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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4934/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Riccardi impugna il rigetto dell'istanza di riesame avverso il sequestro conservativo disposto dal G.I.P. su beni mobili e immobili per euro 150.000, adottato nel procedimento per bancarotta fraudolenta (distrazione di circa 1.370.000 mediante fatture per operazioni inesistenti). Il ricorrente chiedeva la restituzione dei beni sequestrati offrendo di costituire una cauzione proporzionata al valore del sequestro, rilevando altresì un patrimonio immobiliare composto da 22 beni; deduce violazione dell'art. 319, comma secondo, e dell'art. 316, comma 2, c.p.p., nonché vizio di motivazione del Tribunale del Riesame per avere ritenuto sussistente il periculum in mora e per avere respinto la proposta cauzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di misure cautelari reali, la censura sulla motivazione sia in gran parte inammissibile dinanzi alla Corte di legittimità (art. 325 c.p.p.) e che le doglianze fossero generiche. Quanto all'offerta di cauzione, la Corte ha condiviso il Tribunale del Riesame nel ritenere l'offerta vaga e non concretizzata (mancanza di indicazione di consistenza, modalità e tempi), quindi non idonea a garantire i creditori. Il periculum in mora è stato ritenuto fondato sulla condotta di inadempimento contrattuale del ricorrente (mancato versamento concordato di euro 150.000 alla curatela) e sull'apparente incapienza patrimoniale; la giurisprudenza citata chiarisce che il sequestro conservativo è legittimo sia quando le garanzie "mancano" sia quando possono "disperdersi". Condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 318 c.p.p.

    norma richiamata quale base procedimentale per il riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo; in questa decisione funge da cornice procedurale per il ricorso di merito al Tribunale del Riesame.

  • art. 319, comma secondo, c.p.p.

    riferita alla possibilità di offrire cauzione per ottenere la revoca del sequestro: la Corte richiede un'offerta concreta e specifica (importo, modalità, tempi e documentazione) perché la cauzione sia valutata come idonea a garantire i creditori; un generico impegno a offrire cauzione non è sufficiente.

  • art. 316, comma 2, c.p.p.

    norma relativa al sequestro conservativo laddove sussista il periculum in mora; la Corte conferma che il periculum può desumersi sia dalla attuale insufficienza del patrimonio ("mancare" le garanzie) sia dal comportamento del debitore che potrebbe depauperare il patrimonio ("disperdere" le garanzie).

  • art. 325 c.p.p.

    limita il sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali: in cassazione sono ammesse soprattutto censure di diritto (violazioni di legge), non una piena revisione del vizio di motivazione o di merito. Ciò ha condotto la Corte a considerare inammissibili le doglianze sostanzialmente di merito sulla motivazione del Tribunale del Riesame.

Massime di principio

  • In caso di offerta di cauzione per ottenere la revoca di un sequestro conservativo, l'offerta deve essere specifica e documentata: indicare l'importo preciso, i beni o strumenti poste a garanzia, le modalità di costituzione e i tempi; semplici dichiarazioni di intenti sono insufficienti.
  • Il periculum in mora può essere riconosciuto sia quando il patrimonio risulti attualmente insufficiente a garantire il credito sia quando il comportamento del debitore (p.es. inadempimenti, violazione di transazioni) faccia ritenere probabile un depauperamento futuro; il giudice può fondare il sequestro su una valutazione prognostica.
  • In sede di Cassazione, le censure sulle misure cautelari reali sono ampiamente limitate: è possibile proporre ricorso per violazioni di legge, ma non per rinnovare pienamente questioni di fatto o di merito quando la motivazione del giudice distrettuale sia esistente e non apparente.
  • Quando si allega capacità patrimoniale alternativa (es. certificati catastali, offerte cauzionali), è necessario fornire elementi probatori idonei a dimostrare la reale capienza e disponibilità patrimoniale (documenti bancari, perizie, titoli di proprietà con stime aggiornate, modalità di vincolo della cauzione).
  • La giurisprudenza distingue chiaramente tra "mancanza" attuale di garanzie e "dispersione" futura: la presenza di una di queste condizioni è sufficiente, singolarmente, per la legittima applicazione del sequestro conservativo.

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