Direttiva 2023/277
Direttiva delegata (UE) 2023/277 della Commissione, del 5 ottobre 2022, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti per la difesa in linea con l’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’Unione europea del 21 febbraio 2022 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata aggiorna l’allegato della direttiva 2009/43/CE, sostituendo l’elenco dei prodotti per la difesa con la versione coerente con l’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’Unione europea del 21 febbraio 2022. L’intervento ha natura essenzialmente tecnica e di allineamento classificatorio, ma è centrale per la corretta individuazione dei prodotti soggetti alla disciplina sui trasferimenti intra-UE. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 maggio 2023 e applicarle dal 7 giugno 2013, con comunicazione alla Commissione delle misure adottate e dei testi principali di diritto interno.
Aggiornamento dell’allegato della direttiva 2009/43/CE per allineare l’elenco dei prodotti per la difesa all’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’UE del 21 febbraio 2022.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nel proprio ordinamento. Incide sulla disciplina dei trasferimenti all’interno dell’UE di prodotti per la difesa individuati nell’allegato della direttiva 2009/43/CE, sostituendone integralmente l’elenco dei prodotti per la difesa. Il contenuto dell’allegato riguarda operatori e prodotti del settore della difesa, con classificazione in voci ML1-ML22 e relative definizioni; restano fermi i margini nazionali nella scelta di forma e mezzi di recepimento, nel rispetto dell’obbligo di risultato. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Aggiornamento dell’elenco dei prodotti per la difesa
La direttiva delegata (UE) 2023/277 della Commissione modifica la direttiva 2009/43/CE, che disciplina la semplificazione dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa, al fine di mantenere l’allegato perfettamente allineato all’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022. L’intervento ha quindi funzione di aggiornamento tecnico-normativo dell’ambito materiale assoggettato alla disciplina sui trasferimenti.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che la direttiva 2009/43/CE si applica ai prodotti per la difesa elencati nel relativo allegato e che tale allegato deve corrispondere rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. L’aggiornamento del 2022 dell’elenco comune ha reso necessario sostituire l’allegato della direttiva 2009/43/CE, evitando disallineamenti classificatori tra il diritto dell’Unione e la disciplina dei trasferimenti. La Commissione richiama anche la dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 sui documenti esplicativi, rilevante in sede di recepimento nazionale.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
La direttiva è vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi. L’articolo 2, paragrafo 1, impone l’adozione e pubblicazione delle misure di recepimento entro e non oltre il 31 maggio 2023, con immediata comunicazione alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
- Termine di recepimento: 31 maggio 2023.
- Obbligo di comunicazione immediata alla Commissione.
- Obbligo di riferimento alla direttiva nelle misure nazionali.
- Obbligo di trasmettere anche il testo delle disposizioni principali di diritto interno nel settore interessato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Contenuto sostanziale dell’allegato sostituito
L’allegato sostituito contiene l’elenco dei prodotti per la difesa, articolato in voci ML1-ML22, e le definizioni dei termini impiegati nell’elenco. Si tratta di una classificazione estremamente dettagliata che copre, in particolare:
- armi portatili, armi ad anima liscia, armi automatiche e accessori;
- armamenti di calibro superiore, lanciatori e munizioni;
- bombe, missili, razzi, mine e dispositivi esplosivi;
- veicoli terrestri e loro componenti militari;
- agenti chimici, biologici, antisommossa, materiali radioattivi, equipaggiamenti di protezione e decontaminazione;
- materiali energetici, esplosivi, propellenti, ossidanti, leganti e additivi;
- navi da guerra, motori e sistemi di propulsione navali, apparecchiature subacquee;
- aeromobili, UAV, motori aeronautici, apparecchiature di rifornimento e dispositivi di sopravvivenza;
- apparecchiature elettroniche, sistemi di navigazione, veicoli spaziali;
- sistemi d’arma ad energia cinetica e ad energia diretta;
- corazzature, elmetti, indumenti antibalistici e protezioni militari;
- simulatori, apparecchiature di visione, contromisure, robot, librerie tecniche, celle a combustibile;
- apparecchiature di produzione e impianti di prova ambientale;
- software e tecnologia specificamente connessi agli articoli elencati.
Esclusioni, note tecniche e margini di classificazione
L’allegato contiene numerose note di esclusione e specificazioni tecniche che delimitano l’ambito di ciascuna voce. In particolare, molte categorie non si applicano a beni civili, beni storici o riproduzioni anteriori a determinate date, armi disattivate, equipaggiamenti certificati per uso civile, dispositivi destinati alla caccia o allo sport, o prodotti che rientrano in specifiche eccezioni tecniche. Sono inoltre riportate definizioni di termini essenziali come “software”, “tecnologia”, “prodotti energetici”, “UAV”, “aeromobile civile”, “biocatalizzatori”, “agenti antisommossa”, “materiali reattivi” e altre espressioni rilevanti ai fini della classificazione.
Per i professionisti, la parte più rilevante è che la direttiva non introduce un nuovo regime materiale autonomo, ma aggiorna il perimetro dei prodotti soggetti alla direttiva 2009/43/CE. Di conseguenza, in sede applicativa, la corretta qualificazione del bene rispetto alle voci ML diventa decisiva per stabilire se il trasferimento intra-UE sia assoggettato ai regimi autorizzativi e documentali previsti dalla normativa di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato con l’elenco dei prodotti per la difesa
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato della direttiva 2009/43/CE con il testo allegato alla direttiva delegata, aggiornando l’elenco dei prodotti per la difesa in coerenza con l’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’UE del 21 febbraio 2022.
Obbligo di recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro e non oltre il 31 maggio 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure devono essere comunicate immediatamente alla Commissione e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 7 giugno 2013, data indicata nel testo fornito.
Comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Contenuto dell’allegato: elenco dei prodotti per la difesa
L’allegato sostituito contiene l’elenco dettagliato dei prodotti per la difesa classificati nelle voci ML1-ML22, con definizioni dei termini utilizzati. L’elenco copre, tra l’altro, armi, munizioni, bombe e missili, veicoli terrestri, agenti chimici e biologici, materiali energetici, navi da guerra, aeromobili e UAV, apparecchiature elettroniche e spaziali, sistemi d’arma ad energia cinetica e diretta, corazzature, simulatori, sistemi di visione e contromisura, apparecchiature di produzione e tecnologia/software connessi.
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