Direttiva 2022/1647
Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commission del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 modifica la direttiva 2003/90/CE per adattare i criteri di esame delle varietà agricole alle esigenze delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica. Per quattro specie agricole, consente deroghe mirate ai requisiti di omogeneità DUS e introduce condizioni specifiche per l’esame VCU in ambiente biologico. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2023 e applicarle dal 1° luglio 2023, con obblighi di rendicontazione annuale fino al 31 dicembre 2030.
Modifica della direttiva 2003/90/CE per introdurre una deroga, limitata a talune specie, ai criteri DUS e ai requisiti VCU applicabili alle varietà biologiche adatte alla produzione biologica.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti per la registrazione/esame delle varietà e agli operatori che chiedono l’iscrizione nei cataloghi nazionali di varietà delle specie di piante agricole. Riguarda in particolare le varietà biologiche adatte alla produzione biologica delle specie elencate nell’allegato IV, parte A, della direttiva 2003/90/CE, cioè orzo, granturco, segale e frumento. La deroga concerne l’omogeneità nell’esame DUS e il valore colturale o di utilizzazione (VCU), con applicazione delle nuove disposizioni nazionali di recepimento dal 1° luglio 2023; la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647: deroga per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica
La direttiva modifica la direttiva 2003/90/CE per adattare il sistema di esame delle varietà agricole alle caratteristiche delle varietà biologiche destinate alla produzione biologica. Il legislatore unionale rileva che i protocolli DUS tradizionali e i criteri VCU ordinari non sono sempre idonei per varietà con elevata diversità genetica e fenotipica, e ritiene quindi opportuno introdurre deroghe mirate e requisiti più coerenti con il settore biologico.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La finalità principale è consentire ai produttori di utilizzare varietà biologiche ottenute con tecniche di miglioramento genetico biologico, senza imporre criteri di omogeneità troppo rigidi rispetto alla natura di tali varietà. La direttiva mira inoltre a stabilire principi specifici per l’esame del valore colturale o di utilizzazione in condizioni biologiche, in modo da tener conto delle esigenze dell’agricoltura biologica.
Ambito soggettivo e oggettivo
La direttiva interviene sulla disciplina dell’iscrizione delle varietà nei cataloghi nazionali degli Stati membri, che restano vincolati a garantire la conformità ai criteri stabiliti dalla direttiva 2003/90/CE. La deroga riguarda solo le varietà biologiche adatte alla produzione biologica appartenenti alle specie elencate nell’allegato IV, parte A: orzo, granturco, segale e frumento.
Modifiche ai requisiti DUS
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/90/CE continua a prevedere la regola generale: le specie degli allegati I e II devono rispettare i protocolli UCVV e le linee direttrici UPOV per differenziabilità, omogeneità e stabilità. Tuttavia, in deroga a tale regola, per l’omogeneità le varietà biologiche delle specie dell’allegato IV, parte A, possono seguire le condizioni specifiche dell’allegato IV, parte B.
Per tali varietà:
- differenziabilità e stabilità restano valutate secondo i protocolli e le linee direttrici ordinari;
- l’omogeneità può essere verificata con criteri meno rigorosi per alcuni caratteri;
- se è prevista una deroga tecnica per un carattere, il livello di omogeneità deve comunque essere analogo a quello delle varietà comparabili comunemente note nell’Unione.
La parte B dell’allegato IV elenca, per ciascuna delle quattro specie, i caratteri DUS per i quali è ammesso discostarsi dai requisiti ordinari di omogeneità.
Modifiche ai requisiti VCU
L’articolo 1, paragrafo 3, introduce una seconda deroga: per il valore colturale o di utilizzazione, le varietà biologiche delle specie interessate possono essere valutate secondo le condizioni specifiche dell’allegato V, parte B.
Tali condizioni prevedono che:
- l’esame VCU sia svolto in condizioni biologiche, conformemente al regolamento (UE) 2018/848;
- si tenga conto dei principi generali dell’articolo 5, lettere d), e), f) e g), e delle norme di produzione vegetale dell’articolo 12 di tale regolamento;
- la valutazione consideri obiettivi e necessità dell’agricoltura biologica, in particolare resistenza o tolleranza alle malattie e adattamento alle condizioni pedoclimatiche locali.
