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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1630

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1630 della Commissione, del 24 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lička janjetina» (IGP)]

Normativa europea32018R1630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1630 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Lička janjetina" come indicazione geografica protetta (IGP). La misura segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia e l'assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'effetto principale è l'inserimento della denominazione nel registro UE delle DOP e IGP, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta "Lička janjetina" come IGP per carni fresche e frattaglie.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica croata "Lička janjetina", limitatamente al prodotto classificato come classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non contiene esclusioni ulteriori oltre a quelle desumibili dal perimetro del prodotto registrato.

Iscrizione di "Lička janjetina" nel registro delle indicazioni geografiche protette

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1630 della Commissione, adottato il 24 ottobre 2018, iscrive la denominazione "Lička janjetina" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto che, a seguito della pubblicazione della domanda, non sono state presentate opposizioni.

Presupposti e base normativa

La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale base giuridica per l'adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione della denominazione "Lička janjetina", presentata dalla Croazia, era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la Commissione procede alla registrazione.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Lička janjetina" come IGP. La denominazione è inoltre collocata nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento n. 1151/2012. Per gli operatori del settore, ciò implica che la denominazione beneficia della tutela propria delle indicazioni geografiche protette nell'ordinamento dell'Unione.

Entrata in vigore e portata applicativa

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 registra la denominazione "Lička janjetina" come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione viene registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàindicazioni geografichedenominazioni protetteprodotti alimentari

Testo integrale

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