Sentenza n. 14536/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per il rilascio del visto per motivi di giustizia
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla sua istanza di convocazione finalizzata al rilascio di un visto per motivi di giustizia. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito resistendo al ricorso. In precedenza, il ricorso era stato oggetto di accoglimento della domanda cautelare monocratica e successivamente era stato nuovamente fissato per la discussione in camera di consiglio.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, il visto è stato rilasciato e il ricorrente principale è entrato in Italia per fini di giustizia. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ritenendo prevalente la posizione del ricorrente, e sono state liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e tale sopravvenienza soddisfa integralmente l'interesse del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adozione tardiva dell'atto richiesto, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
Come è indicizzato
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