Se l’autorità competente non può svolgere l’esame in condizioni biologiche o non può testare determinate caratteristiche, sono ammesse soluzioni alternative:
- test sotto la supervisione dell’autorità competente presso i locali di costitutori biologici o aziende biologiche;
- test in condizioni di limitato uso di fattori di produzione e con trattamenti minimi;
- test in un altro Stato membro, se esistono accordi bilaterali per effettuare prove in condizioni biologiche.
La varietà è considerata dotata di valore colturale o di utilizzazione soddisfacente se, nel complesso delle qualità, rappresenta un netto miglioramento rispetto alle altre varietà biologiche ammesse nel catalogo dello Stato membro, almeno per una determinata regione. Sono particolarmente rilevanti le caratteristiche favorevoli per la produzione agricola e per la produzione di alimenti o mangimi con vantaggi per l’agricoltura biologica.
Obblighi di rendicontazione periodica
La direttiva impone un obbligo informativo annuale agli Stati membri: entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030 devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri il numero di domande e i risultati degli esami DUS e VCU relativi alle varietà biologiche interessate. La relazione periodica serve a consentire un riesame delle deroghe e a valutare se modificarle, sopprimerle o estenderle ad altre specie.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 giugno 2023 e applicarle dal 1° luglio 2023. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Disposizioni principali
Modifica dei criteri DUS per le varietà biologiche
All’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/90/CE è confermata la regola generale secondo cui le specie elencate negli allegati I e II devono conformarsi rispettivamente ai protocolli UCVV e alle linee direttrici UPOV. È però introdotta una deroga: per l’omogeneità, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica delle specie dell’allegato IV, parte A, possono conformarsi alle condizioni specifiche di cui alla parte B dell’allegato IV. Gli Stati membri devono riferire annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, sul numero di domande di registrazione e sui risultati degli esami DUS relativi a tali varietà.
Modifica dei criteri VCU per le varietà biologiche
All’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/90/CE è aggiunta una deroga analoga per il valore colturale o di utilizzazione: le varietà biologiche adatte alla produzione biologica delle specie dell’allegato IV, parte A, possono essere valutate secondo le condizioni specifiche dell’allegato V, parte B. È previsto un obbligo di relazione annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, sui numeri delle domande e sui risultati degli esami VCU relativi a tali varietà.
Specie interessate e condizioni specifiche di esame
L’allegato IV, parte A, individua quattro specie: orzo, granturco, segale e frumento. La parte B dell’allegato IV disciplina l’esame DUS: i caratteri di differenziabilità e stabilità restano quelli dei protocolli UCVV/UPOV, mentre per l’omogeneità alcuni caratteri elencati per ciascuna specie possono essere valutati in modo meno rigoroso; se è prevista una deroga tecnica, l’omogeneità interna deve essere analoga a quella delle varietà comparabili comunemente note nell’Unione. Sono elencati, per ciascuna specie, i caratteri DUS per cui è ammessa la deroga tecnica.
Condizioni specifiche per l’esame VCU in agricoltura biologica
L’allegato V, parte B, stabilisce che l’esame VCU deve essere condotto in condizioni biologiche conformemente al regolamento (UE) 2018/848, in particolare ai principi generali dell’articolo 5, lettere d), e), f) e g), e alle norme di produzione vegetale dell’articolo 12. Nell’esame e nella valutazione si devono considerare esigenze e obiettivi specifici dell’agricoltura biologica, inclusa la resistenza o tolleranza alle malattie e l’adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali. Se l’autorità competente non può effettuare l’esame in condizioni biologiche o su alcune caratteristiche, sono ammessi test presso costitutori o aziende biologiche sotto supervisione, in condizioni di limitato uso di fattori di produzione e trattamenti minimi, oppure in un altro Stato membro sulla base di accordi bilaterali.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2023 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° luglio 2023. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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