Sentenza n. 10591/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 43061 dell’31.03.2025) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna. Ha dedotto la presentazione dell'istanza il 31 marzo 2025 e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi probatori contrari circa l'avvenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell'amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Interpretando l'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, ha ritenuto che il termine massimo per la conclusione del procedimento sia di quattro mesi, considerando i trenta giorni per la verifica della completezza documentale e i successivi tre mesi per il provvedimento, ove siano richieste integrazioni. Poiché alla data del ricorso il termine era scaduto senza provvedimento espresso, ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine all'amministrazione di provvedere.
art. 2 l. n. 241/1990
Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine di verifica documentale, conduce a un termine massimo complessivo di quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di titoli di formazione e abilitazione professionale conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Ai fini dell'azione contro il silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso, salvo prova contraria dell'amministrazione.
- Nel procedimento disciplinato dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, il termine complessivo massimo per la conclusione è di quattro mesi: trenta giorni per la verifica della completezza documentale e tre mesi per il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa, ove siano necessarie integrazioni.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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