statte, TA); invio postale dei tre buoni residui il 12/02/2020 da La Maddalena con mittente indicato "Cristian Picchierri"; dati di traffico telefonico dell'utenza in uso al De Michele compatibili con le celle attivate nei luoghi e orari rilevanti. La difesa contestava la motivazione, sottolineando l'assenza di riscontri circa la disponibilità delle chiavi dell'ufficio nel pomeriggio del 20/01, l'irricevibilità o l'inattendibilità delle testimonianze fornite, la mancata valutazione di prove esoneranti (padre, ex fidanzata, impiegato postale) e chiedeva il riconoscimento della non punibilità per speciale tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di merito avesse valutato correttamente un compendio indiziario ritenuto grave, preciso e convergente, e avesse verificato la non plausibilità di ipotesi alternative. È stato confermato che l'imputato era l'unico presente in ufficio nel momento della modifica del data base e che i dati di traffico cellulare e le circostanze del caso risultavano compatibili con l'utilizzo dei due buoni e con la spedizione da La Maddalena dei tre buoni residui. Le testimonianze favorevoli all'imputato sono state ritenute di scarsa attendibilità per la loro vicinanza soggettiva e per la mancanza di riscontri oggettivi. La doglianza sulla speciale tenuità è stata respinta in quanto risultava una condotta finalizzata a dissimulare il furto. Conseguentemente il rigetto comporta la conferma della condanna (pena sostituita in misura pecuniaria come già deciso in appello) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La difesa denunciava violazione dell'art. 192 (motivazione) per presunta carenza nel valutare e motivare su dati di fatto; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata, valutando correttamente gli indizi e le eventuali alternative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese del ricorrente a seguito del rigetto del gravame; la Cassazione ha disposto l'addebito delle spese previste dall'articolo.

Massime di principio

  • La prova indiziaria può integrare una condanna se gli indizi sono gravi, precisi e convergenti e se le ipotesi alternative risultano implausibili; la motivazione deve valutare il quadro nel suo complesso.
  • Dati tecnici e informatici (log di accesso al sistema, variazioni di database) e dati di traffico telefonico, se coerenti con il fatto, hanno elevato valore probatorio in assenza di riscontri diretti contrari.
  • Testimonianze riconducibili a persone soggettivamente vicine all'imputato (familiari, partner) hanno scarso valore probatorio se non corroborate da elementi oggettivi.
  • L'assenza di riconoscimento da parte di un testimone (es. addetto postale) non è necessariamente esoneratoria se esistono altri elementi che collegano l'imputato all'evento (es. presenza nelle celle telefoniche, tempistiche compatibili).
  • Per ottenere il riconoscimento della speciale tenuità è necessario che il fatto e la condotta siano non solo di modesto disvalore ma anche privi di elementi di dissimulazione o di comportamento volto ad eludere le responsabilità; condotte dissimulative ostano al riconoscimento della non punibilità.
  • In difesa di casi basati su indizi è fondamentale produrre prove oggettive e documentali (alibi verificabile, registrazioni, badge, log, testimonianze indipendenti) che possano efficacemente spezzare la catena indiziaria, non solo dichiarazioni generiche.

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