Sentenza del 18/10/2017 n. 4159 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Termini di accertamento - Raddoppio dei termini - Disciplina ante 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione, ratione temporis, del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 nella disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 208/2015. In particolare, si discuteva se il raddoppio fosse subordinato all'effettivo avvio, alla prosecuzione o all'esito favorevole di un procedimento penale, oppure se fosse sufficiente che, sulla base degli elementi disponibili, sussistesse l'obbligo per l'Amministrazione di presentare una denuncia penale per uno dei reati tributari previsti.
La decisione
È stato affermato che, per la disciplina applicabile prima delle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini dipendeva esclusivamente dalla sussistenza dell'obbligo di presentazione della denuncia penale. Non era quindi necessario che la denuncia fosse effettivamente presentata, né che il procedimento penale si concludesse con un rinvio a giudizio, una condanna o altro esito sfavorevole al contribuente. L'esito del procedimento penale era irrilevante ai fini della verifica della tempestività dell'accertamento, purché l'obbligo di denuncia fosse obiettivamente configurabile nel momento rilevante.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento.
Nella versione applicabile anteriormente alla legge n. 208/2015, il raddoppio dei termini era collegato alla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per un reato tributario, senza che fosse necessario attendere o verificare l'esito del procedimento penale.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Modifiche all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.
La legge ha modificato la disciplina del raddoppio dei termini, introducendo condizioni e limiti ulteriori rispetto al regime previgente. Tali modifiche non incidono, secondo il principio richiamato, sulle situazioni soggette alla disciplina anteriore.
Massime di principio
- Per gli accertamenti soggetti alla disciplina anteriore al 2015, il raddoppio dei termini può operare quando gli elementi acquisiti rendevano configurabile un obbligo di denuncia penale per un reato tributario.
- Non è necessario che il procedimento penale sia effettivamente iniziato o si concluda con una condanna: l'esito penale non determina, di per sé, la validità o l'invalidità del raddoppio.
- La verifica deve concentrarsi sulla sussistenza obiettiva dell'obbligo di denuncia e sulla corretta applicazione temporale della normativa, distinguendo il regime ante 2015 da quello successivo.
- In una controversia concreta è quindi essenziale individuare l'anno d'imposta, la data dell'accertamento, la disciplina vigente ratione temporis e gli elementi che potevano imporre la denuncia penale.
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