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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4271/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito relativo a un immobile sottoposto a confisca di prevenzione disposta nei confronti di Antonino Maranzano. Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la domanda inammissibile per tardività, ritenendo che il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall'art. 1, comma 199, legge n. 228/2012 fosse decorso dalla data in cui il decreto di confisca era divenuto definitivo (10 giugno 2021), considerando altresì la sospensione feriale dal 10 al 31 agosto 2021. Il ricorrente ha contestato la decisione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di aver rispettato il termine indicato nell'avviso pubblicato dall'ANBSC (termine del 17 maggio 2022) e quindi che la domanda fosse tempestiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il termine di 180 giorni di cui all'art. 1, comma 199, legge n. 228/2012 decorre dalla data in cui la confisca diviene definitiva e che la pubblicazione dell'avviso dell'ANBSC ha funzione meramente notiziale e agevolatrice, non incidendo sulla decorrenza del termine. Ha inoltre ritenuto che il ricorrente fosse già a conoscenza del procedimento di prevenzione e del provvedimento (interventi nel 2011 e richieste nel 2015), per cui non sussisteva causa non imputabile che giustificasse la remissione in termini; conseguentemente la domanda è stata ritenuta tardiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 199

    «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della... legge (1° gennaio 2013) i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca»

    Il termine di 180 giorni è un termine di decadenza per la proposizione della domanda di ammissione del credito e decorre nei modi e con le condizioni precisate dalla legge; la sua decorrenza soggiace all'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento definitivo, ma non dipende dalla ricezione dell'avviso ANBSC

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 205

    «Per i beni (...) confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva»

    Per i beni confiscati dopo l'entrata in vigore della legge, il dies a quo del termine di 180 giorni è la definitività della confisca; da quella data si calcola il termine decadenziale

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 206

    «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet: a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a); c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.»

    L'avviso dell'ANBSC ha mera funzione notiziale e agevolatrice; la mancata ricezione di tale comunicazione non sospende né determina la decorrenza del termine di legge, benché il creditore possa ottenere la restituzione in termine se prova di non aver potuto osservare il termine per causa a lui non imputabile

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 58, comma 2

    Richiamato come norma procedurale applicabile alla presentazione della domanda di ammissione del credito davanti al giudice dell'esecuzione; il richiamo serve a definire la modalità processuale di proposizione della domanda

  • legge n. 565 del 1975, art. 2-ter

    Riferimento alla materia delle misure di prevenzione (confisca di prevenzione) nell'ambito del procedimento originario; usata per inquadrare il procedimento da cui è nata la confisca

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come possibile rimedio procedurale (remissione in termini) qualora il creditore provi di non aver potuto rispettare il termine per causa a lui non imputabile

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 39608 del 22/02/2018 (Business Partner Italia s.p.a.)

    Le Sezioni Unite hanno precisato che il termine di 180 giorni previsto dalla legge decorre indipendentemente dalle comunicazioni ANBSC, salvo il caso in cui il creditore provi di non aver avuto conoscenza del procedimento per causa non imputabile; hanno definito l'ambito di applicazione transitoria delle norme

Massime di principio

  • Il termine decadenziale di 180 giorni per proporre domanda di ammissione del credito decorre dalla data di definitività della confisca (per le confische successive all'entrata in vigore della legge) e non è subordinato alla effettiva ricezione dell'avviso ANBSC
  • L'avviso pubblicato dall'ANBSC ha funzione meramente notiziale e agevolatrice: non modifica o sospende i termini di legge indicati; pertanto non può essere invocato per sanare una domanda tardiva
  • Il creditore che non ha potuto rispettare il termine per causa a lui non imputabile può chiedere la restituzione in termini (remissione) e deve fornire la prova dell'ignoranza involontaria o dell'impossibilità di agire entro il termine
  • La conoscenza effettiva del procedimento (es. partecipazioni o atti processuali anteriori) preclude efficacemente la tesi dell'ignoranza: chi ha preso parte al procedimento o ha effettuato atti significativi relativi al bene difficilmente può sostenere di non aver conosciuto la confisca definitiva
  • In situazioni simili è essenziale documentare tempestivamente la conoscenza o l'assenza di conoscenza del procedimento e calcolare con attenzione termini e eventuali sospensioni (es. periodo feriale) per valutare la tempestività della domanda o la possibilità di remissione in termini

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