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Sentenza

Sentenza n. 1411/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - quanto al ricorso introduttivo: 1) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, pubblicato sulla GU n. 216 del 15 settembre 20221, con il quale si certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando altresì la quota complessiva di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni; 2) del decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 3) ove occorra, della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 1341-P-19/02/2016 del 19 febbraio 2016; 4) della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 3251-P-21/04/2016 del 21 aprile 2016; 5) degli accordi Stato, regioni e province autonome del 7 novembre 2019, che individuano i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018 e per l’anno 2019; 6) di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto, tra i quali il decreto del Ministero della salute 15 giugno 2012, pubblicato sulla GU n. 159 del 10 luglio 2012, la circolare del Ministero della salute prot. n. 22423 del 29 luglio 2019, la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 7435-17/03/2020-DGPROGS-MDS-P del 17 marzo 2020; - per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti, oltre che dei provvedimenti già gravati: 7) del decreto della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022 e dei suoi allegati; 8) della nota della Regione Toscana del 20 dicembre 2022, recante trasmissione del suddetto decreto; 9) della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 10) della nota della Regione Toscana del 14 novembre 2022, con la quale è stata riscontrata l’istanza di accesso agli atti proposta da dalla ricorrente; 11) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli indicati, ancorché non noto; - per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti, oltre che dei provvedimenti già gravati, 12) della determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, comunicata il successivo giorno 14; 13) della nota della Regione Emilia-Romagna del 14 dicembre 2022; - per quanto riguarda il terzo atto di motivi aggiunti, oltre che dei provvedimenti già impugnati, 14) della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, comunicata il successivo giorno 15; 15) della comunicazione di avvio del procedimento del 14 novembre 2022, avente ad oggetto gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018; 16) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli indicati, ancorché non noto; - quanto ai quarti motivi aggiunti, oltre che dei provvedimenti già gravati: 17) della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, comunicata il successivo giorno 15, e dei relativi allegati; - quanto ai quinti motivi aggiunti, oltre che dei provvedimenti già gravati: 18) del decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985 del 14 dicembre 2022, comunicato il successivo giorno19, con cui sono stati stilati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, e dei relativi allegati; 19) della comunicazione di avvio del procedimento del 14 novembre 2022; 20) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli indicati, ancorché non noto; - quanto ai sesti motivi aggiunti, oltre che dei provvedimenti già gravati: 21) della determinazione dirigenziale della Provincia autonoma di Trento n. 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022, recante definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, e dei relativi allegati; 22) della comunicazione di avvio del procedimento del 10 novembre 2022; 23) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli indicati, ancorché non noto.

Giustizia amministrativa202215676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali, atti statali e provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, i decreti del Ministero della salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli atti presupposti e connessi, aventi a oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, la quantificazione della quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici e le relative linee guida. Sono stati inoltre impugnati i successivi provvedimenti di Regioni e Province autonome che hanno individuato le aziende soggette al ripiano e determinato gli importi dovuti. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente del 9 dicembre 2025 secondo cui essa si era avvalsa dell'istituto deflattivo del contenzioso introdotto dall'art. 8 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati decisi i motivi di ricorso e di motivi aggiunti. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio; nel caso concreto è stata dichiarata in seguito all'adesione della ricorrente all'istituto deflattivo previsto dalla legge.

  • art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    La disposizione è indicata come fonte dell'istituto deflattivo del contenzioso cui la ricorrente ha aderito, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di essersi avvalso di un istituto deflattivo che soddisfa integralmente la pretesa azionata e rende inutile la prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando il giudice ravvisi giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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