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Sentenza

Sentenza n. 2065/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Messina, Sezione Lavoro, n. 1248/2025, pubblicata in data 7 maggio 2025, notificata in data 23 giugno 2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Messina, Sezione lavoro, n. 1248/2025, relativa alla ricostruzione della carriera e al riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Messina, Sezione lavoro, n. 1248/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’integrale riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata per i servizi pre-ruolo prestati dal 1° febbraio 2001 al 31 agosto 2016, ai fini della ricostruzione della carriera successiva all’assunzione a tempo indeterminato, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011, condannando il Ministero a rettificare il decreto di ricostruzione della carriera del 13 febbraio 2019. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il passaggio in giudicato, chiedendo l’adozione degli atti necessari all’esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza specifiche difese.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso dalla notificazione della decisione del 23 giugno 2025. Non risultando l’adempimento dell’Amministrazione, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore, provvedendo alla rettifica del decreto di ricostruzione della carriera secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 90 giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.100, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione; nel caso concreto il termine era già decorso al momento della notificazione del ricorso.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudizio di lavoro nel quale era stata pronunciata la sentenza posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone obblighi all’amministrazione non sia stato spontaneamente eseguito.
  • Prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.
  • Accertato il persistente inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza deve compiere gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato nei limiti conformativi stabiliti dalla decisione da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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