Cassazione Penale, Sentenza n. 10232/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato dichiarato colpevole del delitto previsto dall'art. 10-bis del D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso e soggiorno irregolare) per aver fatto ingresso in Italia il 01/02/2011 e essersi trattenuto in clandestinità fino al 21/12/2016. Impugnava in Cassazione lamentando, in particolare, l'erronea applicazione dell'art. 34 del D.Lvo 28/08/2000, n. 274 (normativa speciale relativa ai reati di competenza del giudice di pace) e la mancata valutazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; inoltre deduceva violazioni degli artt. 132 e 133 cod. pen. concernenti la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 53683/2017) secondo la quale l'esclusione della punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non trova applicazione nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, poiché in tale ambito deve prevalere il complessivo sistema previsto dal D.Lvo n. 274/2000 (art. 34) che attribuisce alla tenuità anche una funzione conciliativa. La sentenza del giudice di pace non ha motivato adeguatamente con riferimento all'art. 34 D.Lvo 274/2000 e si è limitata a richiamare l'inapplicabilità dell'art. 131-bis; perciò la Corte ha annullato la decisione impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Viterbo.
Norme richiamate
art. 10-bis D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale contestata: disciplina l'illecito relativo all'ingresso e al soggiorno irregolare; sul suo fondamento è stata pronunciata la condanna in primo grado.
art. 34 D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274
Norma speciale relativa ai procedimenti del giudice di pace che richiede una valutazione specifica della tenuità del fatto nell'ambito del complessivo sistema conciliativo/procedimentale; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito dovesse motivare rispetto a questa disposizione.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che tale causa di non punibilità non è applicabile nei procedimenti di competenza del giudice di pace, per effetto della disciplina speciale richiamata (art. 34 D.Lvo 274/2000).
art. 132 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; le questioni relative alla individualizzazione della pena vengono assorbite dalla decisione sulla corretta applicazione del regime di tenuità.
art. 133 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di circostanze attenuanti e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto secondarie tali deduzioni rispetto al profilo relativo all'art. 34 D.Lvo 274/2000.
Sez. U. n. 53683 del 22/06/2017 (Pmp e altri, Rv. 271587) - giurisprudenza
Giurisprudenza di legittimità richiamata: afferma che il rapporto tra art. 131-bis cod. pen. e art. 34 D.Lvo 274/2000 deve essere risolto dando prevalenza al sistema speciale dei reati di competenza del giudice di pace; l'art. 131-bis non è applicabile in tali procedimenti.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, la valutazione della "tenuità del fatto" va effettuata nel quadro dell'art. 34 del D.Lvo 274/2000 e non facendo direttamente applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
- Se il giudice di merito non motiva rispetto all'art. 34 D.Lvo 274/2000 o applica impropriamente l'art. 131-bis cod. pen., la decisione può essere annullata in Cassazione e rinviata per nuovo giudizio.
- In ipotesi di reati di immigrazione (ingresso/soggiorno irregolari) il difensore dovrebbe proporre rilievi specifici su come il giudice di pace ha considerato la tenuità e la funzione conciliativa prevista dal regime speciale.
- Le doglianze relative alla determinazione della pena (artt. 132 e 133 cod. pen.) possono essere assorbite se la questione decisiva riguarda l'applicazione del regime speciale di competenza del giudice di pace; tuttavia vanno comunque formulate per non precludere valutazioni successive dopo il rinvio.
- In cassazione è utile richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite quando si discute del rapporto tra norme speciali e istituti generali del codice penale, perché può determinare l'annullamento per vizio di applicazione della norma corretta.
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