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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10232/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato dichiarato colpevole del delitto previsto dall'art. 10-bis del D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso e soggiorno irregolare) per aver fatto ingresso in Italia il 01/02/2011 e essersi trattenuto in clandestinità fino al 21/12/2016. Impugnava in Cassazione lamentando, in particolare, l'erronea applicazione dell'art. 34 del D.Lvo 28/08/2000, n. 274 (normativa speciale relativa ai reati di competenza del giudice di pace) e la mancata valutazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; inoltre deduceva violazioni degli artt. 132 e 133 cod. pen. concernenti la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 53683/2017) secondo la quale l'esclusione della punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non trova applicazione nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, poiché in tale ambito deve prevalere il complessivo sistema previsto dal D.Lvo n. 274/2000 (art. 34) che attribuisce alla tenuità anche una funzione conciliativa. La sentenza del giudice di pace non ha motivato adeguatamente con riferimento all'art. 34 D.Lvo 274/2000 e si è limitata a richiamare l'inapplicabilità dell'art. 131-bis; perciò la Corte ha annullato la decisione impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Viterbo.

Norme richiamate

  • art. 10-bis D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286

    Norma sostanziale contestata: disciplina l'illecito relativo all'ingresso e al soggiorno irregolare; sul suo fondamento è stata pronunciata la condanna in primo grado.

  • art. 34 D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274

    Norma speciale relativa ai procedimenti del giudice di pace che richiede una valutazione specifica della tenuità del fatto nell'ambito del complessivo sistema conciliativo/procedimentale; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito dovesse motivare rispetto a questa disposizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che tale causa di non punibilità non è applicabile nei procedimenti di competenza del giudice di pace, per effetto della disciplina speciale richiamata (art. 34 D.Lvo 274/2000).

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; le questioni relative alla individualizzazione della pena vengono assorbite dalla decisione sulla corretta applicazione del regime di tenuità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di circostanze attenuanti e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto secondarie tali deduzioni rispetto al profilo relativo all'art. 34 D.Lvo 274/2000.

  • Sez. U. n. 53683 del 22/06/2017 (Pmp e altri, Rv. 271587) - giurisprudenza

    Giurisprudenza di legittimità richiamata: afferma che il rapporto tra art. 131-bis cod. pen. e art. 34 D.Lvo 274/2000 deve essere risolto dando prevalenza al sistema speciale dei reati di competenza del giudice di pace; l'art. 131-bis non è applicabile in tali procedimenti.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, la valutazione della "tenuità del fatto" va effettuata nel quadro dell'art. 34 del D.Lvo 274/2000 e non facendo direttamente applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
  • Se il giudice di merito non motiva rispetto all'art. 34 D.Lvo 274/2000 o applica impropriamente l'art. 131-bis cod. pen., la decisione può essere annullata in Cassazione e rinviata per nuovo giudizio.
  • In ipotesi di reati di immigrazione (ingresso/soggiorno irregolari) il difensore dovrebbe proporre rilievi specifici su come il giudice di pace ha considerato la tenuità e la funzione conciliativa prevista dal regime speciale.
  • Le doglianze relative alla determinazione della pena (artt. 132 e 133 cod. pen.) possono essere assorbite se la questione decisiva riguarda l'applicazione del regime speciale di competenza del giudice di pace; tuttavia vanno comunque formulate per non precludere valutazioni successive dopo il rinvio.
  • In cassazione è utile richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite quando si discute del rapporto tra norme speciali e istituti generali del codice penale, perché può determinare l'annullamento per vizio di applicazione della norma corretta.

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