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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20006/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di condanna per bancarotta impropria contestata in relazione al fallimento della società Autotrasporti Luciano srl. L'imputato deduce: (i) violazione di legge penale in relazione all'art. 2621 c.c., art. 223 legge fallimentare e al principio di successione delle leggi penali (cambiamenti normativi 2002 e 2015) rilevanti per la configurazione del reato di false comunicazioni sociali; (ii) vizi motivazionali sulla qualità e idoneità della falsa comunicazione sociale a costituire elemento oggettivo dell'aggravamento del dissesto; (iii) vizi motivazionali sull'attribuzione della condotta ex art. 2632 c.c. e sulla sussistenza del ruolo di amministratore di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto nuovo (non proposto in appello) e aspecifico, non contrastante con la motivazione di merito che ha dimostrato la presenza di passivi non iscritti, sopravvalutazione di poste e artifici contabili idonei a mascherare l'insolvenza e ad aggravare il dissesto. Inoltre la Corte ha ritenuto che le modifiche normative del 2002 e del 2015 non hanno prodotto discontinuità tale da escludere la continuità della fattispecie: la norma più favorevole va applicata ai fatti antecedenti se compatibile, ma qui la condotta integrava anche la nuova formulazione. I motivi secondo e terzo sono stati considerati reiterativi e manifestamente infondati; la responsabilità del Mariani è stata ritenuta dimostrata in relazione a omissioni di svalutazione, mancata contabilizzazione corretta di sanzioni/interessi e sopravvalutazione di crediti (conferimento inattendibile di beni/petrolas), nonché per la partecipazione alla formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2621 cod. civ.

    Norma sulle false comunicazioni sociali: la Corte ha ritenuto che tra le versioni ante e post riforma (D.Lgs. 2002 e L. 2015) sussista continuità di fattispecie con medesimo interesse protetto e soggetti attivi; le differenze attengono a soglie e sanzioni ma non a elementi strutturali tali da escludere la punibilità dei fatti nella nuova forma quando la condotta sia compatibile.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamata come norma di riferimento per i reati societari rilevanti ai fini di bancarotta; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate integrino le ipotesi richiamate dall'art. 223 (formazione fittizia del capitale e false comunicazioni rilevanti per il dissesto).

  • art. 2632 cod. civ.

    Norma sulla formazione fittizia del capitale: la Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi per il conferimento di beni/crediti privi di valore (Petrobas) che hanno determinato sopravvalutazione e reso fittizia la situazione patrimoniale.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato in tema di successione delle leggi penali: principio per cui va applicata la norma più favorevole; la Corte ha però rilevato continuità tra le formulazioni e la compatibilità della contestazione con la nuova formulazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che limita i motivi proponibili in Cassazione a quelli dedotti nel gravame; la Corte ha ritenuto il primo motivo nuovo e quindi inammissibile per violazione di tale disposizione.

  • D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61

    Riforma che ha rimodulato l'art. 2621 c.c.; la Corte ha osservato che la versione del 2002 non ha eliminato gli elementi essenziali della fattispecie, salvaguardando la continuità con il testo precedente.

  • Legge 27 maggio 2015, n. 69

    Riforma volta a ripristinare la "trasparenza societaria", che ha riunificato e inasprito la disciplina delle false comunicazioni sociali; la Corte ha valutato le modifiche ma ritenuto applicabile la nuova formulazione ove la condotta rientri nei suoi presupposti.

  • art. 2621-bis cod. civ.

    Richiamato nella sentenza come riferimento alla procedibilità delle falsità minori nelle piccole società; usato per spiegare ambito di applicazione della procedibilità d'ufficio dopo la riforma del 2015.

Massime di principio

  • Motivi nuovi non proposti in appello sono inammissibili in Cassazione (art. 606 c.p.p.); verificare sempre che i rilievi siano stati sollevati in grado di merito.
  • Le modifiche normative non sempre interrompono la continuità della fattispecie: va valutata la sostanziale identità dell'interesse protetto, dei soggetti attivi e dell'elemento psicologico; in caso di continuità si applica la norma più favorevole retroattivamente se compatibile.
  • Le false comunicazioni sociali (bilanci, relazioni, comunicazioni al pubblico o ai soci) possono integrare l'elemento oggettivo dell'aggravamento del dissesto e far sorgere responsabilità per bancarotta impropria se consentono la prosecuzione dell'attività e l'accumulo di ulteriori perdite.
  • Per l'attribuzione della responsabilità societaria è cruciale il nesso temporale tra la carica ricoperta e le specifiche condotte (omissione di svalutazioni, non iscrizione di passività, sopravvalutazione di crediti, contabilizzazione errata di sanzioni/interessi).
  • I motivi reiterativi o non specificamente confutanti la motivazione di merito saranno generalmente ritenuti infondati; la Cassazione valuta soprattutto i profili di diritto e la correttezza logico-giuridica della motivazione resa dai giudici di merito.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).

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