Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28622/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale: il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di un soggetto indagato per detenzione illecita di cocaina a fini di cessione a terzi. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, l'erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e il vizio di motivazione in ordine all'attualità e alla proporzionalità delle esigenze cautelari. In particolare, ha sostenuto che il riesame avrebbe fondato il pericolo di recidiva e l'inserimento in circuiti criminali solo sulla gravità del reato e sul quantitativo di droga, senza elementi probatori adeguati; ha richiamato precedenti penali risalenti e di minore allarme sociale, la positiva conclusione di un precedente affidamento in prova, l'assenza di carichi pendenti, l'atteggiamento collaborativo e confessione dell'indagato, nonché l'asserita mancata verifica della possibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un luogo diverso da Lipari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in sostanza, diretti a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale indiziario e cautelare, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo non contraddittorio né manifestamente illogico la concretezza e attualità del pericolo di recidiva, valorizzando il sequestro di 151 grammi di cocaina, la disponibilità di denaro contante, i telefoni cellulari, i precedenti penali per reati contro il patrimonio e l'inefficacia dissuasiva dei precedenti benefici. Conseguentemente ha confermato gli effetti dell'ordinanza cautelare e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice del delitto di illecita detenzione di stupefacente a fini di cessione a terzi, contestato come titolo del procedimento cautelare

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato come parametro delle esigenze cautelari; la Corte ribadisce che in cassazione possono essere denunciati solo violazione di legge o manifesta illogicità, non una diversa lettura dei fatti

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare; la Corte reputa non censurabile la motivazione del riesame sull'inidoneità degli arresti domiciliari

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

  • Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628

    richiamata per il principio di ammissibilità del ricorso cautelare limitato a violazioni di legge o manifesta illogicità

  • Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944

    richiamata per il principio per cui la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito

  • Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata in tema di sanzione economica conseguente all'inammissibilità, subordinata alla valutazione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare personale, la deduzione dell'insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se si denuncia una violazione di specifiche norme di legge o una manifesta illogicità della motivazione; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio indiziario o del giudizio prognostico compiuto dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria lettura degli elementi di fatto a quella del tribunale del riesame, poiché la valutazione di gravità, concretezza e attualità delle esigenze cautelari è riservata al giudice di merito.
  • In tema di adeguatezza della misura, è logicamente censurabile solo una motivazione realmente contraddittoria o manifestamente illogica; non basta contrapporre una diversa ipotesi difensiva, come la possibilità teorica degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
  • Ai fini della valutazione del pericolo di recidiva, il giudice può valorizzare in modo unitario la gravità della condotta, la disponibilità di sostanza stupefacente, di denaro e di strumenti di comunicazione, insieme ai precedenti penali e all'inefficacia di precedenti benefici, per desumere un concreto inserimento nel circuito criminale.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.