Cassazione Penale, Sentenza n. 28622/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale: il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di un soggetto indagato per detenzione illecita di cocaina a fini di cessione a terzi. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, l'erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e il vizio di motivazione in ordine all'attualità e alla proporzionalità delle esigenze cautelari. In particolare, ha sostenuto che il riesame avrebbe fondato il pericolo di recidiva e l'inserimento in circuiti criminali solo sulla gravità del reato e sul quantitativo di droga, senza elementi probatori adeguati; ha richiamato precedenti penali risalenti e di minore allarme sociale, la positiva conclusione di un precedente affidamento in prova, l'assenza di carichi pendenti, l'atteggiamento collaborativo e confessione dell'indagato, nonché l'asserita mancata verifica della possibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un luogo diverso da Lipari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in sostanza, diretti a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale indiziario e cautelare, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo non contraddittorio né manifestamente illogico la concretezza e attualità del pericolo di recidiva, valorizzando il sequestro di 151 grammi di cocaina, la disponibilità di denaro contante, i telefoni cellulari, i precedenti penali per reati contro il patrimonio e l'inefficacia dissuasiva dei precedenti benefici. Conseguentemente ha confermato gli effetti dell'ordinanza cautelare e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del delitto di illecita detenzione di stupefacente a fini di cessione a terzi, contestato come titolo del procedimento cautelare
art. 274 c.p.p.
richiamato come parametro delle esigenze cautelari; la Corte ribadisce che in cassazione possono essere denunciati solo violazione di legge o manifesta illogicità, non una diversa lettura dei fatti
art. 275 c.p.p.
richiamato in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare; la Corte reputa non censurabile la motivazione del riesame sull'inidoneità degli arresti domiciliari
art. 616, comma 1, c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628
richiamata per il principio di ammissibilità del ricorso cautelare limitato a violazioni di legge o manifesta illogicità
Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
richiamata per il principio per cui la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito
Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in tema di sanzione economica conseguente all'inammissibilità, subordinata alla valutazione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare personale, la deduzione dell'insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se si denuncia una violazione di specifiche norme di legge o una manifesta illogicità della motivazione; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio indiziario o del giudizio prognostico compiuto dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria lettura degli elementi di fatto a quella del tribunale del riesame, poiché la valutazione di gravità, concretezza e attualità delle esigenze cautelari è riservata al giudice di merito.
- In tema di adeguatezza della misura, è logicamente censurabile solo una motivazione realmente contraddittoria o manifestamente illogica; non basta contrapporre una diversa ipotesi difensiva, come la possibilità teorica degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
- Ai fini della valutazione del pericolo di recidiva, il giudice può valorizzare in modo unitario la gravità della condotta, la disponibilità di sostanza stupefacente, di denaro e di strumenti di comunicazione, insieme ai precedenti penali e all'inefficacia di precedenti benefici, per desumere un concreto inserimento nel circuito criminale.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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