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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26046 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR del Veneto nella parte in cui aveva ritenuto che, per gli immobili compresi nell'azienda trasferita mortis causa, il valore imponibile ai fini delle imposte ipotecaria e catastale dovesse essere determinato esclusivamente sulla base dell'inventario, applicando il D.Lgs. n. 346/1990, art. 15. Secondo l'Ufficio, tali imposte hanno presupposti diversi dall'imposta di successione e devono essere calcolate sul valore di mercato dei singoli immobili, senza dedurre le passività aziendali. I contribuenti, con ricorso incidentale, contestavano inoltre la valutazione del terreno edificabile, ritenendo che non fosse stata adeguatamente considerata la riduzione della cubatura dovuta agli immobili già presenti sul terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha respinto quello incidentale dei contribuenti. Ha stabilito che, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l'imponibile degli immobili trasferiti per successione deve essere determinato secondo le ordinarie regole, considerando il valore di mercato di ciascun immobile trascritto e volturato, senza applicare il criterio dell'inventario previsto per l'imposta di successione sull'azienda e senza tener conto delle relative passività. Il motivo incidentale sulla stima del terreno è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché i contribuenti non avevano trascritto la CTU e la decisione di primo grado necessarie a consentire il controllo delle loro censure. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1

    Il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni è il trasferimento di beni e diritti per successione o donazione.

    La norma individua un presupposto diverso da quello delle imposte ipotecaria e catastale.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 15

    Criteri di determinazione dell'imponibile per il trasferimento mortis causa dell'azienda.

    Il criterio dell'inventario e le regole proprie del trasferimento dell'azienda ai fini dell'imposta di successione non si applicano automaticamente alla determinazione delle imposte ipotecaria e catastale.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 1, 2 e 10

    Disciplina delle imposte ipotecaria e catastale.

    I presupposti delle imposte ipotecaria e catastale sono rispettivamente la trascrizione e la voltura degli atti relativi agli immobili. L'imponibile deve quindi essere determinato secondo le ordinarie regole, sulla base del valore di mercato dei singoli immobili.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizio della motivazione.

    La Corte ha esaminato la violazione di legge dedotta dall'Agenzia e ha dichiarato inammissibile la censura motivazionale dei contribuenti per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Quando un trasferimento mortis causa comprende immobili inseriti in un'azienda, occorre distinguere l'imposta di successione dalle imposte ipotecaria e catastale: i criteri agevolati o patrimoniali previsti per la prima non si estendono automaticamente alle seconde.
  • Per le imposte ipotecaria e catastale, l'imponibile deve normalmente essere riferito al valore di mercato di ciascun immobile oggetto di trascrizione o voltura, senza dedurre le passività dell'azienda salvo specifiche disposizioni applicabili.
  • La valutazione di un terreno edificabile non dipende necessariamente dalla sola cubatura disponibile: possono incidere anche strumenti urbanistici, caratteristiche del bene, condizioni del mercato e altri fattori economicamente rilevanti.
  • Chi contesta in cassazione una valutazione tecnica deve riportare o indicare in modo autosufficiente gli atti, la CTU e i passaggi decisivi su cui fonda la censura; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La cassazione con rinvio non definisce definitivamente il valore imponibile: impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia applicando i principi stabiliti dalla Corte.

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