Sentenza n. 23/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata nei confronti della società, unitamente agli atti del procedimento prefettizio e alla comunicazione di avvio ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia fondata sulla posizione del socio unico, rinviato a giudizio per gravi reati connessi alla partecipazione ad associazione mafiosa e a condotte estorsive, nonché successivamente condannato a diciotto anni di reclusione, tra l'altro per i reati di cui agli artt. 629 e 416-bis c.p. Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 2-bis, e 84-bis del d.lgs. n. 159/2011, il difetto di contraddittorio procedimentale, lo sviamento, il difetto dei presupposti e il difetto di motivazione. La ricorrente sosteneva che la comunicazione di avvio fosse generica, non indicasse adeguatamente gli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa e non informasse della possibilità di chiedere l'audizione presso la Prefettura; lamentava inoltre che la comunicazione fosse stata inviata all'amministratore e non al socio unico, temporaneamente assente. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, il difetto e l'erroneità della motivazione e la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità, assumendo che la Prefettura non avesse adeguatamente motivato l'esclusione delle misure di prevenzione collaborativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, fosse sufficiente, poiché richiamava la riunione del Gruppo Interforze e il relativo verbale, dal quale la società avrebbe potuto conoscere in dettaglio i fatti posti a fondamento dell'interdittiva. La mancata indicazione espressa della possibilità di chiedere l'audizione non ha inciso sulla legittimità dell'atto, poiché la società non ha indicato quale concreto apporto partecipativo avrebbe potuto fornire per modificare l'esito del procedimento e non ha né chiesto l'accesso alla documentazione né domandato di essere ascoltata. La temporanea assenza del socio unico non è stata ritenuta idonea a impedire la partecipazione della società, che avrebbe potuto acquisire le informazioni necessarie con un minimo sforzo. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione dell'interdittiva, la quale aveva escluso le misure di prevenzione collaborativa perché gli elementi istruttori evidenziavano rapporti qualificati, continuativi e stabili, non episodici, incompatibili con il requisito dell'occasionalità dell'agevolazione richiesto dall'art. 94-bis e con una probabile riammissione dell'impresa nel circuito dell'economia legale. Tale valutazione è stata ritenuta non implausibile, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica prefettizia, ed è stata ulteriormente confermata dalla successiva condanna penale del socio unico. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
La comunicazione ex art. 92 conteneva gli estremi dell'imputazione formulata nei confronti del socio unico (...) consentiva alla parte di chiedere alla Prefettura l'accesso alla più rilevante documentazione (...) e la richiesta di chiedere l'audizione
La comunicazione di avvio del procedimento interdittivo è sufficiente quando consente al destinatario, anche mediante rinvio a documenti richiamati e ostensibili, di conoscere i fatti rilevanti e di esercitare concretamente le facoltà partecipative; l'omessa indicazione dell'audizione non determina l'illegittimità se il ricorrente non dimostra quale apporto avrebbe fornito e non ha chiesto né accesso né audizione.
art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011
Il rinvio a giudizio per gravi reati riconducibili alle fattispecie indicate dalla norma costituisce elemento sintomatico valutabile nell'ambito del giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
sussista il fondato pericolo che l'attività dell'impresa, possa anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata
L'informazione interdittiva può essere adottata quando gli elementi istruttori evidenziano un fondato, concreto e attuale pericolo che l'attività d'impresa sia condizionata dalla criminalità organizzata o possa agevolarne le attività.
art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011
rapporti qualificati, continuativi, stabili e non episodici e, quindi, non integranti il requisito dell'occasionalità dell'agevolazione
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione meramente occasionale; la presenza di rapporti qualificati, continuativi e stabili può giustificare l'esclusione della misura e l'adozione dell'interdittiva, purché la valutazione prefettizia sia motivata e non implausibile.
art. 416-bis c.p.
La contestazione e la successiva condanna per partecipazione ad associazione mafiosa costituiscono elementi di particolare rilievo nella valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 629 c.p.
La contestazione e la successiva condanna per estorsione, anche aggravata dal metodo mafioso, costituiscono elementi sintomatici della permeabilità dell'impresa al condizionamento mafioso.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento interdittivo antimafia soddisfa le esigenze di contraddittorio quando, anche mediante rinvio per relationem a verbali e atti ostensibili, consente all'impresa di conoscere i fatti posti a fondamento della misura e di formulare osservazioni, chiedere l'accesso alla documentazione e domandare l'audizione.
- L'omessa indicazione nella comunicazione procedimentale della facoltà di chiedere l'audizione non comporta di per sé l'illegittimità dell'interdittiva quando il destinatario non dimostri quale concreto contributo partecipativo avrebbe potuto fornire e non abbia comunque esercitato le facoltà di accesso o audizione previste dalla legge.
- La temporanea assenza del socio unico non impedisce alla società di partecipare al procedimento interdittivo quando la comunicazione sia stata regolarmente trasmessa all'organo rappresentativo e la società possa acquisire, attraverso gli atti richiamati, le informazioni necessarie per difendersi.
- Nell'esercizio della discrezionalità tecnica in materia antimafia, la Prefettura può escludere le misure di prevenzione collaborativa quando gli elementi istruttori evidenzino rapporti qualificati, continuativi e stabili, incompatibili con il requisito dell'occasionalità dell'agevolazione; è sufficiente una motivazione che renda comprensibile tale valutazione e che non risulti manifestamente illogica o implausibile.
- La successiva condanna penale del soggetto la cui posizione ha fondato l'interdittiva può confermare ex post la non implausibilità della valutazione prefettizia originaria, senza sostituirsi al giudizio prognostico che doveva essere compiuto al momento dell'adozione della misura.
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