Cassazione Penale, Sentenza n. 25037/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna (06/06/2023) che aveva confermato la responsabilità penale del ricorrente per reati di bancarotta (preferenziale e patrimoniale) commessi quale amministratore unico e poi liquidatore della B.M. s.r.l., dichiarata fallita. Il ricorso per Cassazione prospettava tre motivi: 1) insufficiente prova e travisamento probatorio in relazione al capo b) (bancarotta preferenziale), con particolare riferimento a un atto di cessione di partecipazione prodotto in appello che prevedeva pagamenti rateali dal 31/10/2017 e dunque incompatibile con l'ipotesi che i proventi fossero stati usati nel 2014-2015 per pagare fornitori chirografari; 2) violazione di norme processuali e carenza/contraddittorietà della motivazione, con contestazione dell'uso di valutazioni indiziarie parcellizzate e mancata considerazione della prova documentale; 3) errata applicazione delle regole di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, con mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche (comportamento collaborativo, transazione con curatore) sull'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero impropri in sede di legittimità perché miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e a una diversa lettura dei fatti (cosa non consentita in Cassazione), osservando che le sentenze di merito avevano motivato in modo coerente evidenziando le ammissioni dell'imputato, lo stato di insolvenza della B.M., la costituzione strumentale di CINE SERVIZI e l'utilizzo delle somme per pagamenti a favore di creditori chirografari anziché privilegiati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti era sufficientemente motivato e non arbitrario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regio decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216 comma 1
Riferimento al reato di bancarotta patrimoniale/appropriazione o distrazione di beni; la Corte ha tenuto conto delle azioni finalizzate a trasferire assets e distrarre risorse
Regio decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216 comma 3
Contestazione di delitti connessi alla bancarotta; la Corte ha considerato le modalità e le finalità delle operazioni poste in essere
Regio decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 217 comma 1 n. 4
Rilevante per la configurazione di specifiche fattispecie di bancarotta; la Corte ha ritenuto provata la condotta rilevante in base al complesso probatorio
Regio decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 223
Norma richiamata nel capo b) relativo alla bancarotta preferenziale; la Corte ha ritenuto che pagamenti preferenziali a favore di chirografari a danno di privilegiati ricadessero nella fattispecie
Regio decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 224
Richiamata per la configurazione dei reati fallimentari contestati; la Corte l'ha applicata nel quadro complessivo delle condotte poste in essere
Legge fallimentare, art. 219 comma 2 n. 1
Aggravante contestata e valutata nel giudizio di comparazione con le attenuanti; la Corte ha ritenuto prevalente l'aggravante sulla base della notevole entità della distrazione e del passivo
Codice di procedura penale, art. 603
Regola l'acquisizione di documenti in corso d'appello; la Corte ha considerato il documento acquisito ma ne ha ritenuto l'efficacia probatoria insufficiente a sovvertire la ricostruzione dei giudici di merito
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c) ed e)
Criteri di impugnazione in Cassazione; i motivi che chiedono una nuova valutazione del fatto o una diversa riconsiderazione del compendio probatorio sono inammissibili o manifestamente infondati
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (spese e sanzioni); applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Codice penale, art. 133
Parametri per la determinazione della pena; richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del giudice nel bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere il riesame del materiale probatorio o proporre una diversa valutazione dei fatti: i motivi che puntano a una diversa lettura delle emergenze probatorie sono generalmente inammissibili o manifestamente infondati.
- Le ammissioni dell'imputato e il quadro motivazionale delle sentenze di merito, se coerenti e dettagliate, costituiscono elemento decisivo e difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- La produzione di documenti in sede di appello (art. 603 c.p.p.) richiede che la Corte di legittimità valuti non tanto la mera esistenza del documento, quanto la congruità e la rilevanza probatoria di tale documento rispetto alla ricostruzione complessiva fornita dai giudici di merito.
- Per contestare il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti in Cassazione è necessario dimostrare arbitrarietà o illogicità manifesta nella motivazione della corte d'appello; semplici divergenze di apprezzamento non sono sufficienti.
- Nelle ipotesi di bancarotta preferenziale è cruciale dimostrare con precisione tempi, importi e destinatari dei pagamenti contestati (chi ha ricevuto, quando e in quale misura) per smentire la ricostruzione dell'accusa; l'assenza di tali elementi concreti rende debole il tentativo di sovvertire la decisione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto in via procedurale, ma anche l'esborso delle spese e potenziali sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella formulazione dei motivi.
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