Regolamento (UE) 2018/1670
Regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 110/2008 per introdurre una specifica deroga alle regole UE sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. La modifica consente l’immissione sul mercato dell’Unione dello shochu giapponese a distillazione singola in alambicco, imbottigliato in Giappone, nelle tradizionali misure da 720 ml e 1 800 ml. La misura serve ad attuare l’accordo di partenariato economico UE-Giappone e si applica dalla data di entrata in vigore di tale accordo.
Deroga alle quantità nominali standard per consentire l’immissione sul mercato UE dello shochu giapponese a distillazione singola in alambicco in bottiglie da 720 ml e 1 800 ml.
Ambito di applicazione
Si applica allo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone, destinato all’immissione sul mercato dell’Unione europea. La deroga riguarda esclusivamente le quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, in contrasto con le quantità nominali normalmente ammesse dalla direttiva 2007/45/CE per le bevande spiritose. L’applicazione decorre dalla data di entrata in vigore dell’accordo UE-Giappone richiamato nei considerando; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) 2018/1670: deroga per lo shochu giapponese
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 110/2008, che disciplina definizione, designazione, presentazione, etichettatura e tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. La finalità è consentire l’attuazione dell’accordo di partenariato economico tra Unione europea e Giappone, permettendo l’immissione sul mercato UE di uno specifico prodotto giapponese in formati di bottiglia non previsti dalla disciplina generale sulle quantità nominali.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Nei considerando si richiama che l’allegato 2-D dell’accordo UE-Giappone prevede che lo shochu a distillazione singola, definito dalla legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche, se prodotto in alambicco e imbottigliato in Giappone, possa essere commercializzato nell’Unione in bottiglie tradizionali da quattro go e uno sho, corrispondenti rispettivamente a 720 ml e 1 800 ml. Tuttavia, la direttiva 2007/45/CE ammette per le bevande spiritose solo determinate quantità nominali standard, tra le quali non figurano quelle richieste per questo prodotto. Per tale ragione è necessaria una deroga specifica.
Ambito oggettivo e soggettivo
La deroga riguarda esclusivamente lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone. Non si tratta di una modifica generale delle regole sulle quantità nominali per tutte le bevande spiritose, ma di un intervento circoscritto a un prodotto e a una modalità di produzione/imbottigliamento ben definiti. L’effetto è consentire la commercializzazione nell’Unione in contenitori da 720 ml e 1 800 ml.
Modifica introdotta nel regolamento (CE) n. 110/2008
L’articolo 1 inserisce nel capo IV del regolamento (CE) n. 110/2008 il nuovo articolo 24 bis, rubricato "Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE". La norma stabilisce espressamente che, in deroga all’articolo 3 della direttiva 2007/45/CE e al punto 1, sesta riga, dell’allegato della stessa direttiva, lo shochu interessato può essere immesso sul mercato dell’Unione nelle quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.
Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione sostanziale, però, è differita: il regolamento si applica dalla data di entrata in vigore dell’accordo UE-Giappone richiamato nei considerando. Ciò assicura che la deroga operi in coordinamento con l’effettiva entrata in vigore dell’accordo internazionale.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici interessati, la conseguenza principale è la possibilità di importare e commercializzare nell’Unione lo shochu giapponese in bottiglie tradizionali da 720 ml e 1 800 ml, senza violare la disciplina europea sulle quantità nominali. La misura è limitata al prodotto e alle condizioni espressamente indicate e non estende in via generale le quantità ammesse per altre bevande spiritose.
Disposizioni principali
Deroga alle quantità nominali standard
Inserisce nel capo IV del regolamento (CE) n. 110/2008 un nuovo articolo 24 bis, che deroga all’articolo 3 della direttiva 2007/45/CE e al punto 1, sesta riga, dell’allegato della stessa direttiva. In base alla deroga, lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell’Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.
Ragione e finalità della modifica
La modifica è adottata per consentire l’attuazione dell’accordo di partenariato economico UE-Giappone, il cui allegato 2-D prevede tali formati tradizionali giapponesi, e per garantire l’immissione sul mercato contemporanea in tutti gli Stati membri all’entrata in vigore dell’accordo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo UE-Giappone richiamato nei considerando.
Vincolatività
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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