Cassazione Penale, Sentenza n. 15895/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sbrizzi è stato condannato per truffa per aver messo in vendita un'autovettura online, aver ricevuto la fotocopia di un assegno circolare dall'acquirente, aver clonato l'assegno e accreditato l'importo su un conto a lui intestato senza consegnare il veicolo. In cassazione il difensore ha dedotto: (i) improcedibilità per mancanza della querela, sostenendo che solo la banca che aveva pagato il titolo contraffatto avrebbe potuto proporla (poiché la banca poi ha rimborsato l'acquirente); (ii) carenza nell'individuazione degli elementi costitutivi del reato, perché gli elementi provati riguarderebbero il rapporto con il soggetto che contattò l'inserzionista e non il danno alla banca; (iii) vizi nella determinazione della pena e nella motivazione ex art. 133 c.p. e art. 62-bis c.p.; (iv) errato diniego della sospensione condizionale della pena, per effetto di precedenti e per la circostanza che il ricorrente avrebbe già usufruito di un beneficio senza aver fornito il consenso previsto dall'art. 165 co.1 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'acquirente dell'autovettura fosse legittimato a proporre la querela anche in qualità di "terzo danneggiato" (cioè soggetto che ha perduto l'opportunità di acquisire il bene), e che il rimborso successivo da parte della banca rileva solo ai fini del risarcimento patrimoniale e non per l'insussistenza della querela. Ha inoltre ritenuto infondati i rilievi sulla pena, osservando che la motivazione è adeguata quando la pena è prossima al minimo edittale e che la Corte territoriale ha correttamente evidenziato la particolare scaltrezza del reo. Quanto alla sospensione condizionale, la Cassazione ha confermato che il giudice di merito può valorizzare i precedenti (anche se non definitivi) e procedimenti pendenti per negare il beneficio. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al rimborso di euro 3.510,00 alla parte civile per spese di rappresentanza e difesa.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale; i fattori indicati dal giudice di merito erano congrui rispetto alla condotta del reo.
art. 62-bis cod. pen.
Norma richiamata in combinato con l'art. 133 c.p. ai fini della valutazione della gravità e della recidiva/atteggiamento del reo nella determinazione della pena.
art. 165 co.1 cod. pen.
Riguarda gli obblighi cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente aveva dedotto che fosse necessario il suo consenso per alcune subordinate conseguenze; la Corte non ha ritenuto fondata la censura alla luce della valutazione dei precedenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare la parte privata che propone il ricorso inammissibile al pagamento delle spese del procedimento e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nelle fattispecie di truffa la "persona offesa" non è limitata al soggetto che ha subito la diretta diminuzione patrimoniale: può essere riconosciuto anche il "terzo danneggiato" che ha perso l'opportunità di acquisire un bene o un profitto, e quindi è legittimato a proporre querela.
- Il rimborso del danneggiato da parte di un terzo (es. banca) non esclude la procedibilità penale né la legittimazione a querela dell'acquirente raggirato; tale rimborso rileva ai soli fini civili (risarcimento) non per l'inesistenza del fatto penalmente rilevante.
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale del giudice si attenua: è spesso sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza e alla valutazione delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., se coerenti con le risultanze processuali.
- Il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non è tenuto a esaminare sistematicamente tutti gli elementi dell'art. 133 c.p.; può indicare gli elementi da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo, e può fondare il diniego anche sui precedenti e procedimenti pendenti, compresi quelli non definitivi.
- In fase difensiva, per contestare la procedibilità conviene sollevare tempestivamente questioni di legittimazione della querela e puntare sulla distinzione tra il soggetto direttamente danneggiato e le entità che hanno poi rimborsato il danno, ma la giurisprudenza tende a riconoscere ampie categorie di "persone offese".
- Gli aspetti civili (rimborso, risarcimento) e quelli penali (azione pubblica/querela, responsabilità penale) vanno valutati separatamente: l'avvenuto ristoro del danno non comporta automaticamente l'assenza di responsabilità penale.
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