Sentenza n. 1420/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio formatosi sulla richiesta di parere paesaggistico della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (Soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio formatosi sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Capaccio Paestum alla Soprintendenza il 2 gennaio 2025, nell’ambito del procedimento relativo a un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per opere realizzate su un fabbricato esistente. Hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo della Soprintendenza di provvedere con un atto espresso e motivato oppure, qualora il parere fosse già stato reso ma non comunicato, l’obbligo del Comune di definire il procedimento.
La decisione
Nelle more del giudizio, la Soprintendenza ha depositato un parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il condono edilizio richiesto. Il difensore dei ricorrenti ha confermato in camera di consiglio la sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio. In considerazione della dinamica del contenzioso, ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 500,00.
Norme richiamate
legge n. 47/1985
La domanda di condono edilizio dei ricorrenti era presentata ai sensi di tale legge; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi della disciplina.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, dell’atto richiesto nell’ambito di un giudizio avverso il silenzio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta l’improcedibilità del ricorso, quando il provvedimento elimina l’inerzia oggetto della domanda.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’adozione dell’atto richiesto, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio.
- L’adozione dell’atto richiesto durante il giudizio non esclude necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico in ragione della dinamica del contenzioso.
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