Regolamento (UE) 2018/1624
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro armonizzato per la raccolta delle informazioni che enti creditizi e imprese di investimento devono fornire per la predisposizione dei piani di risoluzione. Introduce modelli standard, un modello unico di punti dati e regole di convalida, con l’obiettivo di migliorare qualità, coerenza ed esaustività dei dati nell’intera Unione. Disciplina inoltre consolidamento, periodicità annuale, formato di trasmissione, cooperazione tra autorità competenti e autorità di risoluzione, nonché la possibilità di richiedere informazioni supplementari. Abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 e prevede regole transitorie per le prime scadenze di invio.
Norme tecniche di attuazione sulle procedure, i modelli standard e le regole di convalida per la trasmissione delle informazioni ai fini dei piani di risoluzione di enti creditizi e imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento, nonché, per i gruppi, alle imprese madri nell’Unione, quando devono trasmettere alle autorità di risoluzione le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione individuali e di gruppo ai sensi degli articoli 11 e 13 della direttiva 2014/59/UE. Copre l’intero ambito UE e integra il quadro di risoluzione con modelli standard, frequenza annuale, regole di consolidamento, formato elettronico, procedure di cooperazione con le autorità competenti e regole per informazioni supplementari. Restano ferme le facoltà delle autorità di risoluzione di raccogliere ulteriori dati e di applicare obblighi informativi semplificati; alcune informazioni possono essere escluse in caso di applicazione di requisiti semplificati ex articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.
Norme tecniche di attuazione per le informazioni ai fini dei piani di risoluzione per enti creditizi e imprese di investimento
Il regolamento mira a rendere omogenea nell’Unione la raccolta delle informazioni che servono alle autorità di risoluzione per preparare e attuare i piani di risoluzione individuali e di gruppo. La logica è quella di sostituire il precedente impianto con un set aggiornato di modelli, un modello unico di punti dati e regole di convalida comuni, alla luce dell’esperienza maturata dalle autorità di risoluzione e dell’esigenza di migliorare qualità, coerenza e tempestività dei dati.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento, nonché, per i gruppi, alle imprese madri nell’Unione che devono trasmettere informazioni alle autorità di risoluzione. Le informazioni richieste servono per i piani di risoluzione individuali ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2014/59/UE e per i piani di risoluzione di gruppo ai sensi dell’articolo 13 della stessa direttiva.
Il testo precisa che le autorità di risoluzione possono anche richiedere informazioni supplementari non contemplate dai modelli standard, e che le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono coordinarsi per evitare duplicazioni informativi. Laddove parte delle informazioni sia già disponibile presso l’autorità competente, questa deve trasmetterla direttamente all’autorità di risoluzione.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 introduce definizioni funzionali alla segnalazione, tra cui:
- "entità di risoluzione", ossia l’entità per la quale il piano di risoluzione prevede un’azione di risoluzione;
- "gruppo di risoluzione", composto dall’entità di risoluzione e dalle relative filiazioni che non rientrano in altri perimetri di risoluzione;
- "ente del gruppo", limitato a enti creditizi e imprese di investimento;
- "entità giuridica pertinente", cioè un’entità che fornisce funzioni essenziali oppure supera determinate soglie quantitative in termini di esposizione al rischio, leva finanziaria o proventi di gestione.
Queste definizioni sono centrali perché determinano quali entità devono essere incluse nei vari modelli, con quale livello di dettaglio e in quale perimetro di consolidamento.
Struttura dei modelli di segnalazione
L’allegato I organizza il quadro in 15 modelli, raggruppati in tre blocchi principali:
- informazioni di carattere generale, con il modello Z 01.00 sulla struttura organizzativa;
- informazioni sugli elementi in bilancio e fuori bilancio, comprendenti passività, fondi propri, interconnessioni infragruppo, controparti principali e assicurazione dei depositi;
- informazioni sulle funzioni essenziali, sui servizi essenziali, sulle infrastrutture di mercato finanziario e sui sistemi informatici essenziali.
Il sistema è costruito per consentire un’analisi integrata della struttura del gruppo, della distribuzione delle passività e dei fondi propri, delle dipendenze infragruppo e delle funzioni critiche che devono essere protette in caso di risoluzione.
Contenuto dei principali modelli finanziari
Il modello Z 02.00 richiede una disaggregazione dettagliata delle passività in passività escluse e non escluse dal bail-in, ulteriormente ripartite per tipologia di strumento, controparte e scadenza. Sono espressamente trattati i depositi coperti, le passività garantite, i rapporti con clienti protetti da norme fallimentari, le passività verso dipendenti, autorità fiscali e sistemi di garanzia dei depositi, nonché diverse categorie di passività soggette a bail-in, incluse quelle senior, subordinate e ammissibili al MREL.
