Direttiva 2022/2407
Direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2022/2407 aggiorna i riferimenti tecnici contenuti nella direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, allineandoli alle versioni più recenti degli accordi internazionali ADR, RID e ADN. L’intervento è motivato dal regolare aggiornamento biennale di tali accordi e dalla necessità di garantire uniformità e sicurezza nel trasporto su strada, ferrovia e vie navigabili interne. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2023, con applicazione dei nuovi testi tecnici dal 1o gennaio 2023. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, prevedendo solo gli obblighi di risultato e di comunicazione alla Commissione.
Aggiornamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose per recepire le versioni 2023 degli accordi internazionali ADR, RID e ADN.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sull’ordinamento interno nella parte relativa al trasporto interno di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne. Il testo aggiorna gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE richiamando le disposizioni tecniche degli accordi internazionali ADR, RID e ADN, applicabili dal 1o gennaio 2023. Non introduce un regime autonomo per operatori economici, ma modifica il quadro normativo di recepimento che gli Stati membri devono attuare entro il 30 giugno 2023.
Aggiornamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose
La direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione interviene sulla direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, per adeguare i rinvii agli accordi internazionali ADR, RID e ADN alle versioni più recenti applicabili dal 1o gennaio 2023. L’atto risponde al consueto ciclo biennale di aggiornamento tecnico di tali strumenti internazionali e mira a garantire coerenza normativa e livello omogeneo di sicurezza nel trasporto su strada, ferrovia e vie navigabili interne.
Finalità e base giuridica
La Commissione adotta la direttiva delegata in base all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE. La modifica riguarda esclusivamente gli allegati tecnici della direttiva quadro e non istituisce un nuovo regime sostanziale autonomo; essa recepisce nell’ordinamento dell’Unione l’evoluzione degli standard internazionali già richiamati dalla disciplina europea.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda:
- il trasporto interno di merci pericolose su strada, mediante l’ADR;
- il trasporto ferroviario di merci pericolose, mediante il RID;
- il trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne, mediante l’ADN.
Gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE vengono aggiornati sostituendo i capi I.1, II.1 e III.1. Per i testi richiamati, è mantenuta la sostituzione terminologica di "parte contraente" o "Stato contraente" con "Stato membro", ove opportuno, per adattare i riferimenti al contesto dell’Unione.
Contenuto delle modifiche tecniche
L’articolo 1 dispone che:
- nell’allegato I, capo I.1, si applicano gli allegati A e B dell’ADR dal 1o gennaio 2023;
- nell’allegato II, capo II.1, si applica l’allegato del RID dal 1o gennaio 2023;
- nell’allegato III, capo III.1, si applicano i regolamenti allegati all’ADN dal 1o gennaio 2023, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN.
Si tratta di un aggiornamento dinamico dei riferimenti tecnici, che assicura l’allineamento tra diritto UE e disciplina internazionale applicabile al trasporto di merci pericolose.
Obblighi degli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro il 30 giugno 2023, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Il recepimento deve essere accompagnato, nelle misure nazionali, da un riferimento alla direttiva oppure da un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono rimesse agli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre:
- informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
- trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il suo contenuto tecnico è tuttavia coordinato con l’applicazione degli accordi aggiornati a decorrere dal 1o gennaio 2023, con periodo transitorio indicato nei considerando fino al 30 giugno 2023.
Profili operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore trasporti, la direttiva rileva soprattutto come atto di aggiornamento normativo da verificare nei testi nazionali di recepimento. L’impatto pratico consiste nell’allineamento delle regole tecniche applicabili al trasporto interno di merci pericolose alle versioni 2023 degli accordi internazionali richiamati dalla disciplina europea.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE
L’articolo 1 sostituisce i capi I.1, II.1 e III.1 degli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE. I rinvii sono aggiornati alle disposizioni degli accordi internazionali ADR, RID e ADN applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2023. È mantenuta, ove opportuno, la sostituzione terminologica di "parte contraente" o "Stato contraente" con "Stato membro".
Contenuto tecnico dei rinvii per modo di trasporto
Per il trasporto su strada si applicano gli allegati A e B dell’ADR; per il trasporto ferroviario si applica l’allegato del RID; per le vie navigabili interne si applicano i regolamenti allegati all’ADN, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN. Tutti questi riferimenti sono applicabili dal 1o gennaio 2023.
Termine di recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e mettere in vigore entro il 30 giugno 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure di recepimento adottate e trasmettere il testo delle principali disposizioni interne approvate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.
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