Sentenza del 05/10/2018 n. 24469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente rispetto agli altri. Ha dichiarato la nullità del giudizio e degli atti processuali compiuti, perché la controversia era stata trattata senza la partecipazione necessaria delle società e di tutti i soci interessati. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Milano, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato a B.G., per il periodo d'imposta 2006, un maggior reddito imponibile composto da maggior reddito diverso e da maggior reddito di partecipazione imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. Il contribuente ha denunciato, tra l'altro, la violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere anche le società di persone e tutti i relativi soci, poiché l'accertamento del reddito societario e la sua imputazione pro quota ai soci costituiscono una fattispecie unitaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, T.U.I.R.
Imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone e delle associazioni ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.
L'accertamento del reddito della società di persone e quello del reddito imputato ai soci sono collegati in modo unitario. Di conseguenza, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali del singolo socio, il giudizio deve coinvolgere la società e tutti i soci.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e alla nullità della sentenza o del procedimento.
La violazione del litisconsorzio necessario integra un vizio processuale rilevabile in cassazione e comporta la nullità assoluta del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
Cass., Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815
L'unitarietà dell'accertamento relativo alla società di persone e ai soci comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente società e soci, salvo questioni personali.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda elementi comuni dell'obbligazione tributaria societaria e dei redditi imputati ai soci.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione accerta il reddito di una società di persone e lo imputa automaticamente ai soci per trasparenza, la controversia deve normalmente coinvolgere la società e tutti i soci.
- Se il processo tributario si svolge senza uno dei litisconsorti necessari, il vizio può determinare la nullità dell'intero giudizio e degli atti processuali, con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del procedimento.
- L'eccezione non opera necessariamente per questioni esclusivamente personali del singolo socio, che possono essere trattate separatamente senza coinvolgere tutti gli altri soggetti.
- La cassazione per violazione del litisconsorzio necessario non decide direttamente la fondatezza dell'accertamento fiscale, ma riapre il giudizio davanti al giudice competente, il quale dovrà esaminare nuovamente la controversia con tutte le parti necessarie.
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