Cassazione Penale, Sentenza n. 6342/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza che la aveva ritenuta responsabile del concorso nel delitto di frode nelle assicurazioni, denunciando come unico motivo la nullità assoluta della notifica del decreto che dispone il giudizio. Viene dedotto che il decreto non sarebbe stato notificato direttamente all'imputata (che risiede nel domicilio eletto in Corso dei Mille n. 1303 a Palermo), ma solo al difensore d'ufficio, con conseguente violazione degli artt. 179 e 429 cod. proc. pen. e pregiudizio al contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Dal fascicolo emerge che la notifica del decreto era stata effettuata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen.; risultano inoltre tentativi di notifica all'indirizzo eletto non andati a buon fine. Anche qualora si sostenesse una nullità, essa è di regime intermedio e avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di primo grado, cosa non avvenuta, sicché la nullità è stata sanata per mancata tempestiva eccezione. Inoltre la ricorrente ha successivamente ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione davanti alla Corte d'Appello (23/12/2021) e l'estratto della sentenza di appello (23/03/2023), dimostrando piena conoscenza del procedimento e non chiedendo la rimessione in termini né partecipando. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente come norma connessa alla tempestività delle impugnazioni; dal testo della sentenza non emerge un'applicazione estesa ma la doglianza è incentrata sulla nullità della notifica; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione richiamando che la nullità non è stata tempestivamente eccepita
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi del processo di appello; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile, per cui l'eventuale violazione dedotta non è stata accolta
art. 161, quarto comma, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la notifica del decreto al difensore d'ufficio, quando prevista e compiuta, sia regolare; inoltre ha affermato che eventuali nullità di notifica di regime intermedio si sanano se non tempestivamente eccepite, e che la prova di conoscenza del procedimento da parte dell'imputata integra il consolidamento dell'atto
Massime di principio
- La notifica del decreto che dispone il giudizio effettuata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è considerata regolare: l'assenza di notifica diretta all'imputato non comporta automaticamente annullamento se la normativa consente la notifica al difensore
- Le nullità 'a regime intermedio' devono essere eccepite tempestivamente (primo atto utile) nel corso del procedimento; la mancata eccezione comporta la loro sanatoria e l'impossibilità di invocarle in sede di impugnazione successiva
- La prova che l'imputato abbia comunque avuto conoscenza del procedimento (es. notifiche successive ricevute personalmente) può escludere il pregiudizio derivante da una presunta viziata notifica iniziale
- La mancata partecipazione volontaria all'udienza e l'omessa richiesta di rimessione in termini o di rinnovazione dell'atto, quando sia fattibile, indeboliscono le doglianze sulla nullità delle notifiche
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese processuali e sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende) in ragione della colpa nella proposizione dell'impugnazione
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