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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06382/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile per plurimi reati di rapina, deducendo due motivi. Con il primo ha censurato il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si limitava a riproporre le questioni già formulate in appello e già esaminate e disattese con motivazione congrua e priva di vizi manifesti. Con il secondo motivo ha contestato il diniego dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p., sostenendo la ridotta incidenza del proprio contributo; anche su questo profilo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito aveva escluso un ruolo marginale, valorizzando invece una partecipazione non marginale e anzi fondamentale nelle rapine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specificamente dedotto ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.p.p., perché meramente reiterativo di motivi d'appello già vagliati; ha inoltre giudicato manifestamente infondato il secondo motivo sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., richiamando il principio per cui la minima partecipazione richiede un contributo davvero marginale e trascurabile nell'economia del reato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; è inammissibile la censura che si limiti a riprodurre argomentazioni già formulate in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante della minima partecipazione nel concorso di persone richiede un contributo causale davvero marginale e trascurabile nell'economia del reato; non basta una mera minore efficacia causale rispetto agli altri concorrenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate in appello.
  • L'attenuante della minima partecipazione nel concorso di persone non può essere riconosciuta quando il contributo dell'agente, pur inferiore a quello degli altri concorrenti, risulti non marginale o essenziale alla realizzazione del reato.
  • Per riconoscere la minima partecipazione è necessario che il contributo del correo abbia efficacia causale così lieve da risultare trascurabile nell'economia complessiva del fatto criminoso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

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