Sentenza n. 554/2026 - Latina, Sezione 1
quanto al ricorso introduttivo - per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Alatri sull’istanza datata 22 giugno 2019 prot. n. 20579 del 24 giugno 2019, rivolta al rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava di calcare sita in località Monte S. Angelo; - per il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento; quanto ai motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo, per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale del Comune di Alatri n. 877 del 25 maggio 2020, con cui la suddetta istanza del 22 giugno 2019 è stata dichiarata irricevibile; - di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto e consequenziale, tra cui la nota municipale prot. n. 15284 del 25 maggio 2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava e, con motivi aggiunti, determinazione dirigenziale che ha dichiarato irricevibile la medesima istanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 22 giugno 2019, volta a ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava, nonché il risarcimento del danno da ritardo e la condanna dell’amministrazione a provvedere. Nelle more del giudizio il Comune ha adottato la determinazione n. 877 del 25 maggio 2020, impugnata con motivi aggiunti. La ricorrente ha sostenuto che il progetto di coltivazione presentato nel 1980 e assistito dal parere favorevole della Commissione regionale consultiva n. 150 del 6 giugno 1985 non fosse mai venuto meno né fosse stato sostituito dal successivo progetto di ripristino ambientale. Ha invocato il combinato disposto delle leggi regionali del Lazio n. 27/1993 e n. 30/2001, sostenendo che il progetto originario fosse stato regolarmente autorizzato e operativo e che la sua prosecuzione fosse stata impedita da vincoli paesaggistici e ambientali sopravvenuti. Con i motivi aggiunti ha dedotto: eccesso di potere per perplessità, difetto o errore dei presupposti; violazione degli artt. 2 e 10-bis l. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di leale collaborazione; contraddittorietà con precedenti atti comunali e regionali; mancata considerazione della precedente sentenza inter partes del TAR di Latina n. 354/2016. Ha inoltre contestato la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la violazione del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la pretesa sostanziale della società. Il progetto del 1980, pur avendo ottenuto il parere favorevole n. 150/1985, non era mai stato autorizzato né era operativo alla data di entrata in vigore della l.r. Lazio n. 27/1993. Il relativo procedimento si era interrotto non per effetto di vincoli paesaggistici o ambientali sopravvenuti, ma a causa delle reiterate violazioni dei limiti progettuali e delle ordinanze di chiusura e cessazione dell’attività estrattiva, confermate in sede cautelare dal TAR e dal Consiglio di Stato. La successiva relazione della società del 6 novembre 1987 e il progetto di sistemazione ambientale, assistito dal parere favorevole n. 193/1987, avevano sostituito il precedente progetto di coltivazione. Tale nuovo progetto, avente finalità di ripristino ambientale e consentendo soltanto attività estrattiva limitata e funzionale al ripristino, era confluito nella convenzione del 27 dicembre 1989 e nell’autorizzazione sindacale del 6 novembre 1990, successivamente prorogata fino al 26 marzo 2003. Poiché le norme regionali invocate presuppongono un’attività legittimamente autorizzata e concretamente operativa, successivamente interrotta da vincoli paesaggistici o ambientali, esse non potevano essere applicate al progetto originario. Il TAR ha inoltre respinto le censure procedimentali relative all’art. 10-bis l. 241/1990 e al contraddittorio, rilevando che l’amministrazione aveva già rappresentato ripetutamente alla società le ragioni ostative e, comunque, che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente irrilevanza della violazione procedimentale ai fini dell’annullamento. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto fondata sull’asserita illegittimità del comportamento amministrativo, esclusa dal rigetto della pretesa sostanziale. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 23 l.r. Lazio n. 1/1980
La disposizione assoggettava le cave già attive alla presentazione di un’istanza di autorizzazione corredata dal piano di coltivazione e dal progetto di sistemazione, recupero e ripristino; il progetto doveva ottenere il parere favorevole della Commissione regionale consultiva prima dell’autorizzazione.
art. 39, comma 4, l.r. Lazio n. 27/1993
In presenza di vincoli ambientali imposti successivamente al legittimo inizio dell'attività estrattiva, i lavori di coltivazione proseguano, ma l’esercente è tenuto a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’autorità competente in materia di tutela ambientale il progetto, corredato dallo studio di impatto ambientale a norma della lettera e), comma 1, dell’articolo 15 ai fini del necessario nulla osta.
La prosecuzione presuppone un’attività estrattiva legittimamente iniziata e concretamente in corso, successivamente interessata da vincoli ambientali.
art. 1 l.r. Lazio n. 30/2001
In presenza di vincoli paesistici ed ambientali previsti dalle leggi statali e regionali vigenti, imposti successivamente al legittimo inizio di un'attività estrattiva, l'esercente che abbia inoltrato domanda di nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava a norma dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27, senza ottenere dall'amministrazione regionale un'espressa pronuncia nei termini ivi previsti, riprende i lavori alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo, ed inoltra una nuova domanda ai sensi del comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 5.
La norma consente la prosecuzione soltanto dell’attività già legittimamente autorizzata e operativa prima dell’imposizione del vincolo e riferita al progetto effettivamente interessato dal vincolo.
artt. 2 e 10-bis l. 241/1990
La censura relativa al mancato rispetto dei termini procedimentali e alla mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata respinta; anche un’eventuale violazione procedimentale non avrebbe comportato l’annullamento, poiché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il giudice ha applicato il principio secondo cui la violazione di norme sul procedimento non comporta l’annullamento quando risulti evidente che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata da remoto nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Le disposizioni che consentono la prosecuzione di un’attività estrattiva dopo l’imposizione sopravvenuta di vincoli paesaggistici o ambientali presuppongono che l’attività fosse stata legittimamente autorizzata, effettivamente iniziata e operativa prima dell’imposizione del vincolo; non possono applicarsi a un progetto mai autorizzato o divenuto inefficace per ragioni diverse dal vincolo sopravvenuto.
- Il parere favorevole dell’organo tecnico regionale sul progetto di coltivazione non equivale, da solo, all’autorizzazione amministrativa dell’attività estrattiva: in assenza dell’atto autorizzatorio conclusivo, il progetto non può essere qualificato come attività legittimamente autorizzata e operativa.
- Un successivo progetto di ripristino ambientale, espressamente presentato e accettato come sostitutivo del precedente progetto di coltivazione, prevale sul progetto originario e costituisce l’unico parametro per individuare l’attività autorizzata, anche quando consenta attività estrattiva limitata e funzionale al ripristino.
- La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullamento del provvedimento quando, alla luce degli elementi acquisiti, sia evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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