Regolamento (UE) 2018/1595
Regolamento (UE) 2018/1595 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Interpretazione 23 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra nel sistema UE l’Interpretazione IFRIC 23, dedicata al trattamento contabile delle incertezze relative alle imposte sul reddito. L’intervento si rende necessario per aggiornare l’elenco dei principi contabili internazionali adottati con il regolamento (CE) n. 1126/2008 e per assicurare coerenza con l’IFRS 1. La disciplina fissa criteri per valutare se un trattamento fiscale incerto sia accettato dall’autorità fiscale, come misurarne l’effetto e come trattare i cambiamenti di fatti e circostanze.
Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per inserire nell'acquis UE l'IFRIC 23 sull'incertezza nei trattamenti fiscali ai fini dell'imposta sul reddito, con connessa modifica dell'IFRS 1.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare per la rilevazione e valutazione di attività e passività fiscali correnti e differite in presenza di incertezza sui trattamenti fiscali. Le modifiche devono essere applicate, al più tardi, dal primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2019 o successivamente; è prevista anche l’applicazione anticipata dell’IFRIC 23. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Regolamento (UE) 2018/1595 della Commissione: inserimento dell’IFRIC 23 nel corpus degli IAS/IFRS adottati dall’UE
Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 1126/2008, che raccoglie i principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’obiettivo è recepire l’Interpretazione IFRIC 23, pubblicata dallo IASB il 7 giugno 2017, dedicata alla contabilizzazione dell’incertezza nei trattamenti fiscali ai fini dell’imposta sul reddito, e coordinare conseguentemente l’IFRS 1.
Finalità e contesto regolamentare
La Commissione dà atto che l’EFRAG ha confermato la conformità dell’IFRIC 23 ai criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il regolamento mira quindi a garantire coerenza del quadro IAS/IFRS applicabile nell’UE e a fornire una disciplina comune sul modo in cui le imprese devono riflettere in bilancio le incertezze fiscali.
Modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008
L’articolo 1 dispone due interventi nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008:
- inserimento dell’IFRIC 23 "Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito";
- modifica dell’IFRS 1 in modo coerente con tale interpretazione.
Ambito materiale dell’IFRIC 23
L’interpretazione chiarisce l’applicazione dello IAS 12 "Imposte sul reddito" quando l’entità non ha certezza circa l’accettazione di un trattamento fiscale da parte dell’autorità fiscale o di un giudice. Il tema riguarda la rilevazione e la valutazione di attività e passività fiscali correnti e differite, con riferimento a:
- reddito imponibile o perdita fiscale;
- valori ai fini fiscali;
- perdite fiscali non utilizzate;
- crediti d’imposta non utilizzati;
- aliquote fiscali applicabili.
Definizioni e nozioni centrali
La disciplina definisce tre concetti fondamentali:
- "trattamento fiscale": trattamento applicato o che l’entità prevede di applicare in dichiarazione dei redditi;
- "autorità fiscale": organo o giudice che decide sull’accettabilità del trattamento;
- "trattamento fiscale incerto": trattamento la cui accettazione ai sensi della normativa fiscale è incerta.
Metodo di valutazione dei trattamenti fiscali incerti
L’entità deve innanzitutto stabilire se considerare i trattamenti fiscali incerti separatamente o congiuntamente, scegliendo l’approccio che meglio prevede la soluzione dell’incertezza. Nella valutazione deve presumere che l’autorità fiscale, in sede di verifica, controlli tutti gli importi che può esaminare e sia a conoscenza di tutte le informazioni pertinenti.
Successivamente, l’entità deve verificare se sia probabile che l’autorità fiscale accetti il trattamento incerto:
- se l’accettazione è probabile, la determinazione delle basi imponibili e delle altre grandezze fiscali avviene secondo il trattamento applicato o previsto in dichiarazione;
- se l’accettazione non è probabile, l’effetto dell’incertezza deve essere riflesso usando il metodo dell’importo più probabile oppure il metodo del valore atteso, secondo quello che meglio rappresenta la soluzione attesa.
Coerenza tra imposte correnti e differite
Quando un trattamento fiscale incerto incide contemporaneamente sulle imposte correnti e su quelle differite, l’entità deve adottare decisioni e stime coerenti per entrambe le componenti. Questo evita disallineamenti tra il risultato fiscale corrente e gli effetti differiti dello stesso trattamento.
Cambiamenti di fatti, circostanze e informazioni
L’entità deve riesaminare la propria decisione o stima se cambiano i fatti e le circostanze di riferimento o emergono nuove informazioni. Gli esempi indicati dall’interpretazione comprendono:
- controlli o interventi dell’autorità fiscale, con eventuale accettazione o contestazione di trattamenti simili;
- informazioni su trattamenti simili adottati da altre entità;
- importi pagati o ricevuti per regolarizzare trattamenti simili;
- modifiche delle regole stabilite dall’autorità fiscale;
- decadenza del potere dell’autorità fiscale di controllare o ricontrollare il trattamento.
Il mancato pronunciamento dell’autorità fiscale, di regola, non costituisce di per sé un cambiamento rilevante. L’effetto delle nuove informazioni o dei mutamenti deve essere contabilizzato come modifica di stima secondo lo IAS 8; per gli eventi successivi alla chiusura occorre applicare lo IAS 10 per stabilire se sia necessaria una rettifica.