Le passività derivanti da derivati sono trattate con regole specifiche: in linea generale si usa il valore contabile, ma sono previste anche misure nette dopo compensazione e un importo di close-out secondo il regolamento delegato (UE) 2016/1401. Il modello include inoltre i fondi propri, distinti in CET1, AT1 e T2, e il totale passività e fondi propri.
Il modello Z 03.00 raccoglie i requisiti patrimoniali applicabili, inclusi capitale iniziale, requisito di leva finanziaria, TSCR, OCR, riserva combinata di capitale e, se comunicati dall’autorità competente, i P2G. Le istruzioni richiamano la disciplina CRR e CRD IV e specificano che le informazioni devono riflettere la situazione alla data di riferimento della segnalazione.
Il modello Z 04.00 tratta le interconnessioni finanziarie infragruppo, comprese passività non escluse dal bail-in, strumenti di capitale e garanzie. Sono richieste le informazioni tra entità giuridiche pertinenti incluse nel bilancio consolidato, con indicazione anche dell’importo emesso ai sensi del diritto di un paese terzo e della quota ammissibile al MREL.
I modelli Z 05.01 e Z 05.02 individuano, rispettivamente, le 10 principali controparti delle passività e delle esposizioni fuori bilancio, escludendo le entità già incluse nel bilancio consolidato. La classificazione avviene per controparte singola o gruppo di clienti connessi, con indicazione del paese, del settore e del tipo di passività o di esposizione fuori bilancio.
Depositi e sistemi di garanzia
Il modello Z 06.00 fornisce una panoramica dell’assicurazione dei depositi all’interno del gruppo. Per ciascun ente creditizio appartenente al gruppo devono essere indicati il sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto di appartenenza, l’importo dei depositi coperti, l’eventuale sistema di tutela istituzionale e la tutela aggiuntiva derivante da sistemi istituiti per contratto.
Funzioni essenziali e linee di business principali
La sezione dedicata alle funzioni essenziali è costruita per identificare le attività, i servizi e le operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere servizi essenziali per l’economia reale o la stabilità finanziaria. Il regolamento rinvia ai criteri del regolamento delegato (UE) 2016/778 e distingue tra funzioni economiche, funzioni essenziali, linee di business principali e servizi essenziali.
Nel modello Z 07.01 l’ente deve valutare, per ciascuno Stato membro in cui opera, l’essenzialità delle funzioni economiche sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi: quota di mercato, importi, impatto sul mercato, sostituibilità e qualificazione finale della funzione come essenziale o meno. Le funzioni considerate includono depositi, concessione di prestiti, servizi di pagamento/cassa/regolamento/compensazione/custodia, mercati dei capitali e funding all’ingrosso.
Il modello Z 07.02 associa le funzioni essenziali alle entità giuridiche che le svolgono, mentre il modello Z 07.03 collega le linee di business principali alle entità. Il modello Z 07.04, infine, mette in relazione le funzioni essenziali con le linee di business principali, consentendo una mappatura completa utile ai fini della risolvibilità.
Servizi essenziali, infrastrutture di mercato e sistemi informatici
Il modello Z 08.00 riguarda i servizi essenziali ricevuti dal gruppo, interni o esterni, che sono necessari per l’esercizio delle funzioni essenziali. Sono inclusi, tra gli altri, servizi di risorse umane, IT, elaborazione delle operazioni, immobili e infrastrutture, servizi legali e compliance, tesoreria, gestione delle negoziazioni, gestione del rischio, contabilità e gestione della liquidità. Per ciascun servizio devono essere indicati destinatario, fornitore, appartenenza o meno al gruppo, funzione essenziale supportata, tempi di sostituibilità, tempi di accesso ai contratti, diritto applicabile e valutazione della prova di risoluzione del contratto.
Il modello Z 09.00 mappa invece le infrastrutture di mercato finanziario e i relativi servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, indicando se l’accesso è diretto o indiretto, il tipo di sistema (PS, CSD, SSS, CCP, TR, altro o NP) e il diritto applicabile. L’obiettivo è individuare le FMI la cui interruzione ostacolerebbe gravemente le funzioni essenziali.
I modelli Z 10.01 e Z 10.02 riguardano i sistemi informatici essenziali: il primo elenca i sistemi, la loro tipologia e l’entità del gruppo responsabile; il secondo li collega agli utenti interni, ai servizi essenziali supportati e alle funzioni essenziali compromesse in caso di interruzione. La nozione di sistema informatico essenziale è definita come applicazione o software che supporta un servizio essenziale e la cui interruzione avrebbe un impatto grave o totale sulle funzioni essenziali.
