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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1608

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1608 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32018R1608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti dei settori pollame, uova e ovoalbumina. La revisione riflette il controllo periodico dei dati di mercato e le variazioni dei prezzi a seconda dell’origine delle merci. La misura opera tramite la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando i prezzi rappresentativi per alcune importazioni nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e, conseguentemente, dell'applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione previsto dalla normativa OCM. La modifica riguarda in particolare alcune voci NC elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, con differenziazione per origine del prodotto. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dei prezzi rappresentativi per carni di pollame, uova e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1608 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell’ovoalbumina. La revisione è motivata dal controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i prezzi rappresentativi per alcune importazioni in funzione delle variazioni di prezzo secondo l’origine.

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 183, lettera b), e del regolamento (UE) n. 510/2014, in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a). La finalità è assicurare che i prezzi rappresentativi usati per il meccanismo dei dazi addizionali riflettano valori aggiornati e coerenti con l’andamento del mercato internazionale.

Ambito di applicazione

La misura riguarda le importazioni nell’Unione di prodotti specifici dei settori pollame e uova/ovoalbumina, limitatamente alle voci tariffarie elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 come sostituito. Il regolamento opera con riferimento a prezzi rappresentativi espressi in EUR/100 kg e alla cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento originario, con distinzione per origine della merce secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nell’allegato.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con un nuovo allegato. I valori aggiornati riguardano, tra gli altri:

  • pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, codice NC 0207 14 10, con valori differenziati per AR, BR, CL e TH;
  • pezzi disossati di tacchini, congelati, codice NC 0207 27 10, con valori differenziati per BR e CL;
  • preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, codice NC 1602 32 11, con valore indicato per BR. Il testo dell’allegato riporta sia il prezzo rappresentativo sia la cauzione espressa in EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta giustificata dall’esigenza di applicare senza ritardo i dati aggiornati. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative

Per gli operatori del commercio internazionale e per i professionisti che assistono importatori, la modifica impone di utilizzare i nuovi prezzi rappresentativi per la verifica del regime dei dazi addizionali all’importazione nei comparti interessati. La corretta classificazione tariffaria, l’individuazione dell’origine e il riferimento al valore aggiornato in EUR/100 kg risultano decisivi per la determinazione degli oneri doganali applicabili.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l’allegato del regolamento di esecuzione, aggiornando i prezzi rappresentativi e le cauzioni per le importazioni di specifiche merci classificate secondo i codici NC indicati.

Prodotti interessati e differenziazione per origine

L’allegato aggiorna i valori per pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus congelati (codice NC 0207 14 10), pezzi disossati di tacchini congelati (codice NC 0207 27 10) e preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus (codice NC 1602 32 11), con prezzi distinti in funzione dell’origine dichiarata, tra cui AR, BR, CL e TH per la prima voce e BR/CL per la seconda, BR per la terza.

Entrata in vigore immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di garantire un’applicazione rapida dei nuovi prezzi rappresentativi.

Natura obbligatoria e diretta applicabilità

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganalicommercio internazionale

Testo integrale

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