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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1596

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

Normativa europea32018R1596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga fino al 25 agosto 2021 la deroga al divieto generale di utilizzo di attrezzi trainati entro tre miglia nautiche dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri, prevista dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga riguarda soltanto alcune sciabiche da spiaggia impiegate in specifiche acque territoriali francesi, nell’ambito di un piano di gestione nazionale e per un numero limitato di pescherecci. La Commissione fonda la proroga sulle valutazioni scientifiche disponibili, sulla limitata entità dello sforzo di pesca e sull’esistenza di misure di controllo e sorveglianza rafforzate.

Proroga della deroga al divieto di pesca con sciabiche da spiaggia entro la distanza minima dalla costa e la profondità minima nelle acque territoriali francesi di Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali della Francia adiacenti alle coste dell’Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La deroga riguarda solo le imbarcazioni indicate nel piano di gestione francese, con attività comprovata di oltre cinque anni in tale tipo di pesca, titolari di autorizzazione di pesca e per le quali sia escluso un aumento futuro dello sforzo di pesca. La misura opera dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento e fino al 25 agosto 2021. Restano fermi i vincoli derivanti dal piano di gestione nazionale e gli obblighi di monitoraggio e relazione verso la Commissione; non si tratta di una deroga generale, ma limitata a un numero ristretto di unità e a specifiche aree costiere francesi.

Proroga della deroga per le sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali francesi

Il regolamento proroga una deroga mirata al regime generale del regolamento (CE) n. 1967/2006, che vieta l’uso di attrezzi trainati entro tre miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 metri. La misura riguarda la pesca con sciabiche da spiaggia in specifiche zone costiere francesi e si inserisce nel quadro di un piano di gestione nazionale adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento mediterraneo.

Contesto e motivazione della deroga

La Commissione ricorda che una precedente deroga era stata concessa fino al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogata fino al 25 agosto 2018. La Francia ha presentato una nuova richiesta di proroga il 23 maggio 2018, accompagnata da informazioni aggiornate, e ha comunicato l’esistenza di un piano di gestione nazionale. La valutazione della Commissione si fonda anche sui pareri del CSTEP, sulle caratteristiche tecniche dell’attività di pesca e sulla circostanza che l’impatto sull’ambiente marino era già stato ritenuto trascurabile, tenuto conto della bassa velocità di salpamento manuale e della tendenza a operare su fondali “puliti”.

Ambito territoriale e soggettivo

La deroga si applica soltanto alle acque territoriali della Francia adiacenti alle coste dell’Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Essa è limitata ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia che: siano identificati dal numero di immatricolazione inserito nel piano di gestione; abbiano esercitato questa pesca per oltre cinque anni; siano già autorizzati e operino nel quadro del piano di gestione; non comportino alcun incremento futuro dello sforzo di pesca.

Presupposti sostanziali della proroga

La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Nei considerando si evidenzia che:

  • esistono vincoli geografici specifici dovuti alla limitata estensione della piattaforma continentale;
  • la pesca con sciabiche da spiaggia non può essere realisticamente sostituita da altri attrezzi regolamentati idonei alla cattura delle specie bersaglio;
  • il numero di imbarcazioni interessate è limitato a 20 unità;
  • il piano di gestione fissa uno sforzo totale di 1 386 giorni e limita lo sforzo massimo per ciascun attrezzo;
  • nel tempo il piano dovrebbe persino ridurre la flotta, poiché l’autorizzazione è legata all’imbarcazione e si revoca automaticamente in caso di sostituzione.

Compatibilità con gli altri obblighi del regolamento mediterraneo

La Commissione afferma che le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione vieta di pescare sopra habitat protetti. Inoltre osserva che:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), non si applica perché riguarda i pescherecci da traino;
  • le prescrizioni sulle dimensioni minime delle maglie di cui all’articolo 9, paragrafo 5, non ostano alla misura, anche in ragione della deroga nazionale autorizzata in conformità all’articolo 9, paragrafo 7;
  • le attività rispettano gli obblighi di registrazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
  • non vi è interferenza con attività svolte da imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da reti trainate analoghe.

Misure di gestione, catture e monitoraggio

Il piano francese disciplina l’attività dei pescherecci con sciabiche da spiaggia per assicurare che le catture delle specie di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime. Le attività non sono mirate alla cattura di cefalopodi. Il piano include inoltre deroghe alla taglia minima per il novellame di sardina sbarcato per il consumo umano, in linea con l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Controlli rafforzati e obblighi informativi

La Francia si è impegnata a rafforzare il sistema di raccolta dati e il controllo delle attività, ben oltre gli obblighi ordinari previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009, mediante:

  • uno studio scientifico per monitorare la pesca;
  • un’intensificazione dello sforzo di campionamento;
  • il raddoppio del numero di controlli;
  • un aumento della frequenza delle dichiarazioni di cattura;
  • una notifica preventiva alle autorità di controllo 24 ore prima di ogni bordata di pesca. L’articolo 2 traduce tali esigenze in un obbligo formale di relazione alla Commissione entro un anno dall’entrata in vigore, secondo il piano di sorveglianza allegato al piano di gestione.

Durata della deroga e profili finali

La proroga è limitata nel tempo fino al 25 agosto 2021, con la finalità di consentire sia l’adozione di eventuali misure correttive sia un ulteriore consolidamento delle conoscenze scientifiche. La Commissione sottolinea che il piano di gestione francese non ha una data di scadenza, cosicché non si determina alcun vuoto normativo alla scadenza della deroga. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga al divieto di pesca entro la fascia costiera protetta

L’articolo 1 dispone che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applichi nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell’Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia che: a) recano il numero di immatricolazione indicato nel piano di gestione francese; b) hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e non determinano alcun aumento futuro dello sforzo di pesca; c) sono titolari di un’autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Obbligo di relazione e monitoraggio

L’articolo 2 impone alla Francia di trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione richiamato dall’articolo 1, lettera c).

Durata di applicazione e entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 25 agosto 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Presupposti e condizioni della proroga

Nei considerando la Commissione richiama la deroga già concessa fino al 31 dicembre 2014 e poi prorogata fino al 25 agosto 2018. La proroga è ritenuta conforme alle condizioni dell’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006, anche alla luce del piano di gestione adottato dalla Francia, delle limitazioni geografiche legate alla piattaforma continentale, del numero limitato di imbarcazioni interessate e delle misure di controllo rafforzate annunciate dalla Francia, tra cui maggiori controlli, maggiore frequenza delle dichiarazioni di cattura e notifica preventiva 24 ore prima di ogni bordata di pesca.

Come è indicizzato

Materiepescagestione delle risorse marinecontrolli e monitoraggioderoghe territoriali

Testo integrale

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