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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1607

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia

Normativa europea32018R1607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 modifica il regolamento (CE) n. 992/95 per recepire i nuovi impegni tariffari assunti dall’Unione con la Norvegia nel 2018. Introduce nuovi contingenti tariffari esenti da dazio, adegua alcuni contingenti esistenti, consolida taluni contingenti relativi a prodotti della pesca e aggiorna le norme di origine applicabili. Il testo sostituisce inoltre l’allegato del regolamento di base con due allegati distinti, rispettivamente per i prodotti della pesca e per i prodotti agricoli, e si applica dal 1° ottobre 2018.

Modifica dei contingenti tariffari dell’Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia, in attuazione dell’accordo UE-Norvegia del 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di taluni prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia, per i quali sono previsti contingenti tariffari preferenziali ed esenzioni o riduzioni dazio. Rilevano gli operatori che immettono in libera pratica tali merci e l’amministrazione doganale degli Stati membri, con gestione centralizzata da parte della Commissione secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali. Sono esclusi i prodotti e i contingenti non ricompresi nel regolamento (CE) n. 992/95 come modificato; per specifici prodotti, l’applicazione delle preferenze dipende dal rispetto di norme di origine diverse a seconda dell’allegato pertinente.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 della Commissione

Il regolamento attua nell’ordinamento doganale dell’Unione gli impegni tariffari aggiuntivi concordati con la Norvegia nel 2018, mediante la modifica del regolamento (CE) n. 992/95. La finalità è quella di introdurre nuovi contingenti preferenziali, consolidare e razionalizzare quelli esistenti e allineare la disciplina alle regole di origine previste dagli accordi UE-Norvegia applicabili ai diversi gruppi di prodotti.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il fatto che l’accordo del 2018 tra Unione e Regno di Norvegia è stato concluso in forma di scambio di lettere e approvato con decisione (UE) 2018/760 del Consiglio. L’accordo prevede, all’allegato IV, nuove concessioni tariffarie per prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia, nonché l’incremento di un contingente già esistente; per questo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95.

Ambito materiale delle modifiche

Il regolamento di base disciplina contingenti tariffari per prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia, in particolare per merci che rientrano in vari capitoli della nomenclatura combinata. Con il nuovo intervento normativo si interviene sia sui contingenti relativi ai prodotti della pesca sia su quelli agricoli, con una distinzione espressa in due allegati separati.

Norme di origine

Per i contingenti contenuti nell’allegato I continua a valere il protocollo n. 3 dell’accordo CEE-Norvegia sui prodotti originari, come modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016. Per i contingenti dell’allegato II, invece, si applicano le norme di origine dell’allegato IV dell’accordo del 2 maggio 1992; tuttavia, per il concetto di trasformazioni sufficienti, il regolamento rinvia all’allegato II del protocollo 4 dell’accordo SEE, in luogo dell’appendice dell’accordo del 1992.

Contingenti e aggiornamento tecnico

Il testo sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 992/95 per recepire numerose modifiche della nomenclatura combinata e delle sottovoci TARIC. Vengono inoltre fissati i quantitativi del 2018 in modo proporzionale, dato che l’accordo entra in vigore il 1° ottobre 2018, e i quantitativi annui per gli esercizi successivi.

Gestione doganale

La Commissione gestisce i contingenti sulla base dell’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, secondo la disciplina applicabile del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Restano quindi centrali, in pratica, la data di accettazione della dichiarazione e la disponibilità residua del contingente.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° ottobre 2018, in coerenza con la data di efficacia dell’accordo del 2018. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento dei contingenti tariffari UE-Norvegia

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 992/95 per attuare l’accordo in forma di scambio di lettere tra UE e Norvegia del 2018, approvato con decisione (UE) 2018/760 del Consiglio. L’allegato IV di tale accordo introduce nuovi contingenti tariffari esenti da dazio per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia e aumenta il volume del contingente del codice NC 2005 20 20.

Consolidamento e soppressione di contingenti per prodotti della pesca

Per i prodotti originari della Norvegia rientranti nelle voci 0210 e 0204, l’accordo del 2018 prevede il consolidamento in un unico contingente tariffario. Il regolamento sopprime quindi il contingente relativo alla voce 0210 dal regolamento (CE) n. 992/95 e coordina la transizione al nuovo contingente; la soppressione dei contingenti relativi alla voce 0204 nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è richiamata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232.

Norme di origine applicabili

Per i contingenti tariffari dell’allegato I continua ad applicarsi il protocollo n. 3 dell’accordo CEE-Norvegia sulla definizione di prodotti originari e sulla cooperazione amministrativa, come modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016. Per i contingenti dell’allegato II si applicano le norme di origine dell’allegato IV dell’accordo del 2 maggio 1992, ma con rinvio all’allegato II del protocollo 4 dell’accordo SEE, in luogo dell’appendice dell’accordo del 1992.

Riorganizzazione e aggiornamento degli allegati

L’allegato del regolamento (CE) n. 992/95 è sostituito integralmente per tenere conto delle modifiche della nomenclatura combinata e delle sottovoci TARIC. I contingenti sono distinti in due allegati separati: l’allegato I per i prodotti della pesca e l’allegato II per i prodotti agricoli, in funzione delle rispettive norme di origine.

Gestione dei contingenti e periodo di applicazione

I contingenti sono gestiti dalla Commissione in base all’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, secondo le regole del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Poiché l’accordo del 2018 entra in vigore il 1° ottobre 2018, i quantitativi per il 2018 sono stabiliti pro rata e i quantitativi annuali successivi secondo l’allegato IV dell’accordo; il regolamento si applica dal 1° ottobre 2018.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° ottobre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaleagricolturapescaorigine preferenziale

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