Regole di formato, precisione e convalida
L’articolo 6 impone che i dati siano trasmessi nei formati stabiliti dalle autorità di risoluzione e in linea con il modello unico di punti dati dell’allegato III. Il regolamento prescrive anche regole di precisione per importi monetari, percentuali e numeri interi, e vieta l’inclusione di dati non richiesti o non applicabili. L’allegato IV introduce criteri di convalida finalizzati a verificare coerenza, correttezza e nessi logici tra i dati.
Tempistica di invio e periodo transitorio
La regola generale prevede l’invio entro il 30 aprile di ogni anno. Tuttavia, per i primi esercizi si applicano termini transitori: 31 maggio 2019 per gli esercizi chiusi nel 2018 e 30 aprile 2020 per quelli chiusi nel 2019.
Abrogazione del precedente regolamento e applicazione
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 e sostituisce il precedente quadro tecnico. È entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce norme tecniche di attuazione sulle procedure e su una serie minima di modelli standard per la presentazione alle autorità di risoluzione delle informazioni necessarie per i piani individuali di risoluzione ex articolo 11 della direttiva 2014/59/UE e per i piani di risoluzione di gruppo ex articolo 13 della medesima direttiva.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "entità di risoluzione", "gruppo di risoluzione", "ente del gruppo" ed "entità giuridica pertinente", individuando i perimetri soggettivi rilevanti per la segnalazione e i criteri di rilevanza basati su funzioni essenziali, esposizione al rischio, leva finanziaria e proventi di gestione.
Obbligo di trasmissione delle informazioni e semplificazioni
L’articolo 3 impone a enti e, per i gruppi, alle imprese madri nell’Unione di presentare alle autorità di risoluzione le informazioni dei modelli dell’allegato I, secondo il livello di consolidamento, la frequenza e il formato previsti dagli articoli 4, 5 e 6 e secondo le istruzioni dell’allegato II. Se sono applicati obblighi semplificati ex articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, l’autorità di risoluzione comunica quali informazioni non devono essere incluse.
Livello di consolidamento
L’articolo 4 distingue tra segnalazione individuale per gli enti non appartenenti a gruppi e segnalazione a livello di gruppo per le imprese madri nell’Unione. Per i gruppi sono previsti diversi livelli di raccolta: dati su base individuale per specifiche entità o entità di risoluzione, dati su base consolidata per l’impresa madre o l’entità di risoluzione, dati separati per ciascuno Stato membro, e informazioni specifiche su funzioni essenziali, servizi essenziali, infrastrutture di mercato finanziario e sistemi informatici essenziali.
Frequenza, data di riferimento e rettifiche
L’articolo 5 prevede l’invio annuale entro il 30 aprile di ogni anno, riferito all’ultimo giorno dell’anno civile precedente o dell’esercizio finanziario pertinente; se il 30 aprile non è lavorativo, il termine slitta al giorno lavorativo successivo. Sono ammesse segnalazioni con dati non verificati; eventuali dati riveduti a seguito di revisione contabile e ogni rettifica vanno comunicati immediatamente. Le autorità di risoluzione devono comunicare i recapiti per l’invio.
Formato e modello unico di punti dati
L’articolo 6 impone l’uso dei formati e delle rappresentazioni per lo scambio dati specificati dalle autorità di risoluzione, con rispetto del modello unico di punti dati dell’allegato III e delle regole di convalida dell’allegato IV. Viene vietata l’inclusione di informazioni non richieste o non applicabili e sono stabilite regole di precisione per importi monetari, percentuali e numeri interi, oltre all’obbligo di associare data di riferimento, valuta, principi contabili, identificativo dell’entità segnalante e livello di consolidamento.
Informazioni supplementari
L’articolo 7 consente all’autorità di risoluzione di richiedere informazioni ulteriori quando quelle dei modelli non sono sufficienti o quando il formato fornito dall’autorità competente non è idoneo. La richiesta deve specificare le informazioni, il termine, il formato, il livello di segnalazione (individuale o di gruppo; locale, UE o mondiale) e i recapiti.
Cooperazione tra autorità competenti e autorità di risoluzione
L’articolo 8 prevede una verifica congiunta sulla disponibilità, presso l’autorità competente, delle informazioni dovute alla risoluzione; se già disponibili, l’autorità competente le trasmette tempestivamente all’autorità di risoluzione. Quest’ultima deve poi indicare all’ente quali informazioni restano da includere nella segnalazione, con riferimento ai modelli dell’allegato I.
Periodo transitorio
L’articolo 9 introduce deroghe ai termini annuali di cui all’articolo 5: per gli esercizi chiusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 la scadenza è il 31 maggio 2019; per quelli chiusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 la scadenza è il 30 aprile 2020.
Abrogazione e decorrenza
L’articolo 10 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066. L’articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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