Informativa in bilancio
In presenza di incertezza, l’entità deve valutare se fornire informazioni integrative ai sensi dello IAS 1 sulle decisioni prese e sulle ipotesi e stime utilizzate nella determinazione delle componenti fiscali rilevanti. Inoltre, se l’autorità fiscale è probabilmente incline ad accettare il trattamento incerto, l’entità deve valutare se informare anche del potenziale effetto come sopravvenienza di natura fiscale ai sensi dello IAS 12.
Entrata in vigore, applicazione e transizione
L’IFRIC 23 si applica ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2019 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata, che deve essere indicata. Alla prima applicazione, l’entità può:
- applicare retroattivamente l’interpretazione secondo lo IAS 8, se possibile senza fare affidamento su informazioni ex post;
- oppure applicarla retroattivamente rilevando l’effetto cumulativo alla data di prima applicazione, senza rideterminare l’informativa comparativa, con contropartita a patrimonio netto (utili portati a nuovo o altra componente appropriata).
Modifica dell’IFRS 1 per i neo-utilizzatori
Il regolamento inserisce nell’IFRS 1 una disposizione specifica per i nuovi utilizzatori degli IFRS. Un neo-utilizzatore con data di passaggio agli IFRS anteriore al 1° luglio 2017 può scegliere di non considerare l’applicazione dell’IFRIC 23 nell’informativa comparativa del primo bilancio IFRS. In tal caso, l’effetto cumulativo va imputato al saldo di apertura degli utili portati a nuovo, o a un’altra componente appropriata del patrimonio netto, all’inizio del primo esercizio redatto secondo gli IFRS.
Disposizioni principali
Integrazione dell’IFRIC 23 nel regolamento (CE) n. 1126/2008
L’articolo 1 inserisce nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l’Interpretazione 23 "Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito" (IFRIC 23) e dispone la modifica dell’IFRS 1 in conformità alla stessa interpretazione.
Decorrenza applicativa per le imprese
L’articolo 2 stabilisce che le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente.
Entrata in vigore del regolamento
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Oggetto dell’IFRIC 23
L’interpretazione chiarisce come applicare lo IAS 12 quando esiste incertezza sulla corretta applicazione della normativa fiscale a un’operazione o circostanza, incidendo sulla contabilizzazione di attività e passività fiscali correnti o differite.
Definizioni chiave
Sono definiti i concetti di "trattamento fiscale", "autorità fiscale" e "trattamento fiscale incerto"; quest’ultimo ricorre quando l’accettazione del trattamento da parte dell’autorità competente è incerta.
Approccio unitario o separato ai trattamenti incerti
L’entità deve decidere se considerare ogni trattamento fiscale incerto separatamente o congiuntamente ad altri trattamenti incerti, in base all’approccio che meglio prevede la soluzione dell’incertezza.
Presunzione sul controllo fiscale
Nel valutare l’effetto dell’incertezza, l’entità deve presumere che l’autorità fiscale esamini tutti gli importi che ha il diritto di verificare e che disponga di tutte le informazioni rilevanti.
Valutazione dell’accettabilità del trattamento
Se è probabile che l’autorità fiscale accetti il trattamento incerto, la determinazione di reddito imponibile, valori fiscali, perdite fiscali non utilizzate, crediti d’imposta non utilizzati e aliquote fiscali avviene in base al trattamento applicato o previsto in dichiarazione.
Misurazione dell’effetto dell’incertezza
Se non è probabile l’accettazione, l’entità deve riflettere l’effetto dell’incertezza usando il metodo dell’importo più probabile o il metodo del valore atteso, scegliendo quello che meglio prevede la soluzione dell’incertezza.
Coerenza tra imposte correnti e differite
Se il trattamento incerto incide sia sulle imposte correnti sia su quelle differite, le decisioni e le stime devono essere coerenti per entrambe.
Aggiornamento delle stime per cambiamenti di fatti e circostanze
Le decisioni o stime devono essere rideterminate se mutano i fatti e le circostanze o emergono nuove informazioni; l’effetto va contabilizzato come modifica di stima ai sensi dello IAS 8, tenendo conto dello IAS 10 per gli eventi successivi alla chiusura.
Informazioni integrative
In presenza di incertezza, l’entità valuta se fornire in bilancio informazioni sulle decisioni adottate e sulle ipotesi e stime rilevanti secondo IAS 1, nonché, se del caso, il potenziale effetto come sopravvenienza fiscale ai sensi dello IAS 12.
Entrata in vigore e applicazione dell’IFRIC 23
L’IFRIC 23 si applica ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2019 o dopo tale data; è consentita l’applicazione anticipata con indicazione in nota.
Disposizioni transitorie dell’IFRIC 23
Alla prima applicazione l’entità può applicare l’interpretazione retroattivamente secondo lo IAS 8, se possibile senza ricorso a elementi noti successivamente, oppure retroattivamente con imputazione dell’effetto cumulativo a patrimonio netto all’inizio dell’esercizio di prima applicazione, senza rideterminare i comparativi.
Modifica all’IFRS 1 per i neo-utilizzatori
È aggiunto il paragrafo 39AF e il nuovo paragrafo E8: un neo-utilizzatore con data di passaggio agli IFRS anteriore al 1° luglio 2017 può scegliere di non considerare l’IFRIC 23 nell’informativa comparativa del primo bilancio IFRS, imputando l’effetto cumulativo a patrimonio netto all’inizio del primo esercizio IFRS.
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