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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13399/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile Mancuso ha impugnato la sentenza di assoluzione resa in appello limitatamente agli effetti civili, contestando che la Corte d'appello non abbia valutato adeguatamente e abbia travisato la prova decisiva rappresentata dal verbale di conciliazione del 14 aprile 2017 omologato dal notaio, nel quale Milotta dichiarava il possesso continuativo e ventennale del fondo (elemento usato per ottenere l'accertamento per usucapione). Mancuso ha ricostruito che in data 27 giugno 1996 aveva sottoscritto un preliminare di vendita pagando complessivamente 285.000.000 lire, che la stipula del definitivo non è avvenuta per la presenza di vincoli e gravami che Milotta aveva taciuto e che le condotte di Milotta (dichiarazioni false in mediazione, iscrizioni giudiziali, pignoramenti e altri vincoli) hanno impedito il perfezionamento della vendita e il riconoscimento della proprietà per usucapione, cagionando un danno patrimoniale corrispondente al prezzo pagato e perdurante. Il ricorso deduce violazione di legge (art. 192 c.p.p., art. 640 c.p.), contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione del diritto di difesa e del contraddittorio da parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente agli effetti civili. Ha escluso l'applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. per ragioni temporali (costituzione della parte civile anteriore al 30/12/2022). Sul piano motivazionale la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha fornito una critica argomentata e persuasiva sufficiente a giustificare il rovesciamento della decisione di primo grado: ha sottovalutato prove documentali e circostanze pacifiche (preliminare con pagamento del prezzo, gravami e vincoli taciuti, contenuto del verbale di conciliazione) e ha argomentato in modo generico sull'assenza di danno patrimoniale. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per nuovo giudizio, rimettendo anche la liquidazione delle spese di questo grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivare l'adeguata valutazione della prova; il ricorrente lamentava che la Corte d'appello non aveva correttamente valutato la prova documentale decisiva

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa, il motivo di ricorso contestava che la falsa dichiarazione di possesso in mediazione integrasse la condotta fraudolenta suscettibile di arrecare danno patrimoniale

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha chiarito che la norma non si applica al caso concreto perché la costituzione di parte civile è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della disposizione; la norma dispone il rinvio al giudice civile per le impugnazioni civili ma con effetti limitati temporalmente

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare l'efficacia di giudicato dell'assoluzione; la sentenza d'appello aveva formulato un'assoluzione con efficacia di giudicato che la Cassazione ha limitato negli effetti civili

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'annullamento e il rinvio; la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio

  • Giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. U e sezioni penali)

    Sez. U, n. 33748/2005; Sez. U, n. 14800/2017; Sez. U, n. 38481/2023; altre sezioni: Sez. 6 n. 30125/2025; Sez. 2 n. 45599/2024; Sez. 2 n. 8653/2022; Sez. 2 n. 43119/2021; Sez. 2 n. 43143/2013

    La Corte ha applicato i principi consolidati secondo i quali il giudice d'appello che sovverte una decisione di primo grado deve fornire motivazioni rigorose e persuasive; inoltre sono richiamati principi sulla compatibilità tra induzione in errore, profitto e danno anche in assenza di contatti diretti tra truffatore e danneggiato

Massime di principio

  • Quando l'appello penale modifica la decisione di primo grado (sia in senso di condanna sia di assoluzione), il giudice di grado successivo deve fornire una motivazione rigorosa e persuasiva che giustifichi il diverso esito; la mera affermazione generica non è sufficiente
  • Le dichiarazioni rese in atti di mediazione o in verbali omologati (anche notarili) che attestano il possesso continuativo possono incidere direttamente sul riconoscimento della proprietà per usucapione e, se false, costituire elemento della responsabilità civile e penale (truffa) quando sussiste nesso causale con il danno
  • Il pregiudizio patrimoniale della parte civile può essere riconosciuto anche se il procedimento penale si conclude con formula assolutoria per il reato, purché la motivazione assolutoria non abbia esaminato e confutato in modo persuasivo le circostanze che legittimano la domanda di risarcimento
  • L'applicabilità di disposizioni processuali eccezionali (es. rinvio al giudice civile prevista dall'art. 573 c.1-bis c.p.p.) dipende da condizioni temporali soggettive come la data di costituzione della parte civile; va verificata la sussistenza dei presupposti normativi
  • In presenza di versamenti documentati e di un preliminare di vendita, il prezzo pagato è elemento centrale per la quantificazione del danno patrimoniale se viene dimostrato che condotte del promittente venditore ne hanno impedito l'effetto
  • Il nesso di causalità tra induzione in errore, profitto del presunto truffatore e danno del terzo non richiede necessariamente un contatto diretto tra le parti, ma va valutato in base alla prova degli atti e delle conseguenze materiali

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